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	<title>GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA &#187; Prima casa</title>
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		<title>Legge di stabilità 2016. Confermate le detrazioni fiscali per l&#8217;edilizia e l&#8217;acquisto di mobili ed elettrodomestici</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 19:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Ristrutturazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Con l&#8217;approvazione della Legge di Stabilità 2016, l&#8217;edilizia resta uno dei principali campi interessati da agevolazioni, bonus e addirittura abolizione di una tassa quale la TASI sulla prima casa. Gli ottimi riscontri registrati nello scorso anno, hanno spinto il governo a confermare le detrazioni fiscali sulla ristrutturazione degli immobili, sull&#8217;acquisto di mobili ed elettrodomestici e [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/legge-di-stabilita-2016-confermate-le-detrazioni-fiscali-per-ledilizia-e-lacquisto-di-mobili-ed-elettrodomestici/">Legge di stabilità 2016. Confermate le detrazioni fiscali per l&#8217;edilizia e l&#8217;acquisto di mobili ed elettrodomestici</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Con l&#8217;approvazione della Legge di Stabilità 2016</strong>, l&#8217;edilizia resta uno dei principali campi interessati da agevolazioni, bonus e addirittura abolizione di una tassa quale la TASI sulla prima casa.</p>
<p>Gli ottimi riscontri registrati nello scorso anno, hanno spinto il governo a confermare le detrazioni fiscali sulla ristrutturazione degli immobili, sull&#8217;acquisto di mobili ed elettrodomestici e sull&#8217;efficientamento energetico e l&#8217;adeguamento antisismico.</p>
<p><strong>Le percentuali delle detrazioni</strong> nonché i tetti di spesa agevolabile, <strong>restano identiche a quelle del 2015</strong> per tutto l&#8217;anno in corso, con un abbattimento al 36% e dimezzamento dei limiti di spesa a partire dal 1° gennaio 2017 (a meno di eventuali variazioni successive).</p>
<p>Ma vediamo nella tabella seguente un riepilogo delle voci agevolabili e i dettagli</p>
<p><img alt="tab_bonus.jpg" src="webkit-fake-url://B262014B-25AE-4FE8-A647-8F7EC6579676/tab_bonus.jpg" width="575" height="788" /></p>
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		<title>Fisco e casa, aggiornata la guida delle Entrate su acquisto e vendita</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 11:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima casa]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di dicembre 2014 la guida fiscale “Fisco e casa: acquisto e vendita”. Gli aggiornamenti più recenti riguardano le nuove imposte in vigore dal 1° gennaio 2014, l’agevolazione per l’acquisto di abitazioni destinate alla locazione e i requisiti per le agevolazioni prima casa. I REQUISITI PER LE AGEVOLAZIONI PRIMA [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/fisco-e-casa-aggiornata-la-guida-delle-entrate-su-acquisto-e-vendita/">Fisco e casa, aggiornata la guida delle Entrate su acquisto e vendita</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di dicembre 2014 la guida fiscale “<em>Fisco e casa: acquisto e vendita</em>”.</p>
<p>Gli aggiornamenti più recenti riguardano le nuove imposte in vigore dal 1° gennaio 2014, l’agevolazione per l’acquisto di abitazioni destinate alla locazione e i requisiti per le agevolazioni prima casa.</p>
<p><img alt="" src="http://www.casaeclima.com/public/casaeclima/Immagini%20sito/2015/italia/acquistocasa_guidaentrate.jpg" width="640" height="551" border="0" /></p>
<p><strong>I REQUISITI PER LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA</strong>. Per quanto riguarda le agevolazioni per la “prima casa”, la guida aggiornata spiega che per poterne fruire l’abitazione non deve essere di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico).</p>
<p><strong>IN VIGORE IL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI</strong>. Prima dell’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175) per le vendite soggette ad Iva si poteva usufruire delle agevolazioni quando l’abitazione era considerata “non di lusso”, sulla base dei criteri fissati dal Dm 2 agosto 1969.</p>
<p>L&#8217;immobile deve essere ubicato</p>
