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	<title>GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA &#187; ape</title>
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		<title>Il nuovo Ape entra in vigore dal 1° ottobre 2015</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 15:59:38 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Certificazioni Energetiche]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Ecco le principali novità sull’Ape 2015 e sulla certificazione energetica degli edifici dopo la riunione della Conferenza Unificata Stato Regioni e prima della pubblicazione del decreto, attesa entro fine giugno. La Conferenza Unificata Stato Regionidel 18 giugno 2015 ha rappresentato il passo finale rispetto all’esame dello schema di decreto del ministero dello Sviluppo economico per “Linee [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/il-nuovo-ape-entra-in-vigore-dal-1-ottobre-2015/">Il nuovo Ape entra in vigore dal 1° ottobre 2015</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ecco le principali novità sull’Ape 2015 e sulla certificazione energetica degli edifici dopo la riunione della Conferenza Unificata Stato Regioni e prima della pubblicazione del decreto, attesa entro fine giugno.</strong></p>
<p>La Conferenza Unificata Stato Regionidel 18 giugno 2015 ha rappresentato il passo finale rispetto all’esame dello schema di decreto del ministero dello Sviluppo economico per “Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici”. Si tratta infatti dell’ultimo step prima della pubblicazione definitiva, attesa per la fine del mese di giugno.</p>
<p>Ecco le principali novità contenute nel nuovo decreto</p>
<p>– Cambia ancora il format dell’APE 2015 nella sua veste grafica ma senza cambiamenti fondamentali negli indici di calcolo previsti all’interno della bozza precedente;</p>
<p>– viene fissata la data del 1° ottobre 2015 per l’entrata in vigore del decreto Linee Guida per la certificazione energetica</p>
<p>– entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, Enea metterà a disposizione le informazioni relative alla determinazione della prestazione media degli edifici esistenti, richiesta sulla prima pagina dell’Ape;</p>
<p>– viene semplificato lo schema di annuncio immobiliare per garantire una maggiore fruibilità agli utenti;</p>
<p>– si impone l’obbligo alle regioni e alle province autonome di definire piani e procedure di controllo di almeno il 2% degli attestati depositati sul territorio in ogni anno solare. Le stesse regioni e le province autonome alimenteranno il Siape, la banca dati nazionale degli edifici, con i dati degli attestati relativi all’ultimo anno in corso entro il 31 marzo di ogni anno. Ai dati contenuti nel Siape potranno accedere anche i cittadini</p>
<p>– Gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche contenute nel Decreto, come le UNI TS 11300, si applicheranno decorsi 90 giorni dalla loro pubblicazione</p>
<p>– L’Art. 4 comma 3 del decreto impone chiaramente l’obbligo a tutti i software commerciali di generare oltre all’Ape il tracciato informatico dei dati di input necessari per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.</p>
<p>All’interno dell’ordine del giorno della riunione della Conferenza anche l’entrata in vigore del dm sui requisiti minimi per la nuova relazione tecnica di progetto (ex legge 10). Su questo punto le Regioni hanno chiesto al Governo di posticipare al 1 ottobre anche l’entrata in vigore del dm,  requisiti minimi, che sostituisce il DPR 59/09 per la determinazione dei requisiti, il calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Che cosa cambia per i certificatori</p>
<p>L’Ape cambia aspetto e quello prodotto dai vecchi software non sarà più utilizzabile dopo il 1 ottobre 2015. Il decreto attuativo sostituisce quindi le attuali Linee Guida alla certificazione energetica (DM 26/06/2009).</p>
<p>Dopo la modifica da Attestato di certificazione ad Attestato di Prestazione Energetica, la novità più importante riguarda la classe energetica dell’immobile che viene determinata in base all’indice di prestazione energetica globale dell’edificio per tutti i servizi presenti: climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, ventilazione, illuminazione e trasporto. Questo significa che diventa obbligatorio modellare anche l’impianto di raffrescamento, il classico climatizzatore, perché diventa obbligatoria la UNI TS 11300-3:2010.</p>
<p>L’indice di prestazione viene espresso in energia primaria non rinnovabile e sono comunque introdotti gli indici di prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile.</p>
