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	<title>GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA &#187; Certificazioni Energetiche</title>
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		<title>Superbonus 110% e&#8217; legge</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 11:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Ristrutturazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Superbonus 110]]></category>
		<category><![CDATA[ecobonus 110]]></category>
		<category><![CDATA[sismabonus 110]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus 110]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Guida ai nuovi interventi, beneficiari e tetti di spesa dopo la Conversione in Legge Superbonus 110% è legge: il 16 luglio il Senato ha approvato la conversione in legge del Decreto Rilancio per gli interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici. Dall’iter di conversione esce il testo completo e definitivo con tutte le modifiche [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/superbonus-110-e-legge/">Superbonus 110% e&#8217; legge</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Guida ai nuovi interventi, beneficiari e tetti di spesa dopo la Conversione in Legge</h2>
<h2></h2>
<p><strong>Superbonus 110% è legge</strong>: il 16 luglio il Senato ha approvato la conversione in legge del Decreto Rilancio per gli interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici.<br />
Dall’iter di conversione esce il testo completo e definitivo con tutte le modifiche di Camera e Senato: il Superbonus 110% è <strong>anche per le seconde case, per le demolizioni e ricostruzioni, per le associazioni sportive, i collettori solari e le villette a schiera</strong>.</p>
<p>Queste sono solo alcune delle novità più importanti introdotte dalla conversione in Legge del decreto, che punta ad allargare il panorama già ampio dei lavori e dei beneficiari. Il testo finale introduce tante novità molto attese ma non estende il periodo di vita del Superbonus, che terminerà il 31 dicembre 2021 con la sola eccezione degli Istituti Autonomi Case Popolari a cui si concedono 6 mesi aggiuntivi.</p>
<p>Rivediamo insieme le caratteristiche del Superbonus 110% e le modifiche appena introdotte. Nel testo dell’articolo sono evidenziate tutte le novità in VERDE.</p>
<p><b>Beneficiari e validità del Superbonus</b></p>
<p>La revisione del Decreto apre il superbonus alle seconde case perché ammette la possibilità ad un singolo proprietario di detrarre interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici o su un massimo di due unità.</p>
<p>I beneficiari del Superbonus indicati ai commi 9 e 10 dell’Art.119 diventano quindi:</p>
<ul>
<li><b>Condomini</b></li>
<li><b>Persone fisiche</b> al di fuori dell’esercizio di attività di impresa per lavori eseguiti sulle parti comuni, per la messa in sicurezza sismica, per l’installazione di colonnine di ricarica e di pannelli fotovoltaici. Nel caso di interventi di miglioramento energetico (commi 1-2-3 del Decreto) eseguiti da persone fisiche su singole unità immobiliari, è possibile ottenere la detrazione per un massimo di <b>due unità immobiliari per richiedente</b>.</li>
<li><b>IACP</b>, Istituti Autonomi Case Popolari.</li>
<li>Cooperative abitative</li>
<li><b>Organizzazioni non lucrative</b> di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.</li>
<li>Associazioni e <b>società sportive</b> dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.</li>
</ul>
<p>Il Superbonus 110% non è applicabile per gli edifici e le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali</p>
<ul>
<li>A/1: abitazioni di tipo signorile</li>
<li>A/8: abitazioni in ville</li>
<li>A/9: castelli</li>
</ul>
<p>Il Superbonus del 110 % si applica alle spese sostenute <b>dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021</b> e si configura come una detrazione IRPEF o IRES calcolata in 5 quote annuali.</p>
<p>Per gli <b>Istituti Autonomi Case Popolari</b> è possibile ottenere il beneficio fiscale anche per le spese documentate nei <b>sei mesi successivi</b>, ovvero dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i>Superbonus: beneficiari dei lavori, cessione del credito e sconto in fattura per il miglioramento energetico e sismico degli edifici</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Interventi principali per il Superbonus energetico</b></p>
<p>Il comma 1 definisce gli interventi principali: è necessario infatti eseguire almeno uno di questi lavori per ottenere l’incentivo 110%. La conversione in Legge ammette le coperture, i collettori solari, la biomassa e introduce le singole unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di ingressi autonomi, come ad esempio le villette a schiera. Gli interventi principali diventano:</p>
<ol start="1">
<li>Isolamento delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate per almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio o dell’<b>unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari</b> funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno.</li>
<li>Modifiche alle parti comuni degli edifici per la <b>sostituzione di impianti di climatizzazione invernale</b> esistenti con impianti centralizzati di tipo:
<ol start="1">
<li>Caldaia a condensazione con efficienza pari ad almeno la classe A</li>
<li>Pompe di calore (anche ibride o geotermiche), anche abbinata a fotovoltaico</li>
<li>Microcogeneratori</li>
<li>Impiati a <b>collettori</b> solari</li>
<li><b>Teleriscaldamento</b>*</li>
</ol>
</li>
<li>interventi sugli edifici unifamiliari o sulle <b>unità immobiliari</b> situate <b>all’interno di edifici plurifamiliari</b> che siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
<ol start="1">
<li>Caldaia a condensazione con efficienza almeno in classe A</li>
<li>Pompe di calore (anche ibride o geotermiche), anche abbinata a fotovoltaico</li>
<li>Microcogeneratori</li>
<li>Impiati a collettori solari</li>
<li>Biomasse*</li>
<li>Teleriscaldamento*</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p><i>* ammesso unicamente per edifici in comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione alle norme Europee nei confronti degli obblighi sulle emissioni di PM10</i></p>
<p>Un’ulteriore specifica riguarda gli <b>edifici storici vincolati</b>: nel caso in cui la costruzione sia vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2012 e risulti impossibile eseguire un intervento principale, il Decreto consente di <b>ottenere il 110% anche con i soli interventi subordinati</b> previsti nell’Ecobonus in Legge di Bilancio.</p>
<p>Il Superbonus 110% si può applicare anche a <b>interventi di demolizione e ricostruzione</b>, per i quali si attuano i lavori compresi negli interventi principali (Art. 19 comma 1) e subordinati (Art.19 comma 2).</p>
<p><b>Limiti di spesa per i lavori del Superbonus</b></p>
<p><b>Cambiano tutti i limiti di spesa per gli interventi principali</b> appena indicati al comma 1: i limiti vengono valutati in funzione del numero di unità immobiliari:</p>
<p>Comma 1 – lettera a) isolamento delle strutture opache</p>
<ul>
<li>50.000 € per gli edifici unifamiliari o le unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo;</li>
<li>40.000 € per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;</li>
<li>30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che in edifici da oltre 8 unità immobiliari.</li>
</ul>
<p>Comma 1 – lettera b) Modifiche alle parti comuni degli impianti invernali</p>
<ul>
<li>20.000 € per le singole unità in edifici fino ad 8 unità immobiliari ;</li>
<li>15.000 € per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici con più di 8 unità immobiliari;</li>
</ul>
<p>Comma 1 – lettera c) Modifiche agli impianti unifamiliari o in singole unità</p>
<ul>
<li>30.000 € per le singole unità unifamiliari o funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><i>*</i><i>ammessi unicamente per edifici in comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione alle norme Europee nei confronti degli obblighi sulle emissioni di PM10</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Superbonus e interventi di messa in sicurezza sismica</b></p>
<p>Il comma 4 è dedicato al <b>Sismabonus</b> che <b>passa al 110% per interventi di messa in sicurezza sismica di edifici al di fuori della zona sismica 4</b>. Il limite di spesa è di 96.000 € per unità immobiliare e gli interventi ammessi sono:</p>
<ul>
<li>la mitigazione del rischio sismico, senza il miglioramento della Classe di Rischio Sismico;</li>
<li>la riduzione del Rischio Sismico con il passaggio di una Classe di Rischio, valutazione attuabile anche con il metodo semplificato e interventi locali sulle strutture;</li>