<p>? nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è situato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto. Ai fini della corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento;</p>
<p>- se diverso, nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, intendendo per tale anche quella svolta senza remunerazione, come per esempio le attività di studio, di volontariato e sportive (circolare 2 marzo 1994, n. 1);</p>
<p>- se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende;</p>
<p>- se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o può essere autocertificata dall’interessato mediante autocertificazione resa nell’atto di acquisto (ai sensi dell’articolo 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445).</p>
<p>Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.</p>
<p>Per richiedere i benefici fiscali, inoltre, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare:</p>
<p>- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;</p>
<p>- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.</p>
<p>Se, per errore, nell’atto di compravendita queste dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le stesse forme giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.</p>
<p>L&#8217;agevolazione spetta allo stesso modo per l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione qualora le stesse siano destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell’abitazione principale per il cui acquisto si è già beneficiato della tassazione ridotta; questo, anche quando la pertinenza è acquistata con un atto separato.</p>
<p>In ogni caso, la guida ricorda che il beneficio spetta per le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, ed è fruibile limitatamente a una pertinenza per categoria catastale.</p>
<p><strong>QUANDO SI PERDONO I BENEFICI FISCALI</strong>. Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse, con la necessità di versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% dell’imposta stessa.</p>
<p>Questo può accadere se:</p>
<p>- le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false;</p>
<p>- l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale. Il requisito del riacquisto non si considera soddisfatto nel caso in cui venga stipulato, entro l’anno dalla vendita del primo immobile, un contratto preliminare, in quanto questa fattispecie negoziale non produce l’effetto reale del trasferimento del bene, ma soltanto quello obbligatorio di concludere il contratto definitivo;</p>
<p>- non venga trasferita la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto.</p>
<p>Le agevolazioni non si perdono quando, entro un anno dalla vendita o dalla donazione:</p>
<p>- il contribuente acquista un immobile situato in uno Stato estero, sempreché esistono strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che l’immobile acquistato è stato adibito a dimora abituale;</p>
<p>- il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.</p>
<p>Non è necessario che il fabbricato sia ultimato. E sufficiente che lo stesso, entro l’anno, acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico. Deve esistere, quindi, un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura per evitare di incorrere nella decadenza.</p>
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		<title>Il Regolamento unico edilizio salta dallo Sblocca-Italia</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 13:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Ristrutturazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Colpo di scena: è stata a sorpresa stralciata dal Decreto Sblocca-Italia la norma sul Regolamento unico edilizio. Tale Regolamento era stato sbandierato negli scorsi giorni come misura-simbolo del pacchetto di semplificazioni burocratiche contenuto nel grande contenitore dello Sbocca-Italia. E invece si finisce in un gigantesco nulla di fatto, con la motivazione che avrebbe bloccato la [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/il-regolamento-unico-edilizio-salta-dallo-sblocca-italia/">Il Regolamento unico edilizio salta dallo Sblocca-Italia</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