<p>La scala delle classi di efficienza energetica è totalmente differente: i limiti tra le classi non sono più legati al fattore di forma dell’edificio ma vengono calcolati in funzione dell’indice di prestazione globale dell’edificio di riferimento Epgl (2019/2021), quindi ogni edificio ha la propria scala di classificazione.</p>
<p>L’indice di prestazione viene sempre valutato in kWh/m2 di superficie climatizzata, sia per gli edifici residenziali che per i non residenziali; l’attestato contiene quindi gli indici per la climatizzazione estiva e per l’illuminazione degli ambienti e viene indicata chiaramente l’energia esportata alla rete.</p>
<p>Al termine della certificazione energetica si aggiunge un’apposita sezione dedicata alle opportunità legate all’esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica al fine di rendere più concrete le raccomandazioni già dichiarate sul certificato. Per gli edifici senza impianto di riscaldamento e senza impianto di produzione di acqua calda sanitaria si assume un rendimento del sistema di utilizzazione fisso dichiarato ed un generatore a combustibile gassoso con rendimento imposto dal decreto requisiti minimi e non più una generazione di tipo elettrico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cosa cambia per i progettisti</p>
<p>Anche per i progettisti viene emanato un apposito decreto che sostituisce il DPR 59/09per la determinazione dei requisiti, il calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici.</p>
<p>Vengono indicati i fattori di conversione in energia primaria rinnovabile e non rinnovabile da utilizzare nel calcolo dei rispettivi indici.</p>
<p>In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l’utilizzo dell’edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; questo significa che il nuovo sistema di verifica degli interventi non si basa più su classi ed indici predefiniti, ma su valori di volta in volta definiti in relazione alle caratteristiche dell’edificio che si sta progettando. Sono introdotte nuove verifiche sulla riflettenza solare delle coperture e sull’area solare equivalente estiva, per limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenere il surriscaldamento a scala urbana.</p>
<p>Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato. In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.</p>
<p>Vengono definite le tipologie di intervento e diversificati gli schemi per la relazione tecnica per nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica.</p>
<p>Il decreto introduce anche la definizione di edificio ad energia quasi zero (ZEB) nel pieno rispetto della direttiva 2010/31/UE: entro il 31 dicembre 2018 gli edifici pubblici ed in generale dal 1 gennaio 2021 (31 dicembre 2015 in regione Lombardia) tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici ad energia quasi zero. Entro dicembre 2014 infatti verrà adottato il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici ad energia quasi zero.</p>
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		<title>La Regione Lombardia passa dagli ACE agli APE</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 10:37:04 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Con la DGR n. 1216 del 10.1.2014, la Regione Lombardia ha adeguato la disciplina regionale in tema di certificazione energetica alle previsioni del D.L. 63/2013 e del D.P.R. 75/2013. Ricordiamo che secondo quanto prescritto dall’articolo 17 del D.Lgs. 192/2005 (cd. clausola di cedevolezza) le Regioni devono adeguare le proprie normative ai precetti sulla prestazione energetica [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/la-regione-lombardia-passa-dagli-ace-agli-ape/">La Regione Lombardia passa dagli ACE agli APE</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Con la DGR n. 1216 del 10.1.2014, la Regione Lombardia ha adeguato la disciplina regionale in tema di certificazione energetica alle previsioni del D.L. 63/2013 e del D.P.R. 75/2013.</p>
<p align="left">Ricordiamo che secondo quanto prescritto dall’articolo 17 del D.Lgs. 192/2005 (cd. clausola di cedevolezza) le Regioni devono adeguare le proprie normative ai precetti sulla prestazione energetica degli immobili contenuti nella disciplina nazionale.</p>
<p align="left">Lo scorso agosto, con il Comunicato n. 100 dell’8 agosto 2013, la Direzione della Regione Lombardia aveva riconosciuto la perdurante validità delle disposizioni regionali (contenute della D.G.R. 8745/2008) anche a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 63/2013, in quanto compatibili con le previsioni nazionali e comunitarie.</p>