<li>la riduzione del Rischio Sismico con il passaggio di almeno due Classi di Rischio, valutazione attuabile con il metodo convenzionale;</li>
<li>la demolizione e ricostruzione di interi edifici e allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all&#8217;edificio preesistente.</li>
</ul>
<p>Il <b>credito d’imposta</b> raggiunto con gli interventi del Superbonus <b>può essere ceduto ad imprese assicuratrici</b> con le quali è possibile stipulare contestualmente una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza in tal caso potrà essere detratto per il 90%.</p>
<p>Sono riconosciute nella stessa aliquota anche le <b>spese per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale</b>continuo a fini antisismici eseguiti congiuntamente ai precedenti.</p>
<p><b>Fotovoltaico e colonnine di ricarica</b></p>
<p>I commi 5, 6, 7 e 8 presentano la detrazione al 110% per l’installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. In entrambi i casi si tratta di lavori subordinati che devono essere eseguiti insieme ad uno dei principali indicati al comma 1.</p>
<p>Il limite di spesa per l’impianto fotovoltaico è fissato in 2400 € per ogni kW di potenza prodotto con limite massimo a 48 mila euro, non cumulabile con altri sistemi di incentivazione come lo scambio sul posto.<br />
<i>Fotovoltaico e colonnine di ricarica sono incentivate al 110%</i></p>
<p><b>Per il Superbonus servono APE pre e APE post intervento</b></p>
<p>Al comma 3 dell’Art 119 si indica che gli interventi principali e subordinati insieme devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo dall’esterno. Questo significa che il calcolo riguarderà quindi l’edificio oppure la singola unità a seconda dei casi.</p>
<p>A dimostrazione del salto di classe devono essere prodotti l’APE pre e l’APE post intervento, nella sua forma di dichiarazione asseverata.</p>
<p><b>L’asseverazione per il Superbonus</b></p>
<p>Il tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti di progetto previsti dai Decreti della Legge 90, dall’allegato B del Decreto Sismabonus 58/2017 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione ai lavori agevolati. L’asseverazione è <b>trasmessa</b> per via telematica <b>ad ENEA</b> ed è <b>rilasciata a fine lavori oppure ad ogni stato di avanzamento lavori</b>. La congruità delle spese può essere asseverata in riferimento ai prezzari regionali o provinciali o ai listini delle camere di commercio, in attesa del prezzario di riferimento che sarà individuato dal Decreto stesso.</p>
<p>Il professionista stipula una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale non inferiore a 500 mila €, adeguata al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi dei lavori.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Edifici ad energia quasi zero a partire dal 1° gennaio 2016 in Regione Lombardia. Pubblici e privati. Nuovi e ristrutturati.</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 10:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione civile e industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Ristrutturazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La Regione Lombardia anticipa i tempi di applicazione previsti dalla normativa europea e nazionale rispettivamente di 3 e 5 anni per gli edifici, sia pubblici che privati. La Lombardia sarà la prima regione italiana ad avere per legge, a partire dal 1° gennaio 2016, gli edifici a energia zero (NZEB-Near Zero Energy Building) sia pubblici [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/edifici-ad-energia-quasi-zero-a-partire-dal-1-gennaio-2016-in-regione-lombardia-pubblici-e-privati-nuovi-e-ristrutturati/">Edifici ad energia quasi zero a partire dal 1° gennaio 2016 in Regione Lombardia. Pubblici e privati. Nuovi e ristrutturati.</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 id="stcpDiv">La Regione Lombardia anticipa i tempi di applicazione previsti dalla normativa europea e nazionale rispettivamente di 3 e 5 anni per gli edifici, sia pubblici che privati.</h2>
<div id="stcpDiv">
<p>La Lombardia sarà la prima regione italiana ad avere per legge, a partire dal 1° gennaio 2016, gli edifici a energia zero (NZEB-Near Zero Energy Building) sia pubblici che privati imposti dalla direttiva europea 2010/31/UE. I cittadini lombardi non dovranno quindi attendere, come prevedono la direttiva e i decreti nazionali, il 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e il 1° gennaio 2021 per quelli privati.</p>
<p>Lo impone la Deliberazione della Giunta Regionale D.g.r. 17 luglio 2015 &#8211; n. X/3868, pubblicata sul BURL del 23 luglio (clicca <a href="http://www.cened.it/c/document_library/get_file?p_l_id=7057237&amp;folderId=11224&amp;name=DLFE-146101.pdf" target="_blank">qui</a>), con cui la Regione Lombardia ha recepito i tre decreti interministeriali del 26 giugno sull’efficienza energetica destinati a cambiare la faccia dell’edilizia italiana.</p>
<p>La D.g.r., intitolata “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a  seguito   dell’approvazione   dei   decreti   ministeriali  per l’attuazione   del   d.lgs.   192/2005,   come   modificato   con l. 90/2013”, ha previsto l’aggiornamento della disciplina regionale in materia di efficienza e certificazione energetica degli immobili e soprattutto ha stabilito che “in Regione Lombardia i requisiti di prestazione energetica per «Edifici ad energia quasi zero» previsti dalla Direttiva 2010/31/UE e definiti dai decreti interministeriali 26 giugno 2015… entreranno in vigore dal primo gennaio 2016 sia per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di quest’ultime, sia per tutti gli altri edifici”.</p>
<p>E in effetti qualche giorno dopo lo stesso BURL ha pubblicato il decreto dirigenziale n. 6480 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della dgr 3868 del 17.7.2015” (clicca <a href="http://www.cened.it/c/document_library/get_file?p_l_id=7057237&amp;folderId=11224&amp;name=DLFE-148201.pdf" target="_blank">qui</a>).  Il Decreto costituisce il testo unico in vigore per la Lombardia, che raccoglie le disposizioni in merito all’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica per le diverse tipologie di intervento sugli edifici e sugli impianti, il metodo di calcolo e i requisiti dei professionisti abilitati alla certificazione energetica. Esso è costituito da quattro pagine e otto allegati per un totale di 646 pagine relativi a:</p>
<p>A. Definizioni</p>
<p>B. Caratteristiche dell’edificio di riferimento, requisiti di prestazione e classificazione energetica</p>
<p>C. Relazione tecnica</p>
<p>D. APE</p>
<p>E. Targa energetica</p>
<p>F. Titoli di studio del Soggetto certificatore</p>
<p>G. Annunci commerciali</p>
<p>H. Metodo di calcolo</p>
<p>Di rilievo per il mondo dell’edilizia è in particolare l’Allegato B che contiene i valori dei requisiti minimi da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. In particolare è da segnalare la discesa brusca dei valori di trasmittanza termica dei componenti finestrati a partire dal 1° gennaio 2016. Restano quindi pochi mesi di tempo per adeguare conoscenze, tecnologie, prodotti ai nuovi valori imposti in Lombardia.</p>
<p>Gli Edifici a energia quasi zero per il 2016 sono stati previsti dal Programma Energetico Ambientale Regionale approvato dalla Giunta con deliberazione n. 3706 del 12.6.2015 tra le misure per il contenimento dei consumi energetici. La Regione conta che tale anticipazione permetterà di risparmiare al 2020 circa 80 mila tep/anno nello scenario alto e 70 mila nello scenario medio.</p>
<p>Una nota conclusiva importante riguarda i tempi di attuazione della dgr. La Deliberazione ha previsto di mantenere in vigore l&#8217;attuale sistema di calcolo fino al 31 dicembre previsto dal d.g.r. 8745/2008. La nuova procedura di calcolo entrerà in vigore:</p>
<p>a) per il calcolo della prestazione energetica ed il relativo Attestato degli edifici esistenti, nello stato di fatto in cui si trovano, dal primo ottobre 2015;</p>
<p>b) per la verifica del rispetto dei requisiti progettuali di prestazione energetica degli interventi, dal primo gennaio 2016.</p>
<p>E&#8217; inevitabile la considerazione che per investitori, committenti, progettisti, imprese di costruzioni e fornitori dell&#8217;industria delle costruzioni rimangono solo pochi mesi di tempo per adeguare le proprie conoscenze al nuovo quadro legislativo energetico di Regione Lombardia. La filiera delle costruzioni, oltre a essere lunga e complessa, è notoriamente molto lenta nel recepire i cambiamenti anche se questi erano da tempo nell&#8217;aria.</p>