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<p><strong>Colpo di scena</strong>: è stata a sorpresa stralciata dal <strong>Decreto Sblocca-Italia</strong> la norma sul <strong>Regolamento unico edilizio</strong>. Tale Regolamento era stato sbandierato negli scorsi giorni come <strong>misura-simbolo</strong> del <strong>pacchetto di semplificazioni</strong> burocratiche contenuto nel grande contenitore dello Sbocca-Italia. E invece si finisce in un <strong>gigantesco nulla di fatto</strong>, con la motivazione che avrebbe bloccato la nascita del Regolamento standard per tutti gli 8mila Comuni italiani da ravvisarsi con riferimento a problemi nella definizione dei poteri delle Regioni.</p>
<p>È quindi un <strong>Decreto Sblocca-Italia “dimagrito”</strong> quello che con tutta probabilità arriverà sulla scrivania del presidente Napolitano entro la fine della settimana: saltati in ordine di tempo<strong> Ecobonus 65%</strong> per la <strong>riqualificazione energetica</strong>, Regolamento unico edilizio e, <em>last but not least</em>, la misura relativa alla limitazione ad un termine di 6 mesi o un anno del <strong>potere di autotutela</strong> della Pubblica Amministrazione nel caso di progetti presentati con <strong>DIA</strong> o <strong>SCIA</strong>. Provvedimenti che avrebbero notevolmente semplificato, snellito e velocizzato un cospicuo numero di procedure nel settore dell’edilizia e dei lavori in casa e che svaniscono come bolle di sapone nella frizzante aria settembrina.</p>
<p>Nel frattempo <strong>continuano i lavori</strong> di cesello sul provvedimento che in queste ore sta facendo la “navette” tra Dipartimento Affari Giuridici di Palazzo Chigi, Ragioneria generale ed uffici legislativi dei ministeri interessati. Dalle ultime indiscrezioni (fornite dal <em>Sole 24 Ore</em>), dovrebbero sopravvivere (è proprio il caso di dirlo) dentro al provvedimento definitivo le seguenti misure: la<strong> deduzione Irpef 20%</strong> delle spese di acquisto o di costruzione di immobili di tipo abitativo direttamente dal costruttore, a patto di destinarli per 8 anni ad affitto a canone concordato, oltre alle <strong>semplificazioni</strong> relative al <strong>permesso di costruire convenzionato</strong> ed a tutte le procedure di <strong>manutenzione straordinaria</strong> che potranno essere attivate con una semplice <strong>comunicazione</strong> all’Amministrazione comunale di riferimento.</p>
<p><a href="http://www.ediltecnico.it/27912/clamoroso-regolamento-unico-edilizio-salta-dallo-sblocca-italia/">http://www.ediltecnico.it/27912/clamoroso-regolamento-unico-edilizio-salta-dallo-sblocca-italia/</a></p>
<p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/il-regolamento-unico-edilizio-salta-dallo-sblocca-italia/">Il Regolamento unico edilizio salta dallo Sblocca-Italia</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Rinnovabili nei nuovi edifici, torna l’obbligo del 35% dal 2014</title>
		<link>http://www.geometradevidbaracca.com/rinnovabili-nei-nuovi-edifici-torna-lobbligo-del-35-dal-2014/</link>
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		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 12:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione civile e industriale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>L’obbligo di dotare gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti di impianti di produzione di energia che ne producano almeno il 35% da fonti rinnovabili scatta da quest’anno. La Camera ha annullato la decisione del Senato di far slittare questa prescrizione all’anno prossimo. Le percentuali di rinnovabili da utilizzare negli interventi restano quindi quelle indicate [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/rinnovabili-nei-nuovi-edifici-torna-lobbligo-del-35-dal-2014/">Rinnovabili nei nuovi edifici, torna l’obbligo del 35% dal 2014</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’obbligo di dotare gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti di impianti di produzione di energia che ne producano almeno il 35% da fonti rinnovabili scatta da quest’anno. La Camera ha annullato la decisione del Senato di far slittare questa prescrizione all’anno prossimo.</p>
<p>Le percentuali di rinnovabili da utilizzare negli interventi restano quindi quelle indicate dagli scaglioni temporali previsti dal <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legislativo:2011-03-03;28" target="_blank"><strong>Decreto Legislativo 28/2011</strong></a>:<br />
- il 20% per le richieste di titolo edilizio presentate dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;<br />