<p align="left">A distanza di pochi mesi dalla Circolare, la Giunta Regionale ha emanato la D.G.R. 1216 del 10 gennaio 2014 che aggiorna le previsioni regionali adeguando alcuni dei propri contenuti a quanto prescrive il D.P.R. 75/2013 pur mantenendo ferme alcune delle peculiarità tipiche del proprio ordinamento.</p>
<p align="left">In particolare:</p>
<ol>
<li>Resta ferma la procedura per l’accreditamento dei certificatori in Lombardia: anche se il DPR 75/2013 introduce una duplice strada per diventare certificatori a seconda del tipo di titolo di studio (consentendo ad alcune categorie l’accreditamento immediato sulla base del titolo e dell’iscrizione all’Ordine o al Collegio di appartenenza e individuando i titoli di studio che devono essere integrati da uno specifico corso di formazione, con superamento dell’esame finale), la Regione ferma la peculiarità regionale sull’accreditamento dei tecnici richiedendo, indipendentemente dal titolo acquisito, la frequenza ed il superamento dei corsi di formazione ah hoc;</li>
<li>Si amplia il novero dei titoli di studio che consentono l’accreditamento: in applicazione delle previsioni dell’articolo 2, commi 3 e 4 del D.P.R. 75/2013 potranno chiedere l’accreditamento, secondo le procedure regionali, anche i possessori di laurea LM 71 (ex DM 16.3.2007);</li>
<li>Vengono poi fornite in dettaglio le caratteristiche delle serre biodinamiche e delle logge addossate perché le stesse possano essere qualificate come Volumi tecnici non computabili a fini volumetrici.</li>
<li>Infine, una novità lessicale, per evitare confusioni, anche in Lombardia l’attestato che qualifica la prestazione energetica degli edifici sarà denominato APE e non più ACE.</li>
</ol>
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		<title>Certificazioni Energetiche a Mantova Rapide ed Economiche</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 18:17:06 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Conosci già cos&#8217;è una certificazione energetica e vuoi subito un preventivo? Contattami &#160; Vuoi sapere tutto sulla certificazione energetica? Clicca Qui</p><p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/certificazioni-energetiche-rapide-ed-economiche-a-mantova/">Certificazioni Energetiche a Mantova Rapide ed Economiche</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Conosci già cos&#8217;è una certificazione energetica e vuoi subito un preventivo? <a title="Contatti" href="http://www.geometradevidbaracca.com/contatti/">Contattami</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vuoi sapere tutto sulla certificazione energetica? <a title="Certificazione Energetica Mantova" href="http://www.geometradevidbaracca.com/certificazione-energetica-mantova/">Clicca Qui</a></p>
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		<title>Il nuovo Ape, tra normativa e dubbi</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 10:44:08 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Il recente decreto sull’efficienza energetica in edilizia, il decreto legge n. 63/2013 convertito in legge 90/2013, oltre ad aver apportato importanti proroghe alla consolidata detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, e all’innalzamento al 65% delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ha modificato non solo dal punto di vista terminologico il sistema della “certificazione” energetica. L’Ape (Attestato [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/il-nuovo-ape-tra-normativa-e-dubbi/">Il nuovo Ape, tra normativa e dubbi</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="articleBody">Il recente <strong>decreto sull’efficienza energetica</strong> in edilizia, il decreto legge n. 63/2013 convertito in legge 90/2013, oltre ad aver apportato importanti proroghe alla consolidata <strong>detrazione del 50%</strong> per le ristrutturazioni edilizie, e all’<strong>innalzamento al 65%</strong> delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ha modificato non solo dal punto di vista terminologico <strong>il</strong> <strong>sistema della “certificazione” energetica.</strong></p>
<p itemprop="articleBody">L’<strong>Ape (Attestato di prestazione energetica)</strong> dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti allo scopo di attestare la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di <strong>specifici descrittori</strong>; il nuovo strumento, inoltre, fornirà <strong>raccomandazioni</strong> per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.</p>