<p>Tuttavia non neghiamocelo: le tecnologie per edifici a energia quasi zero o addirittura a energia positiva sono disponibili da parecchio tempo.</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/edifici-ad-energia-quasi-zero-a-partire-dal-1-gennaio-2016-in-regione-lombardia-pubblici-e-privati-nuovi-e-ristrutturati/">Edifici ad energia quasi zero a partire dal 1° gennaio 2016 in Regione Lombardia. Pubblici e privati. Nuovi e ristrutturati.</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo Ape entra in vigore dal 1° ottobre 2015</title>
		<link>https://www.geometradevidbaracca.com/il-nuovo-ape-entra-in-vigore-dal-1-ottobre-2015/</link>
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		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 15:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[ace]]></category>
		<category><![CDATA[ape]]></category>
		<category><![CDATA[attestato certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica mantova]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni energetiche rapide]]></category>
		<category><![CDATA[mantova]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo APE]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Ecco le principali novità sull’Ape 2015 e sulla certificazione energetica degli edifici dopo la riunione della Conferenza Unificata Stato Regioni e prima della pubblicazione del decreto, attesa entro fine giugno. La Conferenza Unificata Stato Regionidel 18 giugno 2015 ha rappresentato il passo finale rispetto all’esame dello schema di decreto del ministero dello Sviluppo economico per “Linee [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/il-nuovo-ape-entra-in-vigore-dal-1-ottobre-2015/">Il nuovo Ape entra in vigore dal 1° ottobre 2015</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ecco le principali novità sull’Ape 2015 e sulla certificazione energetica degli edifici dopo la riunione della Conferenza Unificata Stato Regioni e prima della pubblicazione del decreto, attesa entro fine giugno.</strong></p>
<p>La Conferenza Unificata Stato Regionidel 18 giugno 2015 ha rappresentato il passo finale rispetto all’esame dello schema di decreto del ministero dello Sviluppo economico per “Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici”. Si tratta infatti dell’ultimo step prima della pubblicazione definitiva, attesa per la fine del mese di giugno.</p>
<p>Ecco le principali novità contenute nel nuovo decreto</p>
<p>– Cambia ancora il format dell’APE 2015 nella sua veste grafica ma senza cambiamenti fondamentali negli indici di calcolo previsti all’interno della bozza precedente;</p>
<p>– viene fissata la data del 1° ottobre 2015 per l’entrata in vigore del decreto Linee Guida per la certificazione energetica</p>
<p>– entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, Enea metterà a disposizione le informazioni relative alla determinazione della prestazione media degli edifici esistenti, richiesta sulla prima pagina dell’Ape;</p>
<p>– viene semplificato lo schema di annuncio immobiliare per garantire una maggiore fruibilità agli utenti;</p>
<p>– si impone l’obbligo alle regioni e alle province autonome di definire piani e procedure di controllo di almeno il 2% degli attestati depositati sul territorio in ogni anno solare. Le stesse regioni e le province autonome alimenteranno il Siape, la banca dati nazionale degli edifici, con i dati degli attestati relativi all’ultimo anno in corso entro il 31 marzo di ogni anno. Ai dati contenuti nel Siape potranno accedere anche i cittadini</p>
<p>– Gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche contenute nel Decreto, come le UNI TS 11300, si applicheranno decorsi 90 giorni dalla loro pubblicazione</p>
<p>– L’Art. 4 comma 3 del decreto impone chiaramente l’obbligo a tutti i software commerciali di generare oltre all’Ape il tracciato informatico dei dati di input necessari per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.</p>
<p>All’interno dell’ordine del giorno della riunione della Conferenza anche l’entrata in vigore del dm sui requisiti minimi per la nuova relazione tecnica di progetto (ex legge 10). Su questo punto le Regioni hanno chiesto al Governo di posticipare al 1 ottobre anche l’entrata in vigore del dm,  requisiti minimi, che sostituisce il DPR 59/09 per la determinazione dei requisiti, il calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Che cosa cambia per i certificatori</p>
<p>L’Ape cambia aspetto e quello prodotto dai vecchi software non sarà più utilizzabile dopo il 1 ottobre 2015. Il decreto attuativo sostituisce quindi le attuali Linee Guida alla certificazione energetica (DM 26/06/2009).</p>
<p>Dopo la modifica da Attestato di certificazione ad Attestato di Prestazione Energetica, la novità più importante riguarda la classe energetica dell’immobile che viene determinata in base all’indice di prestazione energetica globale dell’edificio per tutti i servizi presenti: climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, ventilazione, illuminazione e trasporto. Questo significa che diventa obbligatorio modellare anche l’impianto di raffrescamento, il classico climatizzatore, perché diventa obbligatoria la UNI TS 11300-3:2010.</p>
<p>L’indice di prestazione viene espresso in energia primaria non rinnovabile e sono comunque introdotti gli indici di prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile.</p>
<p>La scala delle classi di efficienza energetica è totalmente differente: i limiti tra le classi non sono più legati al fattore di forma dell’edificio ma vengono calcolati in funzione dell’indice di prestazione globale dell’edificio di riferimento Epgl (2019/2021), quindi ogni edificio ha la propria scala di classificazione.</p>
<p>L’indice di prestazione viene sempre valutato in kWh/m2 di superficie climatizzata, sia per gli edifici residenziali che per i non residenziali; l’attestato contiene quindi gli indici per la climatizzazione estiva e per l’illuminazione degli ambienti e viene indicata chiaramente l’energia esportata alla rete.</p>
<p>Al termine della certificazione energetica si aggiunge un’apposita sezione dedicata alle opportunità legate all’esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica al fine di rendere più concrete le raccomandazioni già dichiarate sul certificato. Per gli edifici senza impianto di riscaldamento e senza impianto di produzione di acqua calda sanitaria si assume un rendimento del sistema di utilizzazione fisso dichiarato ed un generatore a combustibile gassoso con rendimento imposto dal decreto requisiti minimi e non più una generazione di tipo elettrico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cosa cambia per i progettisti</p>
<p>Anche per i progettisti viene emanato un apposito decreto che sostituisce il DPR 59/09per la determinazione dei requisiti, il calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici.</p>
<p>Vengono indicati i fattori di conversione in energia primaria rinnovabile e non rinnovabile da utilizzare nel calcolo dei rispettivi indici.</p>
<p>In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l’utilizzo dell’edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; questo significa che il nuovo sistema di verifica degli interventi non si basa più su classi ed indici predefiniti, ma su valori di volta in volta definiti in relazione alle caratteristiche dell’edificio che si sta progettando. Sono introdotte nuove verifiche sulla riflettenza solare delle coperture e sull’area solare equivalente estiva, per limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenere il surriscaldamento a scala urbana.</p>
<p>Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato. In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.</p>
<p>Vengono definite le tipologie di intervento e diversificati gli schemi per la relazione tecnica per nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica.</p>
<p>Il decreto introduce anche la definizione di edificio ad energia quasi zero (ZEB) nel pieno rispetto della direttiva 2010/31/UE: entro il 31 dicembre 2018 gli edifici pubblici ed in generale dal 1 gennaio 2021 (31 dicembre 2015 in regione Lombardia) tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici ad energia quasi zero. Entro dicembre 2014 infatti verrà adottato il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici ad energia quasi zero.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/il-nuovo-ape-entra-in-vigore-dal-1-ottobre-2015/">Il nuovo Ape entra in vigore dal 1° ottobre 2015</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Nuovo Ape e certificazione energetica: firmati i tre decreti</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 15:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni Energetiche]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Firmati e pubblicati dal Mise i tre attesi decreti sulle modalità per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, le regole per la relazione tecnica di progetto e le linee guida per la redazione del nuovo Ape, in vigore dal 1° ottobre 2015. Sono stati firmati i molto attesi tre decreti che completano il quadro [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/nuovo-ape-e-certificazione-energetica-firmati-i-tre-decreti/">Nuovo Ape e certificazione energetica: firmati i tre decreti</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Firmati e pubblicati dal Mise i tre attesi decreti sulle modalità per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, le regole per la relazione tecnica di progetto e le linee guida per la redazione del nuovo Ape, in vigore dal 1° ottobre 2015.</h2>