<strong>- il 35% </strong>per le richieste di titolo edilizio presentate <strong>dal 1° gennaio 2014</strong> al 31 dicembre 2016;<br />
- il 50% se il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.</p>
<p>Il mancato rispetto delle percentuali causa il diniego del titolo edilizio.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/rinnovabili-nei-nuovi-edifici-torna-lobbligo-del-35-dal-2014/">Rinnovabili nei nuovi edifici, torna l’obbligo del 35% dal 2014</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>La Camera approva la Legge di Stabilita&#8217; 2014 &#8211; Prorogati Ecobonus, detrazioni per le ristrutturazioni e bonus mobili; sugli immobili arriva la IUC e in molti Comuni la Mini-Imu sulla prima casa.</title>
		<link>http://www.geometradevidbaracca.com/la-camera-approva-la-legge-di-stabilita-2014/</link>
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		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 14:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Ristrutturazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>20/12/2013 Approvata con voto di fiducia la Legge di Stabilità per il 2014. La Camera con 350 voti favorevoli e 196 contrari ha dato il via libera alla norma che proroga l’Ecobonus sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, le detrazioni sulle ristrutturazioni e il bonus mobili. Ma non solo, perché la norma introduce un [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/la-camera-approva-la-legge-di-stabilita-2014/">La Camera approva la Legge di Stabilita&#8217; 2014 &#8211; Prorogati Ecobonus, detrazioni per le ristrutturazioni e bonus mobili; sugli immobili arriva la IUC e in molti Comuni la Mini-Imu sulla prima casa.</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>20/12/2013<br />
Approvata con voto di fiducia la Legge di Stabilità per il 2014. La Camera con 350 voti favorevoli e 196 contrari ha dato il via libera alla norma che proroga l’Ecobonus sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, le detrazioni sulle ristrutturazioni e il bonus mobili. Ma non solo, perché la norma introduce un nuovo sistema di tassazione sulla casa.</p>
<p>Ecobonus<br />
La norma proroga e rimodula l’Ecobonus, cioè le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.<br />
Il bonus nel 2014 manterrà l’attuale aliquota del 65%, per poi decrescere al 50% nel 2015 e tornare al 36% nel 2016.<br />
Nei condomini le spese sostenute fino al 30 giugno 2015 saranno detraibili al 65%, mentre quelle effettuate fino al 30 giugno 2016 usufruiranno del bonus al 50%.</p>
<p>Ristrutturazioni<br />
Le spese per le ristrutturazioni sostenute nel 2014 continueranno ad essere agevolate con una detrazione Irpef del 50% e il tetto di spesa agevolabile resterà fermo a 96 mila euro. Nel 2015 la detrazione fiscale calerà al 40%, ma il tetto di spesa continuerà ad essere 96 mila euro. A partire dal 2016, invece, il bonus tornerà all’aliquota ordinaria del 36% e il tetto di spesa scenderà a 48 mila euro.</p>
<p>Bonus Mobili<br />
Chi effettua interventi di ristrutturazione potrà usufruire, fino al 31 dicembre 2014, della detrazione del 50% anche sull’acquisto di arredi ed elettrodomestici per un importo massimo di 10 mila euro. Il Bonus Mobili non potrà essere concesso se il prezzo degli arredi supera quello della ristrutturazione.</p>
<p>Antisismica<br />
Gli interventi per la messa in sicurezza antisismica degli edifici che si trovano nelle zone sismiche 1 e 2 continueranno ad usufruire della detrazione del 65% fino al 31 dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, l’agevolazione passerà invece al 50%.</p>
<p>Imposte sulla casa<br />
Viene introdotta la IUC, imposta unica comunale, composta da Imu (Imposta municipale unica), Tari (Tributo per la raccolta dei rifiuti) e Tasi (Tassa sui servizi comunali, come ad esempio trasporti e illuminazione).<br />
Le prime case, a eccezione di case di lusso, ville e castelli, rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, non pagheranno l’Imu, ma dovranno invece corrispondere la Tari, commisurata ai metri quadri dell’immobile o ai rifiuti prodotti, e la Tasi.<br />
L’imposta sarà pagata sia dal possessore sia dall’utilizzatore dell’immobile. Le detrazioni saranno calcolate sul grado di utilizzo dei servizi comunali. Potrà quindi pagare meno chi soggiorna nell’abitazione (ad esempio casa al mare) solo pochi mesi all’anno, chi risiede all’estero per più di sei mesi o chi abita da solo.</p>