<p itemprop="articleBody">In ogni caso, l’obbligo di dotare l’edificio dell’Ape viene meno <strong>dove sia già disponibile l’Ace</strong> in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE: se c’è la vecchia Ace, inoltre, potrà continuare ad essere predisposta al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica.</p>
<p itemprop="articleBody">A tale fine, l’attestato comprende anche l’<strong>indicazione di possibili interventi migliorativi</strong> delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di attestazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi.</p>
<p itemprop="articleBody"><img title="Image: http://exmedia.teknoring.it/immagini/strumenti/12775_309673.jpg" alt="" src="http://exmedia.teknoring.it/immagini/strumenti/12775_309673.jpg" /></p>
<p itemprop="articleBody"><strong>Le modifiche in sede di conversione del decreto legge: la legge n. 90/2013</strong></p>
<p itemprop="articleBody">Fra le tante modifiche apportate in sede di conversione in legge<a target="_blank" rel="nofollow">1</a>, ce ne sono alcune che riguardano anche l’attestato di prestazione energetica.</p>
<p itemprop="articleBody">Innanzitutto, nel caso di interventi di ristrutturazione pesante e per edifici di nuova costruzione, l’APE dovrà essere rilasciato <strong>prima del certificato di agibilità e non al termine dei lavori</strong>; correlativamente, il venditore o locatario, in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’attestato di prestazione energetica <strong>entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità</strong>, e non più congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.</p>
<p itemprop="articleBody">In secondo luogo, nel confermare che l’APE può riferirsi ad una o più unità immobiliari facenti parti di uno stesso edificio, vengono introdotte <strong>ulteriori condizioni</strong> per la sua produzione: alla “medesima destinazione d’uso” vengono, infatti, aggiunti il medesimo orientamento, la medesima geometria e la medesima situazione di contorno.</p>
<p itemprop="articleBody">La terza modifica concerne l’<strong>aumento del 50% dell’arco temporale</strong> entro il quale il proprietario, o il soggetto responsabile della gestione degli edifici utilizzati da PP.AA. e aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 metri quadrati, devono produrre l’APE (da 120 a 180 giorni).</p>
<p itemprop="articleBody">Le Camere hanno, inoltre, introdotto una disposizione in base alla quale il <strong>fondo di garanzia</strong> a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, previsto dal “decreto Romani”, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e ai relativi adeguamenti.</p>
<p itemprop="articleBody">Ma la modifica più rilevante, arrivata all’ultimo momento, è di natura contrattuale, e stabilisce che <strong>l’APE deve essere allegato al contratto</strong> di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito <strong>o</strong> ai nuovi contratti di locazione, <strong>pena la nullità</strong> degli stessi contratti<a target="_blank" rel="nofollow">2</a>.</p>
<p itemprop="articleBody">Quest’ultima modifica, introdotta per eliminare la deroga, contestata dalla Corte di Giustizia (cfr. <i>supra</i>), oltre ad essere incomprensibile dal punto di vista <i>linguistico</i> (non si comprende, infatti, il significato della congiunzione “o”), <i>stravolge </i>l’assetto sanzionatorio delineato dal testo originario del decreto legge.</p>
<p itemprop="articleBody"><strong>Le sanzioni</strong></p>
<p itemprop="articleBody">Nel silenzio serbato dal (testo originario del) decreto legge, infatti, non sembrava che l’inosservanza potesse portare all’invalidità dei contratti non conformi alla nuova normativa.</p>
<p itemprop="articleBody">Deponevano in tal senso anche la previsione di specifiche sanzioni pecuniarie, che colpiscono:</p>
<ul>
<li>
<p itemprop="articleBody">il <strong>professionista qualificato</strong> che rilascia la relazione tecnica o un APE senza il rispetto degli schemi, delle modalità o dei criteri previsti (fra i 700 e i 4200 €, oltre alla segnalazione all’ordine di appartenenza, per le sanzioni disciplinari);</p>
</li>
<li>
<p itemprop="articleBody">il <strong>direttore dei lavori</strong> che omette di presentare l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, nonché l’<strong>operatore incaricato del controllo e della manutenzione</strong>, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico (fra i 1000 e i 6000 €);</p>
</li>
<li>