<p>Sono stati firmati i molto attesi tre decreti che completano il quadro normativo in tema di efficienza energetica negli edifici. Pubblicati sul sito del ministero dello Sviluppo economico, i tre decreti vanno a definire:</p>
<p>– L’adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</p>
<p>– Le modalità per compilare la relazione tecnica di progetto, ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici</p>
<p>– Le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici</p>
<p>Il primo decreto è volto alla definizione delle nuove modalità di calcolo della <strong>prestazione energetica</strong> e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a <strong>ristrutturazione</strong>.</p>
<p>Il secondo decreto adegua gli<strong> schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo</strong>, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.</p>
<p>Il terzo decreto aggiorna le linee guida per la <strong>certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE)</strong>. Il <a title="Nuovo Ape e certificazione energetica: firmati i tre decreti" href="http://www.geometradevidbaracca.com/nuovo-ape-e-certificazione-energetica-firmati-i-tre-decreti/" target="_blank">nuovo modello di APE</a> sarà valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (<strong>Siape</strong>), offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.</p>
<p>Con l’emanazione di questi provvedimenti si compie un passo importante verso l’incremento degli edifici ad energia quasi zero. Infatti,<strong> a partire dal 1 gennaio 2021</strong> i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da <strong>ridurre al minimo i consumi energetici</strong> coprendoli in buona parte con l’uso delle <strong>fonti rinnovabili.</strong> Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2019. I tre provvedimenti, che saranno pubblicati a breve in Gazzetta Ufficiale, entreranno<strong> in vigore il 1 ottobre 2015</strong> e consentiranno così all’Italia di essere completamente in linea con le direttive europee in materia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/nuovo-ape-e-certificazione-energetica-firmati-i-tre-decreti/">Nuovo Ape e certificazione energetica: firmati i tre decreti</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Attestato di Prestazione Energetica (APE), dall&#8217;1 luglio 2015 si cambia (di nuovo)</title>
		<link>https://www.geometradevidbaracca.com/attestato-di-prestazione-energetica-ape-dall1-luglio-2015-si-cambia-di-nuovo/</link>
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		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 18:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazioni Energetiche]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>E&#8217; ormai pronto, dopo l&#8217;intesa espressa dalla Conferenza unificata, il decreto interministeriale (Ministeri dello Sviluppo Economico, dell&#8217;Ambiente e delle Infrastrutture) che riscriverà totalmente l&#8217;Attestato di Prestazione Energetica (APE) con nuovi metodi di calcolo per la misurazione delle prestazioni energetiche e per la compilazione della certificazione energetica. Il nuovo decreto che verrà pubblicato in Gazzetta nei [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/attestato-di-prestazione-energetica-ape-dall1-luglio-2015-si-cambia-di-nuovo/">Attestato di Prestazione Energetica (APE), dall&#8217;1 luglio 2015 si cambia (di nuovo)</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; ormai pronto, dopo l&#8217;intesa espressa dalla Conferenza unificata, il decreto interministeriale (Ministeri dello Sviluppo Economico, dell&#8217;Ambiente e delle Infrastrutture) che riscriverà totalmente l&#8217;<b>Attestato di Prestazione Energetica</b> (APE) con nuovi metodi di calcolo per la misurazione delle prestazioni energetiche e per la compilazione della certificazione energetica.</p>
<p>Il nuovo decreto che verrà pubblicato in Gazzetta nei prossimi giorni definisce le <b>modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici</b>, ivi incluso l&#8217;utilizzo delle fonti rinnovabili nonché le prescrizioni ed i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all&#8217;articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.</p>
<p>Dopo norme l&#8217;aggiornamento di ottobre 2014 delle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2 (<a title="Prestazione Energetica degli Edifici, pubblicata la revisione delle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2" href="http://www.geometradevidbaracca.com/prestazione-energetica-degli-edifici-pubblicata-la-revisione-delle-norme-uni-ts-11300-parte-1-e-2/"><b>leggi articolo</b></a>), <b>dall&#8217;1 luglio 2015 cambierà tutto (di nuovo)</b>. Era attesa, infatti, da tempo la definizione del decreto attuativo dell&#8217;articolo 5 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 (c.d. decreto del Fare) convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, che ha aggiornato il DLgs n. 192/2005, in recepimento della direttiva edifici a energia quasi zero (2010/31/Ue). Decreto attuativo che sarà discusso nella conferenza unificata del 28 gennaio 2015 e che riscriverà totalmente l&#8217;<b>attestato di prestazione energetica</b> con nuovi metodi di calcolo per la misurazione delle prestazioni energetiche e per la compilazione della certificazione energetica.</p>
<p>Il provvedimento definisce le norme tecniche da utilizzare come riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e i requisiti da rispettare nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche. In particolare, il decreto interministeriale (Ministeri dello Sviluppo Economico, dell&#8217;Ambiente e delle Infrastrutture) prevede il recepimento dei seguenti punti chiave della direttiva 2010/31/UE:</p>
<ul>
<li>adeguamento della metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;</li>
<li>fissazione dei requisiti minimi di prestazione energetica (per edifici o unità immobiliari sia pubblici che privati, di nuova costruzioni o sottoposti a ristrutturazione) che consentano il conseguimento di livelli ottimali in funzione dei costi (tali requisiti sono aggiornati almeno ogni 5 anni);</li>
<li>definizione di &#8220;edificio a energia quasi zero&#8221; e prescrizioni ad esso relative: entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni Pubbliche e di proprietà di quest&#8217;ultime dovranno rispettare gli stessi criteri dal 31 dicembre 2018.</li>
</ul>
<p>Nonostante le nuove metodologie si applichino solo alle Regioni e alle Province autonome che non hanno ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE, al fine di promuovere l&#8217;applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale, è indicato che le Regioni le Province autonome e il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) collaborino per la definizione e l&#8217;aggiornamento:</p>
<ul>
<li>delle metodologie di calcolo;</li>
<li>dei requisiti minimi di edifici e impianti;</li>
<li>dei sistemi di classificazione energetica degli edifici;</li>
<li>del Piano d&#8217;azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;</li>
<li>dell&#8217;azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale.</li>
</ul>
<p>Entrando nel dettaglio, il decreto è composto da 9 articoli e 2 allegati (di cui uno con due appendici):</p>
<ul>
<li><b>art. 1</b> &#8211; Ambito di intervento e finalità</li>
<li><b>art. 2</b> &#8211; Definizioni</li>
<li><b>art. 3</b> &#8211; Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici</li>
<li><b>art. 4</b> &#8211; Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici</li>
<li><b>art. 5</b> &#8211; Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti</li>
<li><b>art. 6</b> &#8211; Funzioni delle Regioni e delle Province autonome</li>
<li><b>art. 7</b> &#8211; Strumenti di calcolo</li>
<li><b>art. 8</b> &#8211; Abrogazioni e disposizioni finali</li>
<li><b>art. 9</b> &#8211; Entrata in vigore</li>
<li><b>Allegato 1</b> &#8211; Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici</li>
<li><b>Appendice A all&#8217;Allegato 1</b> &#8211; Descrizione dell&#8217;edificio di riferimento e parametri di verifica</li>
<li><b>Appendice B all&#8217;Allegato 1</b> &#8211; Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica</li>