<p>Mini-Imu<br />
Per compensare la cancellazione della seconda rata Imu 2013 sulle prime case (leggi tutto), sono stati stanziati 500 milioni di euro in favore dei Comuni, che però non sono bastati. Quindi, nei Comuni che nel 2013 hanno alzato l’aliquota, i proprietari di prima casa dovranno pagare entro il 24 gennaio 2014 la Mini-Imu, ovvero il 40% della differenza tra la rata calcolata con l&#8217;aliquota adottata dal Comune e la rata calcolata con aliquota base al 4 per mille.</p>
<p>Otto per mille alle scuole<br />
I cittadini potranno decidere di destinare l’otto per mille ad interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all&#8217;istruzione scolastica.</p>
<p>Stadi<br />
La legge stanzia un fondo da 45 milioni di euro per la costruzione di nuovi stadi e la messa in sicurezza di quelli esistenti. La realizzazione degli stadi non darà diritto ad una volumetria aggiuntiva per la costruzione di complessi residenziali. Gli unici interventi che potranno essere realizzati saranno quindi quelli per la fruibilità dell&#8217;impianto sportivo.</p>
<p>General Contractor<br />
prima di pagare il contraente generale o di emettere eventuali stati di avanzamento lavori, il soggetto aggiudicatore deve verificarne gli adempimenti contrattuali nei confronti degli affidatari. Se il contraente generale risulta inadempiente, il soggetto aggiudicatore lo multa e applica una detrazione sui pagamenti successivi. Allo stesso tempo gli affidatari vengono pagati direttamente dall’aggiudicatore.</p>
<p>Spiagge<br />
La legge introduce una sanatoria dei contenziosi sui canoni del demanio. I procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 per il pagamento dei canoni e degli indennizzi per l&#8217;utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze possono essere risolti pagando in un&#8217;unica soluzione il 30% delle somme dovute oppure il 60% con un massimo di sei rate.</p>
<p>fonte: <a title="www.edilportale.com" href="http://www.edilportale.com/" target="_blank">www.edilportale.com</a></p>
<p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/la-camera-approva-la-legge-di-stabilita-2014/">La Camera approva la Legge di Stabilita&#8217; 2014 &#8211; Prorogati Ecobonus, detrazioni per le ristrutturazioni e bonus mobili; sugli immobili arriva la IUC e in molti Comuni la Mini-Imu sulla prima casa.</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Agevolazioni &#8216;prima casa&#8217;: come poterne beneficiare?</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 23:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione civile e industriale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Affinché tornino applicabili le agevolazioni “prima casa” l’acquirente dell’immobile abitativo deve dichiarare nell’atto definitivo di acquisto dell’immobile di essere in possesso dei requisiti per la prima casa. La dichiarazione costituisce un vero e proprio obbligo a pena di decadenza dalle agevolazioni. La dichiarazione resa non nell’atto di compravendita ma in uno specifico atto integrativo è ammessa, purché l’atto [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/agevolazioni-prima-casa-come-poterne-beneficiare/">Agevolazioni &#8216;prima casa&#8217;: come poterne beneficiare?</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="articleBody">Affinché tornino applicabili le agevolazioni “prima casa” l’acquirente dell’immobile abitativo deve dichiarare nell’atto definitivo di acquisto dell’immobile di essere in possesso dei <strong>requisiti per la prima casa</strong>. La dichiarazione costituisce un vero e proprio obbligo a pena di decadenza dalle agevolazioni. La dichiarazione resa non nell’atto di compravendita ma in uno specifico<strong> atto integrativo</strong> è ammessa, purché l’atto integrativo sia redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell’atto originario.</p>
<p itemprop="articleBody">Inoltre, affinché tornino applicabili le agevolazioni fiscali “prima casa” sarà necessario che:</p>
<ul>