<p itemprop="articleBody">il <strong>proprietario</strong> o il <strong>conduttore</strong> dell’unità immobiliare e l’amministratore del condominio che non provvedono alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione (fra i 500 e i 3000 €);</p>
</li>
<li>
<p itemprop="articleBody">il <strong>costruttore</strong> o il <strong>proprietario</strong> che violino l’obbligo di dotare di un APE gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti (fra i 3.000 e i 18.000 €. Con la stessa sanzione è punito il proprietario che violi l’obbligo di dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione);</p>
</li>
<li>
<p itemprop="articleBody">il <strong>responsabile dell’annuncio</strong> che non riporti i parametri nell’annuncio di offerta di vendita o locazione (fra i 500 e i 3.000 €).</p>
</li>
</ul>
<p itemprop="articleBody"><strong>I dubbi e i malumori</strong></p>
<p itemprop="articleBody">Contestualmente all’entrata in vigore del decreto legge sono stati sollevati numerosi dubbi sulla normativa tecnica da applicare: in particolare, <strong>Confedilizia</strong> fra i “molti [aspetti che] rimangono ancora controversi”, si è soffermata sulle disposizioni che (“su imposizione dell’Unione Europea”) prevedono che in occasione di trattative per la compravendita o la locazione di unità immobiliari, debba essere reso disponibile per il potenziale acquirente o per il nuovo locatario l’APE, e ha ritenuto che le <strong>nuove disposizioni</strong>, “generiche ed equivoche”, “<strong>non siano di immediata applicazione</strong>, atteso che il nuovo testo di legge prevede l’emanazione di un decreto interministeriale per l’adeguamento del precedente provvedimento sulla documentazione energetica, fissando criteri e contenuti obbligatori del nuovo APE.</p>
<p itemprop="articleBody">Di conseguenza, pur dopo l’emanazione del decreto-legge entrato in vigore, deve ritenersi che debbano continuare ad osservarsi le previgenti norme nazionali o regionali.</p>
<p itemprop="articleBody">Per rispondere a tali dubbi, e non dar àdito a fraintendimenti, il ministero dello sviluppo economico ha emanato una circolare<a target="_blank" rel="nofollow">3</a> con la quale ha fornito un chiarimento sull’attestato di prestazione energetica.</p>
<p itemprop="articleBody">Secondo il dicastero di via Molise, il nuovo decreto avrà il compito di <strong>aggiornare la disciplina tecnica oggi in vigore</strong>, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, fra i quali il cit. DPR 59/09.</p>
<p itemprop="articleBody">È proprio a quest’ultimo DPR che occorrerà rifarsi, nelle more dell’aggiornamento tecnico, per il calcolo delle prestazioni energetiche, oltre alle specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note: di conseguenza, la precisazione volta ad evidenziare che “solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia” il DPR <i>de quo </i>sarà abrogato, ha l’evidente <strong>finalità di non creare vuoti normativi</strong> e di <strong>consentire una applicazione agevole della norma</strong>, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.</p>
<p itemprop="articleBody">In sostanza, fino all’emanazione dei decreti attuativi della nuova disciplina, si adempie alle prescrizioni in materia di APE secondo le modalità di calcolo di cui al cit. DPR 59/09, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE, in cui si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.</p>
<p itemprop="articleBody">Dopo la conversione in legge, e la modifica dell’ultimo minuto, altre critiche si sono abbattute sulla nuova normativa.</p>
<p itemprop="articleBody">Confedilizia – che ha chiesto di prorogare fino al 2015 l’obbligatorietà dell’APE per il mercato dell’affitto (considerato una “sciagura”) – è nuovamente intervenuta sull’argomento con una circolare, con la quale ha comunicato a tutte le proprie associazioni territoriali l’opportunità di sospendere la stipula di contratti di locazione, sia abitativi che ad uso diverso.</p>
<p itemprop="articleBody">Il nodo centrale riguarda il fatto che la novità introdotta dal nuovo comma 3-<i>bis</i>, nel sancire la nullità dei contratti, fa esplicito riferimento al nuovo APE, che però non può essere predisposto prima dell’emanazione del previsto decreto interministeriale per l’adeguamento del precedente provvedimento sulla documentazione energetica e la fissazione dei criteri e contenuti obbligatori del nuovo APE: in sostanza, fino a che non sarà disponibile il nuovo attestato, la norma sulla nullità dei contratti non potrà essere rispettata.</p>