<li><b>Allegato 2</b> &#8211; Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici</li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/attestato-di-prestazione-energetica-ape-dall1-luglio-2015-si-cambia-di-nuovo/">Attestato di Prestazione Energetica (APE), dall&#8217;1 luglio 2015 si cambia (di nuovo)</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Prestazione Energetica degli Edifici, pubblicata la revisione delle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2</title>
		<link>https://www.geometradevidbaracca.com/prestazione-energetica-degli-edifici-pubblicata-la-revisione-delle-norme-uni-ts-11300-parte-1-e-2/</link>
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		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 17:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazioni Energetiche]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Dopo mesi di attesa e continue modifiche, il tema della prestazione energetica degli edifici potrebbe essersi stabilizzato: l&#8217;Ente Italiano di Normazione (UNI) ha infatti pubblicato le nuove norme UNI/TS 11300 Parte 1(Determinazione del fabbisogno di energia termica dell&#8217;edificio per la climatizzazione estiva ed invernale) e Parte 2(Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/prestazione-energetica-degli-edifici-pubblicata-la-revisione-delle-norme-uni-ts-11300-parte-1-e-2/">Prestazione Energetica degli Edifici, pubblicata la revisione delle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo mesi di attesa e continue modifiche, il tema della <b>prestazione energetica degli edifici</b> potrebbe essersi stabilizzato: l&#8217;<b>Ente Italiano di Normazione</b> (UNI) ha infatti pubblicato le nuove norme <b>UNI/TS 11300 Parte 1</b>(Determinazione del fabbisogno di energia termica dell&#8217;edificio per la climatizzazione estiva ed invernale) e <b>Parte 2</b>(Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria).</p>
<p>Le due nuove norme sono entrate in vigore il 2 ottobre 2014 e possono già essere acquistate presso lo store on line dell&#8217;UNI. Ricordiamo che le due norme contengono:<br />
<b>UNI/TS 11300-1:2014</b></p>
<ul>
<li>dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia termica dell&#8217;edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;</li>
<li>le modalità per l&#8217;applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per umidificazione e per deumidificazione;</li>
<li>tutte le possibili applicazioni previste dalla UNI EN ISO 13790:2008: calcolo di progetto (design rating), valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo in condizioni standard (asset rating) o in particolari condizioni climatiche e d&#8217;esercizio (tailored rating).</li>
</ul>
<p><b>UNI/TS 11300-2:2014</b></p>
<ul>
<li>dati e metodi di calcolo per la determinazione dei fabbisogni di energia termica utile per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, nonché di energia fornita e di energia primaria per i servizi di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria. Essa fornisce inoltre il metodo di calcolo per la determinazione del fabbisogno di energia primaria per il servizio di ventilazione e le indicazioni e i dati nazionali per la determinazione dei fabbisogni di energia primaria per il servizio di illuminazione in accordo con la UNI EN 15193;</li>
<li>dati e metodi per il calcolo dei rendimenti e delle perdite dei sottosistemi di generazione alimentati con combustibili fossili liquidi o gassosi;</li>
<li>la specifica tecnica si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti: per il solo riscaldamento, misti o combinati per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, per sola produzione acqua calda per usi igienico-sanitari, per i sistemi di sola ventilazione, per i sistemi di ventilazione combinati alla climatizzazione invernale, per i sistemi di illuminazione negli edifici non residenziali.</li>
</ul>
<p>Le modifiche introdotte dalle nuove norme sono già state evidenziate dall&#8217;<b>Associazione Nazionale per l&#8217;Isolamento Termico e acustico</b> (ANIT) e possono così essere riassunte.</p>
<p><b>Ponti termici e ψe</b><br />
I ponti termici si valutano solo attraverso i coefficienti lineici ψe. E&#8217; cancellato l&#8217;utilizzo della maggiorazione % semplificata e l&#8217;utilizzo dell&#8217;abaco della norma UNI EN 14683. Le valutazioni dei coefficienti lineici devono essere fatte con calcolo agli elementi finiti o con atlanti dei ponti termici realizzati in accordo con la UNI EN ISO 14683. E&#8217; possibile utilizzare metodi di calcolo manuale per edifici esistenti.</p>
<p><b>Trasmittanza termica U</b><br />
Le caratteristiche dei materiali ed in particolare la conducibilità termica λ, devono essere opportunamente corretti per tener conto delle condizioni in cui si opera in accordo con la norma UNI EN ISO 10456. Per edifici esistenti è inoltre disponibile il rapporto tecnico UNI/TR 11552, anch&#8217;esso pubblicato il 2 ottobre 2014, che riporta un abaco di strutture opache verticali e orizzontali, con proprietà termo fisiche indicative.</p>
<p><b>Perdite per ventilazione</b><br />
Nella versione precedente la ventilazione era trattata in due pagine. Ora sono 10 con due appendici dedicate. La valutazione diventa molto più raffinata e vengono considerati in maniera più idonea gli impianti che gestiscono la ventilazione all&#8217;interno degli edifici.</p>
<p><b>Guadagni solari</b><br />
Viene introdotta la modifica già presente nella procedura di calcolo della Regione Lombardia che valuta un solo fattore di riduzione per ombreggiatura esterno (il peggiorativo) tra l&#8217;aggetto verticale e orizzontale. Inoltre viene implementata la caratterizzazione della trasmittanza di energia solare totale attraverso la parte vetrata (il fattore g) con una migliore definizione dei fattori di esposizione. Sono presenti altre modifiche (per esempio la trattazione dei locali non riscaldati, la sottrazione di energia con l&#8217;extraflusso, la valutazione degli apporti interni latenti e la valutazione degli apporti solari sulle superfici opache).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/prestazione-energetica-degli-edifici-pubblicata-la-revisione-delle-norme-uni-ts-11300-parte-1-e-2/">Prestazione Energetica degli Edifici, pubblicata la revisione delle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>La Regione Lombardia passa dagli ACE agli APE</title>
		<link>https://www.geometradevidbaracca.com/la-regione-lombardia-passa-dagli-ace-agli-ape/</link>
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		<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 10:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[ace]]></category>
		<category><![CDATA[ape]]></category>
		<category><![CDATA[attestato certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica mantova]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni energetiche rapide]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Con la DGR n. 1216 del 10.1.2014, la Regione Lombardia ha adeguato la disciplina regionale in tema di certificazione energetica alle previsioni del D.L. 63/2013 e del D.P.R. 75/2013. Ricordiamo che secondo quanto prescritto dall’articolo 17 del D.Lgs. 192/2005 (cd. clausola di cedevolezza) le Regioni devono adeguare le proprie normative ai precetti sulla prestazione energetica [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/la-regione-lombardia-passa-dagli-ace-agli-ape/">La Regione Lombardia passa dagli ACE agli APE</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Con la DGR n. 1216 del 10.1.2014, la Regione Lombardia ha adeguato la disciplina regionale in tema di certificazione energetica alle previsioni del D.L. 63/2013 e del D.P.R. 75/2013.</p>
<p align="left">Ricordiamo che secondo quanto prescritto dall’articolo 17 del D.Lgs. 192/2005 (cd. clausola di cedevolezza) le Regioni devono adeguare le proprie normative ai precetti sulla prestazione energetica degli immobili contenuti nella disciplina nazionale.</p>
<p align="left">Lo scorso agosto, con il Comunicato n. 100 dell’8 agosto 2013, la Direzione della Regione Lombardia aveva riconosciuto la perdurante validità delle disposizioni regionali (contenute della D.G.R. 8745/2008) anche a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 63/2013, in quanto compatibili con le previsioni nazionali e comunitarie.</p>
<p align="left">A distanza di pochi mesi dalla Circolare, la Giunta Regionale ha emanato la D.G.R. 1216 del 10 gennaio 2014 che aggiorna le previsioni regionali adeguando alcuni dei propri contenuti a quanto prescrive il D.P.R. 75/2013 pur mantenendo ferme alcune delle peculiarità tipiche del proprio ordinamento.</p>
<p align="left">In particolare:</p>
<ol>