<li><strong>l’immobile non sia considerato di lusso</strong> (le abitazioni di lusso sono quelle che hanno i requisiti riportati all’interno del D.M. 2 agosto 1969). Va da sé che le agevolazioni fiscali torneranno applicabili unicamente alle abitazioni (<span style="text-decoration: underline;">per casa di abitazione può definirsi l’unità immobiliare destinata, per le sue caratteristiche strutturali, ad essere utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze abitative dell’acquirente – sono quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 e A/11</span>) che non sono classificate di “lusso”.Al riguardo è opportuno precisare che al fine di identificare la tipologia di immobile (di lusso o meno) bisogna rifarsi: i) al contenuto dell’atto (ad es. la descrizione dell’immobile), ii) alla documentazione allegata (ad es. il certificato catastale;</li>
<li><strong>l’immobile deve essere ubicato, alternativamente</strong>: i) nel territorio del Comune in cui l’acquirente abbia o trasferisca la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto; ii) nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolga la propria attività (lavoro, studio, ecc.) se diverso da quello in cui risiede; iii) nel territorio del Comune in cui il datore dell’acquirente ha la sede o svolge l’attività, se l’acquirente stesso si è trasferito all’estero per motivi di lavoro; iv) in qualsiasi Comune sul territorio italiano nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero.</li>
</ul>
<p itemprop="articleBody"><strong><span style="text-decoration: underline;">NB</span></strong><span style="text-decoration: underline;">: Per quanto attiene alla residenza è bene precisare che la stessa si considera trasferita nella stessa data in cui l’interessato rende al comune, ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 2 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 233, la dichiarazione di trasferimento</span>. A tal riguardo bisogna prestare attenzione al fatto che per quanto attiene alla detrazione degli interessi sul mutuo “prima casa” per beneficiare di tale agevolazione<strong> il cambio di residenza deve essere effettuato entro e non oltre 1 anno dalla stipula del mutuo</strong> (fino all’anno 2000 il termine era di 6 mesi). Si segnala, inoltre, che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 95 del 12 maggio 2000 ha chiarito che si perde il diritto alla detraibilità degli interessi sul mutuo “prima casa” laddove non fosse possibile trasferire la propria residenza entro i 6 mesi (la Circolare era stata pubblicata nel 2000, quindi vengono riportati 6 mesi, ora pari ad un anno) anche dipendesse da cause al contribuente non imputabili. Invece, affinchè si possa godere degli altri benefici “prima casa”<strong> </strong>(imposta di registro, IVA, ecc) i termini sono pari a 18 mesi dalla stipula del rogito notarile.</p>
<ul>
<li>sussistono entrambe le seguenti condizioni: i) l’acquirente non è titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, del diritto di proprietà o di usufrutto, uso o abitazione su altre case di abitazione ubicate nello stesso Comune nel quale l’immobile con l’agevolazione è acquistato; ii) l’acquirente non è titolare, nemmeno per quote, anche se detenute in regime di comunione legale dei beni, di altre case di abitazione, o di diritti di usufrutto, uso, abitazione sulle stesse, compresa la nuda proprietà, situate nel territorio nazionale, per le quali l’acquirente ha già usufruito delle agevolazioni prima casa.</li>
</ul>
<p itemprop="articleBody">Soltanto la titolarità di altro appartamento nello stesso comune adibito ad abitazione principale in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge determina l’impossibilità di usufruire dell’agevolazione. Invece, la titolarità di una quota con persone diverse dal coniuge non è ostativa all’applicabilità dell’aliquota agevolata. In caso di requisiti posseduti solo da uno dei coniugi in comunione legale, l’agevolazione spetta per il 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre, se la dichiarazione di possidenza dei requisiti viene resa solo da uno dei due coniugi l’agevolazione spetta per il 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge che ha reso la dichiarazione.</p>
<p itemprop="articleBody"><img title="Image: http://exmedia.teknoring.it/immagini/news/17986_954498.jpg" alt="" src="http://exmedia.teknoring.it/immagini/news/17986_954498.jpg" /></p>