<p itemprop="articleBody">Inevitabile, di conseguenza, “per non correre rischi e dare luogo ad annose situazioni”, la scelta di astenersi dallo stipulare contratti di locazione fino a quando la nullità non sarà cancellata, come il Governo ha già assicurato di fare. Dopo la pausa estiva.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/il-nuovo-ape-tra-normativa-e-dubbi/">Il nuovo Ape, tra normativa e dubbi</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Il decreto Ecobonus è legge</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 08:20:23 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Il decreto Ecobonus è legge: in una seduta-lampo con 249 voti favorevoli e solo 2 contrari il Senato ha dato il via libera alla conversione del decreto-legge n. 63 del 2013, recante “disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell&#8217;edilizia”. Il [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/il-decreto-ecobonus-e-legge/">Il decreto Ecobonus è legge</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="articleBody">Il decreto <strong>Ecobonus</strong> è legge: in una seduta-lampo con 249 voti favorevoli e solo 2 contrari il <strong>Senato</strong> ha dato il via libera alla conversione del decreto-legge n. 63 del 2013, recante “disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell&#8217;edilizia”. Il disegno di legge era stato approvato, con modificazioni, dalla Camera lo scorso 30 luglio 2013.</p>
<p itemprop="articleBody">Dopo la pubblicazione in<strong> Gazzetta Ufficiale</strong>, sconti e detrazioni diventeranno effettivamente operativi, con le novità introdotte durante l&#8217;iter parlamentare, come ad esempio la possibilità di scontare dall&#8217;Irpef l&#8217;acquisto dei grandi elettrodomestici o l&#8217;estensione del bonus al 65% per le caldaie a pompa di calore.</p>
<p itemprop="articleBody">Tra le novità più recenti, la conferma dell&#8217;intenzione del Governo di <strong>stabilizzare</strong> i bonus a partire dal 2014, sebbene le risorse dovranno essere trovate con la Legge di stabilità ad ottobre, e l&#8217;estensione all&#8217;adeguamento sismico delle detrazioni del 65% per l&#8217;efficienza energetica applicabili per tutto il 2013.</p>
<p itemprop="articleBody">Queste le principali novità del decreto.</p>
<p itemprop="articleBody">Per l&#8217;<strong>efficienza energetica</strong>, confermata la detrazione d&#8217;imposta del 65%, ripartita in 10 anni, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 per la riqualificazione energetica di edifici; per gli interventi sulle parti comuni dei condomini le detrazioni sono per le spese sostenute fino al 30 giugno 2014.</p>
<p itemprop="articleBody">Sono detraibili anche le spese di sostituzione di impianti di riscaldamento con<strong> pompe di calore</strong> ad alta efficienza ed <strong>impianti geotermici a bassa entalpia</strong> e di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.</p>
<p itemprop="articleBody">Vale inoltre fino al 31 dicembre 2013 la detrazione del 65% delle spese per il <strong>consolidamento antisismico</strong> su prime case e <strong>capannoni</strong> nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2).</p>
<p itemprop="articleBody">Per le <strong>ristrutturazioni</strong>, è prorogata al 31 dicembre 2013 la scadenza dell&#8217;innalzamento delle detrazione Irpef dal 36 al 50% delle spese, entro un tetto di 96 mila euro.</p>
<p itemprop="articleBody">Confermata anche la detrazione del 50% delle spese per l&#8217;<strong>acquisto di mobili e grandi elettrodomestici</strong> di classe non inferiore alla A+, per i forni non inferiore alla classe A, per le case oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo di 10 mila euro.</p>
<p itemprop="articleBody">Ribadita l&#8217;intenzione di <strong>stabilizzare gli incentivi del settore dal 2014</strong>, con lo stop alla semplice proroga. Le misure e gli incentivi selettivi di carattere strutturale riguarderanno l&#8217;efficienza energetica e idrica, il sismico, la messa in sicurezza degli edifici, la depurazione delle acque contaminate da arsenico, la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici. La quantità delle detrazioni sarà decisa nelle Legge di Stabilità, a ottobre.</p>
<p itemprop="articleBody">Entro il 31 dicembre 2020 tutti i nuovi edifici dovranno essere a “<strong>energia quasi zero</strong>”, con il termine anticipato al 31 dicembre 2018 per gli edifici pubblici, compresi ospedali e scuole. Su questo tema, il Governo entro giugno 2014 elaborerà un piano d&#8217;azione.</p>