<li>Resta ferma la procedura per l’accreditamento dei certificatori in Lombardia: anche se il DPR 75/2013 introduce una duplice strada per diventare certificatori a seconda del tipo di titolo di studio (consentendo ad alcune categorie l’accreditamento immediato sulla base del titolo e dell’iscrizione all’Ordine o al Collegio di appartenenza e individuando i titoli di studio che devono essere integrati da uno specifico corso di formazione, con superamento dell’esame finale), la Regione ferma la peculiarità regionale sull’accreditamento dei tecnici richiedendo, indipendentemente dal titolo acquisito, la frequenza ed il superamento dei corsi di formazione ah hoc;</li>
<li>Si amplia il novero dei titoli di studio che consentono l’accreditamento: in applicazione delle previsioni dell’articolo 2, commi 3 e 4 del D.P.R. 75/2013 potranno chiedere l’accreditamento, secondo le procedure regionali, anche i possessori di laurea LM 71 (ex DM 16.3.2007);</li>
<li>Vengono poi fornite in dettaglio le caratteristiche delle serre biodinamiche e delle logge addossate perché le stesse possano essere qualificate come Volumi tecnici non computabili a fini volumetrici.</li>
<li>Infine, una novità lessicale, per evitare confusioni, anche in Lombardia l’attestato che qualifica la prestazione energetica degli edifici sarà denominato APE e non più ACE.</li>
</ol>
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		<title>Certificazioni Energetiche a Mantova Rapide ed Economiche</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 18:17:06 +0000</pubDate>
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		<title>Il nuovo Ape, tra normativa e dubbi</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 10:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Il recente decreto sull’efficienza energetica in edilizia, il decreto legge n. 63/2013 convertito in legge 90/2013, oltre ad aver apportato importanti proroghe alla consolidata detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, e all’innalzamento al 65% delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ha modificato non solo dal punto di vista terminologico il sistema della “certificazione” energetica. L’Ape (Attestato [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/il-nuovo-ape-tra-normativa-e-dubbi/">Il nuovo Ape, tra normativa e dubbi</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="articleBody">Il recente <strong>decreto sull’efficienza energetica</strong> in edilizia, il decreto legge n. 63/2013 convertito in legge 90/2013, oltre ad aver apportato importanti proroghe alla consolidata <strong>detrazione del 50%</strong> per le ristrutturazioni edilizie, e all’<strong>innalzamento al 65%</strong> delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ha modificato non solo dal punto di vista terminologico <strong>il</strong> <strong>sistema della “certificazione” energetica.</strong></p>
<p itemprop="articleBody">L’<strong>Ape (Attestato di prestazione energetica)</strong> dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti allo scopo di attestare la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di <strong>specifici descrittori</strong>; il nuovo strumento, inoltre, fornirà <strong>raccomandazioni</strong> per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.</p>
<p itemprop="articleBody">In ogni caso, l’obbligo di dotare l’edificio dell’Ape viene meno <strong>dove sia già disponibile l’Ace</strong> in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE: se c’è la vecchia Ace, inoltre, potrà continuare ad essere predisposta al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica.</p>
<p itemprop="articleBody">A tale fine, l’attestato comprende anche l’<strong>indicazione di possibili interventi migliorativi</strong> delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di attestazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi.</p>
<p itemprop="articleBody"><img title="Image: http://exmedia.teknoring.it/immagini/strumenti/12775_309673.jpg" alt="" src="http://exmedia.teknoring.it/immagini/strumenti/12775_309673.jpg" /></p>
<p itemprop="articleBody"><strong>Le modifiche in sede di conversione del decreto legge: la legge n. 90/2013</strong></p>
<p itemprop="articleBody">Fra le tante modifiche apportate in sede di conversione in legge<a target="_blank" rel="nofollow">1</a>, ce ne sono alcune che riguardano anche l’attestato di prestazione energetica.</p>
<p itemprop="articleBody">Innanzitutto, nel caso di interventi di ristrutturazione pesante e per edifici di nuova costruzione, l’APE dovrà essere rilasciato <strong>prima del certificato di agibilità e non al termine dei lavori</strong>; correlativamente, il venditore o locatario, in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’attestato di prestazione energetica <strong>entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità</strong>, e non più congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.</p>
<p itemprop="articleBody">In secondo luogo, nel confermare che l’APE può riferirsi ad una o più unità immobiliari facenti parti di uno stesso edificio, vengono introdotte <strong>ulteriori condizioni</strong> per la sua produzione: alla “medesima destinazione d’uso” vengono, infatti, aggiunti il medesimo orientamento, la medesima geometria e la medesima situazione di contorno.</p>
<p itemprop="articleBody">La terza modifica concerne l’<strong>aumento del 50% dell’arco temporale</strong> entro il quale il proprietario, o il soggetto responsabile della gestione degli edifici utilizzati da PP.AA. e aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 metri quadrati, devono produrre l’APE (da 120 a 180 giorni).</p>
<p itemprop="articleBody">Le Camere hanno, inoltre, introdotto una disposizione in base alla quale il <strong>fondo di garanzia</strong> a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, previsto dal “decreto Romani”, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e ai relativi adeguamenti.</p>
<p itemprop="articleBody">Ma la modifica più rilevante, arrivata all’ultimo momento, è di natura contrattuale, e stabilisce che <strong>l’APE deve essere allegato al contratto</strong> di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito <strong>o</strong> ai nuovi contratti di locazione, <strong>pena la nullità</strong> degli stessi contratti<a target="_blank" rel="nofollow">2</a>.</p>
<p itemprop="articleBody">Quest’ultima modifica, introdotta per eliminare la deroga, contestata dalla Corte di Giustizia (cfr. <i>supra</i>), oltre ad essere incomprensibile dal punto di vista <i>linguistico</i> (non si comprende, infatti, il significato della congiunzione “o”), <i>stravolge </i>l’assetto sanzionatorio delineato dal testo originario del decreto legge.</p>
<p itemprop="articleBody"><strong>Le sanzioni</strong></p>
<p itemprop="articleBody">Nel silenzio serbato dal (testo originario del) decreto legge, infatti, non sembrava che l’inosservanza potesse portare all’invalidità dei contratti non conformi alla nuova normativa.</p>
<p itemprop="articleBody">Deponevano in tal senso anche la previsione di specifiche sanzioni pecuniarie, che colpiscono:</p>
<ul>
<li>
<p itemprop="articleBody">il <strong>professionista qualificato</strong> che rilascia la relazione tecnica o un APE senza il rispetto degli schemi, delle modalità o dei criteri previsti (fra i 700 e i 4200 €, oltre alla segnalazione all’ordine di appartenenza, per le sanzioni disciplinari);</p>
</li>
<li>
<p itemprop="articleBody">il <strong>direttore dei lavori</strong> che omette di presentare l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, nonché l’<strong>operatore incaricato del controllo e della manutenzione</strong>, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico (fra i 1000 e i 6000 €);</p>
</li>
<li>
<p itemprop="articleBody">il <strong>proprietario</strong> o il <strong>conduttore</strong> dell’unità immobiliare e l’amministratore del condominio che non provvedono alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione (fra i 500 e i 3000 €);</p>
</li>
<li>
<p itemprop="articleBody">il <strong>costruttore</strong> o il <strong>proprietario</strong> che violino l’obbligo di dotare di un APE gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti (fra i 3.000 e i 18.000 €. Con la stessa sanzione è punito il proprietario che violi l’obbligo di dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione);</p>
</li>
<li>
<p itemprop="articleBody">il <strong>responsabile dell’annuncio</strong> che non riporti i parametri nell’annuncio di offerta di vendita o locazione (fra i 500 e i 3.000 €).</p>
</li>
</ul>
<p itemprop="articleBody"><strong>I dubbi e i malumori</strong></p>