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		<title>Agevolazioni 2013 per le giovani coppie per l’acquisto della prima casa.</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 14:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima casa]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Regione Lombardia, in collaborazione con ABI Lombardia (protocollo d’intesa sottoscritto il 3 luglio 2012) e Finlombarda S.p.A., mette a disposizione dei giovani sposi un contributo di circa 4,5 milioni di euro per abbattere fino a 2 punti percentuali il tasso di interesse del mutuo per l’acquisto della prima casa. L’agevolazione si rivolge alle giovani coppie [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/agevolazioni-2013-per-le-giovani-coppie-per-lacquisto-della-prima-casa/">Agevolazioni 2013 per le giovani coppie per l’acquisto della prima casa.</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Regione Lombardia</strong>, in collaborazione con <strong>ABI Lombardia </strong>(protocollo d’intesa sottoscritto il 3 luglio 2012) e <strong>Finlombarda S.p.A</strong>., mette a disposizione dei giovani sposi un contributo di circa 4,5 milioni di euro per abbattere fino a 2 punti percentuali il tasso di interesse del mutuo per l’acquisto della prima casa.<br />
L’agevolazione si rivolge alle giovani coppie <strong>sposate tra il 1° giugno 2013 e il 31 dicembre 2013 </strong>che alla data di presentazione della domanda abbiano, tra gli altri, i<strong> seguenti requisiti</strong>:<br />
• non aver compiuto 40 anni alla data di presentazione della domanda;<br />
• non essere in possesso di un’altra casa in Lombardia;<br />
• avere un reddito complessivo ISEE (calcolato su ultima dichiarazione dei redditi utile e sui patrimoni posseduti nell’anno 2012) tra <strong>9.000 e 40.000 </strong>euro;<br />
• essere residenti in Lombardia da almeno 5 anni;<br />
• essere titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa con una delle banche /intermediari finanziari convenzionati con Finlombarda S.p.A.<br />
<strong>CARATTERISTICHE DELL’ABITAZIONE</strong><br />
L’abitazione deve:<br />
a) essere venduta da terzi tra il 1 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013,<br />
b) essere “prima casa”<br />
c) essere di proprietà solo di uno o di entrambi i componenti la coppia<br />
d) avere un prezzo non superiore a 280mila euro. Nel caso l&#8217;importo sia superiore, nell’atto di acquisto (rogito) devono essere distinti i prezzi relativi all’alloggio e all’autorimessa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CARATTERISTICHE DEL MUTUO<br />
</strong>Il mutuo deve essere:<br />
• intestato a uno o a entrambi i componenti della coppia;<br />
• stipulato tra il 1° giugno 2013 e il 31 dicembre 2013;<br />
• di durata non inferiore a 20 anni;<br />
• acceso esclusivamente per l’abitazione oggetto del contributo e per un importo non inferiore al 50% del valore della stessa.<br />
La domanda di contributo deve essere presentata <strong>entro il 28 febbraio 2014 presso uno delle banche convenzionate con Finlombarda S.p.A</strong></p>
<p><strong> </strong><br />
<strong>CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO<br />
</strong>Il contributo prevede l’abbattimento del tasso di interesse di riferimento di massimo 2 punti percentuali annui per i primi 5 anni, su un importo del mutuo non superiore a 150mila euro.<br />
Il contributo sarà erogato fino a esaurimento delle risorse disponibili.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA<br />
</strong>L’erogazione del contributo segue la modalità a sportello (fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili).<br />
La domanda di accesso al contributo deve essere presentata dal<strong> 1 giugno 2013 al 28 febbraio 2014 </strong>presso gli sportelli di una delle banche / intermediari finanziari convenzionati con Finlombarda.<br />
L’Avviso contenente l’elenco completo dei requisiti di accesso, il modello di domanda e l’elenco delle banche convenzionate sono disponibili sui siti della Direzione Generale Casa , di Finlombarda (Finanziamenti e servizi rivolti ai cittadini) e della  Associazione bancaria Italiana</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/agevolazioni-2013-per-le-giovani-coppie-per-lacquisto-della-prima-casa/">Agevolazioni 2013 per le giovani coppie per l’acquisto della prima casa.</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></content:encoded>
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