<p itemprop="articleBody">Contestualmente all’entrata in vigore del decreto legge sono stati sollevati numerosi dubbi sulla normativa tecnica da applicare: in particolare, <strong>Confedilizia</strong> fra i “molti [aspetti che] rimangono ancora controversi”, si è soffermata sulle disposizioni che (“su imposizione dell’Unione Europea”) prevedono che in occasione di trattative per la compravendita o la locazione di unità immobiliari, debba essere reso disponibile per il potenziale acquirente o per il nuovo locatario l’APE, e ha ritenuto che le <strong>nuove disposizioni</strong>, “generiche ed equivoche”, “<strong>non siano di immediata applicazione</strong>, atteso che il nuovo testo di legge prevede l’emanazione di un decreto interministeriale per l’adeguamento del precedente provvedimento sulla documentazione energetica, fissando criteri e contenuti obbligatori del nuovo APE.</p>
<p itemprop="articleBody">Di conseguenza, pur dopo l’emanazione del decreto-legge entrato in vigore, deve ritenersi che debbano continuare ad osservarsi le previgenti norme nazionali o regionali.</p>
<p itemprop="articleBody">Per rispondere a tali dubbi, e non dar àdito a fraintendimenti, il ministero dello sviluppo economico ha emanato una circolare<a target="_blank" rel="nofollow">3</a> con la quale ha fornito un chiarimento sull’attestato di prestazione energetica.</p>
<p itemprop="articleBody">Secondo il dicastero di via Molise, il nuovo decreto avrà il compito di <strong>aggiornare la disciplina tecnica oggi in vigore</strong>, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, fra i quali il cit. DPR 59/09.</p>
<p itemprop="articleBody">È proprio a quest’ultimo DPR che occorrerà rifarsi, nelle more dell’aggiornamento tecnico, per il calcolo delle prestazioni energetiche, oltre alle specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note: di conseguenza, la precisazione volta ad evidenziare che “solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia” il DPR <i>de quo </i>sarà abrogato, ha l’evidente <strong>finalità di non creare vuoti normativi</strong> e di <strong>consentire una applicazione agevole della norma</strong>, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.</p>
<p itemprop="articleBody">In sostanza, fino all’emanazione dei decreti attuativi della nuova disciplina, si adempie alle prescrizioni in materia di APE secondo le modalità di calcolo di cui al cit. DPR 59/09, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE, in cui si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.</p>
<p itemprop="articleBody">Dopo la conversione in legge, e la modifica dell’ultimo minuto, altre critiche si sono abbattute sulla nuova normativa.</p>
<p itemprop="articleBody">Confedilizia – che ha chiesto di prorogare fino al 2015 l’obbligatorietà dell’APE per il mercato dell’affitto (considerato una “sciagura”) – è nuovamente intervenuta sull’argomento con una circolare, con la quale ha comunicato a tutte le proprie associazioni territoriali l’opportunità di sospendere la stipula di contratti di locazione, sia abitativi che ad uso diverso.</p>
<p itemprop="articleBody">Il nodo centrale riguarda il fatto che la novità introdotta dal nuovo comma 3-<i>bis</i>, nel sancire la nullità dei contratti, fa esplicito riferimento al nuovo APE, che però non può essere predisposto prima dell’emanazione del previsto decreto interministeriale per l’adeguamento del precedente provvedimento sulla documentazione energetica e la fissazione dei criteri e contenuti obbligatori del nuovo APE: in sostanza, fino a che non sarà disponibile il nuovo attestato, la norma sulla nullità dei contratti non potrà essere rispettata.</p>
<p itemprop="articleBody">Inevitabile, di conseguenza, “per non correre rischi e dare luogo ad annose situazioni”, la scelta di astenersi dallo stipulare contratti di locazione fino a quando la nullità non sarà cancellata, come il Governo ha già assicurato di fare. Dopo la pausa estiva.</p>
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		<title>Architettura ecosostenibile</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 17:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione civile e industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazioni Energetiche]]></category>
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		<category><![CDATA[ristrutturazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazioni mantova]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Introduzione Conosciamo tutti gli effetti che le attività umane, fin dalla Rivoluzione Industriale, hanno causato alla salute della Terra e quindi anche alla nostra stessa vita: riscaldamento del Pianeta a causa dell&#8217;effetto serra, inquinamento, siccità, esaurimento delle fonti energetiche, smaltimento dei rifiuti, disboscamento. Negli ultimi anni sono però aumentate le iniziative per la nascita di [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/architettura-ecosostenibile/">Architettura ecosostenibile</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Introduzione</b></p>
<div>Conosciamo tutti gli effetti che le attività umane, fin dalla Rivoluzione Industriale, hanno causato alla salute della Terra e quindi anche alla nostra stessa vita: riscaldamento del Pianeta a causa dell&#8217;effetto serra, inquinamento, siccità, esaurimento delle fonti energetiche, smaltimento dei rifiuti, disboscamento.</div>
<div>Negli ultimi anni sono però aumentate le iniziative per la nascita di una nuova cultura ecologista, a favore della riduzione dei consumi delle materie prime, della priorità del benessere psico-fisico dell&#8217;uomo e dei suoi diritti, per la <b>difesa dell&#8217;ambiente</b>.</div>
<div>In nome dello sviluppo sostenibile sono stati assunti impegni concreti al fine di raggiungere precisi obiettivi per il futuro del Pianeta e delle sue risorse, entro determinate scadenze, purtroppo già non rispettate per colpa degli interessi dell&#8217;economia e della politica che esaltano sempre più il consumismo e il capitalismo globale.</div>
<div>I princìpi alla base del nuovo atteggiamento ecologico sono: riduzione dei consumi energetici, uso razionale delle risorse idriche, utilizzo di materiali e tecnologie eco-compatibili, regionalismo (filiera corta, già applicata all&#8217;agricoltura a “chilometro zero”), riduzione dei rifiuti e dei gas nocivi, sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti energetiche rinnovabili.</div>
<div>Esigenza fondamentale dell&#8217;uomo è quella di poter vivere in edifici salubri, nel rispetto dell&#8217;ambiente, ed è importante il contributo quotidiano che ognuno di noi può apportare, adottando un comportamento ecologicamente responsabile.</div>
<div>Tra le attività umane è il settore edile, e in particolare il campo residenziale e terziario, uno dei maggiori consumatori di fonti energetiche e di materiali, con relative immissioni di gas nocivi, a livello mondiale.</div>
<div>I princìpi dello sviluppo sostenibile, applicati all&#8217;edilizia ecologica, sono gli obiettivi dell&#8217;<b>architettura ecosostenibile</b>, per la realizzazione di edifici che non siano causa di ulteriori sprechi di energie e che non siano fonti di effetti negativi per l&#8217;ambiente e per la salute degli utilizzatori.</div>
<div>E&#8217; quindi fondamentale la collaborazione tra progettisti, impiantisti, imprese edili, per poter adeguatamente progettare e realizzare architetture ecocompatibili e certificate.</div>
<div></div>
<div><b>Princìpi</b></div>
<div>I princìpi alla base dell&#8217;architettura ecosostenibile sono gli stessi alla base del concetto di sviluppo sostenibile, in particolare la progettazione dovrà fare propri i concetti di: valutazione dell&#8217;impatto ambientale, compatibilità dell&#8217;opera con l&#8217;ambiente, miglioramento del benessere psico-fisico delle persone, flessibilità e ri-adattabilità nel tempo degli edifici, sostenibilità continua per tutto il ciclo di vita dell&#8217;edificio (progettazione, produzione e trasporto materiali, costruzione, manutenzione e gestione, e infine demolizione o smontaggio).</div>
<div><b> </b></div>
<div><b>Criteri di progettazione</b></div>
<div>L&#8217;architettura ecosostenibile (detta anche <i>Green Building,</i> o bioarchitettura o architettura bioecologica), indica fondamentali criteri di progettazione che devono tenere conto innanzitutto della reale necessità di intervenire sul contesto, sfruttando il patrimonio edilizio esistente con un possibile recupero degli edifici alla luce delle più aggiornate tecnologie ecosostenibili.</div>
<div>Già in fase di progettazione, l&#8217;edificio dovrà essere concepito in modo flessibile e “riclabile” nel tempo, fino alla fase finale del suo ciclo di vita, in cui l&#8217;opera verrà smontata e potranno essere riutilizzati suoi elementi e materiali.</div>
<div>La migliore tecnica costruttiva risulta quindi quella stratificata a secco, in laterizio, pietre naturali, lastre di gesso naturale o sintetico (usate anche per pareti interne, rivestimenti e controsoffitti), legno (nel rispetto dell&#8217;ecosistema: la raccolta di legname deve essere inferiore alla capacità di riproduzione biologica della foresta, mantenimento della capacità riproduttiva per il futuro, e nel rispetto delle specie biologiche e genetiche) o in metallo acciaio, anche con parziale prefabbricazione degli elementi e non quella a umido “gettata in opera” più idonea per rendere possibile una demolizione selettiva degli elementi e la separazione dei diversi componenti e materiali ai fini di un loro ri-utilizzo.</div>
<div>Individuato il tipo di intervento, il progettista in base agli obiettivi prefissati, al <i>budget</i>a disposizione, e al tipo di edificio, dovrà dimensionare e distribuire ambienti e funzioni considerando l&#8217;orientamento dell&#8217;edificio e scegliere e tecnologie e materiali da utilizzare, per i vari livelli e destinazioni e ambienti in cui si sviluppa l&#8217;edificio, sulla base di un ecobilancio, confrontando più sistemi e i loro diversi gradi di impatto sull&#8217;ambiente, sulla sicurezza e sulla salute, in tutte le fasi del ciclo di vita.</div>
<div>Sarà data la priorità ai materiali estratti e prodotti nello stesso ambito eco-regionale, secondo il principio della filiera corta, che diano garanzie di sostenibilità, durevolezza e riciclabilità, per il soddisfacimento di precisi requisiti ricercati. Ultimi, ma non per importanza, i criteri di progettazione e realizzazione degli impianti tecnologici ai fini del risparmio energetico (impianto idraulico, riscaldamento e condizionamento, elettrico), mantenimento della loro efficienza.</div>
<div>Senza scendere nello specifico delle caratteristiche degli impianti veri e propri, verranno preferiti sistemi a radiazione per il riscaldamento, con generatore di calore ad alta efficienza, termostato efficace collegato a sonde interne ed esterne per la regolazione automatica della temperatura richiesta, ed installazione di sistemi di recupero del calore, dove possibile. Preferire apparecchi di deumidificazione dell&#8217;aria, piuttosto che condizionatori: il benessere è garantito dall&#8217;eliminazione o riduzione del tasso di umidità nell&#8217;aria.</div>
<div>Il <b>risparmio energetico</b>, per l&#8217;aspetto elettrico, dipende molto dall&#8217;efficienza degli apparecchi utilizzatori presenti o da acquistare: elettrodomestici e macchine sono ormai immessi sul mercato con una classificazione semplice. Dotare le prese dei principali elettrodomestici di interruttori in modo da staccare la corrente quando non si utilizzano è un altro efficace accorgimento. La <b>domotica</b> sta entrando in tanti edifici civili (ville, alberghi, uffici, centri commerciali) senza tralasciare a progettazione illuminotecnica degli ambienti, in funzione delle attività svolte, e la scelta e montaggio di lampade a basso consumo fluorescenti compatte o lampade con tecnologia a led, invece delle tradizionali lampade ad incandescenza o alogene. Per il contenimento dei consumi idraulici ci sono opportuni accorgimenti comportamentali ed anche accessori da impiegare per gli elementi utilizzatori: miscelatori, vaschette di scarico ad erogazione differenziata, scelta di elettrodomestici a risparmio energetico.</div>
<div></div>
<div><b>“Edifici passivi” ed “edifici attivi”</b></div>
<div>L&#8217;impatto ambientale è causato principalmente dagli impianti di riscaldamento, climatizzazione e illuminazione. In fase di progettazione dovrà già essere stimato nel modo più fedele possibile il fabbisogno energetico che l&#8217;edificio richiederà, in particolare in riferimento al riscaldamento, e il grado di benessere che dovrà essere garantito agli abitanti.</div>
<div>L&#8217;obiettivo più alto dell&#8217;architettura ecosostenibile è quello di progettare e costruire edifici ad <b>“impatto zero”,</b> ovvero edifici energeticamente autosufficienti e con manutenzione periodica praticamente inesistente.</div>
<div>L&#8217;”edificio passivo” abbatte i consumi energetici sfruttando l&#8217;apporto naturale ricavato dall&#8217;esterno (sole) per il riscaldamento, tramite le aperture finestrate, lucernari o <i>shed</i>, e pareti esposte al sole, calore che viene ceduto direttamente o immagazzinato per successiva cessione graduale. Anche la progettazione e realizzazione di serre solari, che fungono da collettori solari oltre che come ampliamento dell&#8217;edificio, è un&#8217;ottima proposta di intervento per ridurre la differenza climatica tra esterno ed interno dell&#8217;edificio.</div>
<div>Per quanto riguarda il raffrescamento, l&#8217;edificio passivo sfrutta la circolazione naturale dell&#8217;aria mediante il corretto dimensionamento e posizionamento delle finestrature e lucernari, l&#8217;ombreggiatura e l&#8217;orientamento dell&#8217;edificio, l&#8217;utilizzo di schermature solari o di pellicole adesive selettive per vetri,..altrimenti mediante la realizzazione di camini solari &#8211; canali verticali per l&#8217;estrazione di aria calda dall&#8217;interno- o canalizzazioni mirate alla captazione dell&#8217;aria più fresca esterna, raffrescata tramite un piano scantinato se esistente, oppure mediante sistemi di ventilazione meccanica con l&#8217;utilizzo di scambiatori di calore che sfruttano la temperatura massima costante, ad una certa quota, sempre di circa 15°C (sistema misto “passivo-attivo”).</div>
<div>L&#8217;”edificio attivo”per il riscaldamento (e il raffrescamento), utilizza anche sistemi tecnologici come pannelli solari-anche per la produzione di acqua calda sanitaria- pannelli fotovoltaici, e anche impianti eolici, microgenerazione, e, all&#8217;interno dell&#8217;edificio stesso, anche il contributo della temperatura corporea delle persone, stimata in base alle loro singole attività durante la giornata, oltre che dal calore prodotto dagli utensili, elettrodomestici presenti ed illuminazione artificiale.</div>
<div>La soluzione architettonica ottimale per la realizzazione di un edificio sostenibile sarà quella che avrà tenuto conto dell&#8217;esposizione, orientamento, soleggiamento, ventilazione naturale e caratteristiche idrogeologiche nella fase di scelta e valutazione del sito di intervento, e che utilizzi anche valide e determinanti soluzioni tecniche e impiantistiche, con costi “accessibili”e ammortizzabili nel giro di pochi anni, grazie al risparmio energetico che si sarà ottenuto: isolamento termico dell&#8217;involucro edilizio applicato all&#8217;esterno “a cappotto”, nell&#8217;intercapedine ventilata, o all&#8217;interno; eliminazione dei ponti termici, infissi a doppio o triplo vetro, basso emissivi, ad alto isolamento termico e capaci di garantire elevata trasmittanza del calore e luce solare verso l&#8217;interno, installazione di sistemi attivi ( in particolare: impianti solari termici e fotovoltaici) e sistemi per il risparmio idrico mediante il recupero e riutilizzo dell&#8217;acqua piovana, non potabile ma priva di calcare e cloro.</div>
<div>Il ricorso alle <b>fonti energetiche rinnovabili</b> (solare-termico e fotovoltaico, energia eolica e da biomasse) degli “edifici attivi”, in sostituzione o ad integrazione di quelle tradizionali in esaurimento e comunque inquinanti, ha dato forte impulso al mercato ed alla ricerca tecnologica di materiali e tecnologie sempre più avanzate e durevoli, oltre che ricevere un&#8217;ottima risposta da privati e aziende che continuano ad investire sui nuovi sistemi, parzialmente finanziati da operazioni commerciali), con l&#8217;obiettivo primario personale di ridurre le spese e di conferire all&#8217;immobile un valore aggiunto, oltre che per apportare un proprio contributo alla tutela ambientale.</div>
<div>Il settore maggiormente attivo attualmente, in Italia in modo particolare, è quello del fotovoltaico, architettonicamente integrabile anche per edifici storici vincolati dalla Soprintendenza e applicato anche al settore arredo urbano e all&#8217;illuminazione di strade ed autostrade, grazie a speciali elementi e soluzioni già in commercio e presentati in anteprima in occasione di fiere del settore (Architettura, Design, Edilizia).</div>
<div>Il Governo non ha però ancora emanato valide normative e sistemi di certificazione energetica da applicare agli interventi edilizi per la classificazione degli edifici nuovi ed esistenti, né ha incentivato sufficientemente il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili.</div>
<div>Si auspica, per l&#8217;immediato futuro, un efficace e determinante coinvolgimento delle forze politiche ed economiche italiane per trasformare l&#8217;Italia nel primo Stato europeo ecosostenibile.</div>
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