<p itemprop="articleBody">Infine, l&#8217;Ape, <strong>Attestato di prestazione energetica</strong>, sostituirà l&#8217;Ace, attestato di certificazione energetica. Esso deve essere fornito per i nuovi edifici dal costruttore; per gli edifici esistenti venduti o locati, dal proprietario. Senza l&#8217;Ape i contratti di vendita e locazione sono nulli. L&#8217;Ape, redatto da un tecnico accreditato, ha una validità di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche. Il governo si è impegnato, accogliendo un ordine del giorno, a modificare, in un successivo provvedimento la norma che sanziona con la nullità il contratto di locazione qualora il proprietario non alleghi l&#8217;Ape.</p>
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		<title>Attestato energetico: l&#8217;ACE si trasforma in APE</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 16:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 63/2013, l&#8217;attestato di certificazione energetica sarà sostituito dall&#8217;attestato di prestazione energetica (Ape). Attraverso l&#8217;istituzione del nuovo attestato,  il decreto &#8211; lo stesso che ha innalzato al 65% la detrazione per risparmio energetico ed introdotto il &#8221;bonus mobili&#8221; per chi ristruttura casa - spiana la strada a nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/attestato-energetico-lace-si-trasforma-in-ape/">Attestato energetico: l&#8217;ACE si trasforma in APE</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="top"></div>
<div itemprop="text">
<p>Con la pubblicazione in <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63" target="_blank">Gazzetta del Decreto 63/2013</a>,<strong> l&#8217;attestato di certificazione energetica sarà sostituito dall&#8217;attestato di prestazione energetica (Ape)</strong>. Attraverso l&#8217;istituzione del nuovo attestato,  il decreto &#8211; lo stesso che ha<a href="http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/17654/Nuovo-eco-bonus-del-65-novita-e-strategie-per-usufruirne" target="_blank"> </a>innalzato al 65% la detrazione per risparmio energetico ed introdotto il &#8221;bonus mobili&#8221; per chi ristruttura casa - spiana la strada a nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, avviandosi così al pieno recepimento della direttiva europea 31/2010.</p>
<p><strong>L&#8217;attestato di prestazione energetica</strong> dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti, certificherà la prestazione energetica attraverso l&#8217;utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell&#8217;efficienza energetica. Le modalità per redigere l&#8217;Ape e gli stessi descrittori non sono stati però ancora definiti, il decreto rimanda infatti a successivi provvedimenti. <strong> </strong></p>
<p><strong>Il nuovo attestato non sarà operativo fin quando il Ministero dello Sviluppo economico non avrà definito le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione alla direttiva 31/2010 ed adeguato le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</strong> (Decreto MSE 26 giugno 2009). Con l&#8217;adeguamento delle linee guida il decreto dovrà infatti definire l&#8217;attestato di prestazione energetica e prevedere nuove metodologie di calcolo semplificate per edifici di ridotte dimensioni o caratterizzati da prestazioni energetiche di modesta qualità. L&#8217;avvio dell&#8217;Ape potrebbe essere anche molto lento. Difatti <strong>il decreto 63/2013 non specifica un tempo limite entro cui dovranno essere emessi i provvedimenti che renderanno pienamente operativo il nuovo attestato energetico</strong>.</p>
<p><strong>L&#8217;attestato di qualificazione energetica resta comunque in vita</strong>, se ne potrà far ricorso per semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica. In definitiva affianca l&#8217;Ape ma il suo utilizzo diventa facoltativo.</p>
<h3></h3>
<h3>Obbligo di redigere un Attestato di prestazione energetica</h3>
<p><strong>Lavori di nuova costruzione e interventi sull&#8217;esistente</strong><br />
Il futuro attestato dovrà essere prodotto per gli <strong>edifici ed unità immobiliari di nuova costruzione ed in caso di interventi importanti sull&#8217;esistente</strong>. Rientrano in quest&#8217;ultima categoria i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell&#8217;involucro dell&#8217;intero edificio. Vi rientrano ad esempio: il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, di tetti o l&#8217;impermeabilizzazione delle coperture.</p>
<p><strong>Vendita o nuova locazione</strong><br />
<strong>Il proprietario di un edificio o di un&#8217;unità immobiliare dovrà mettere a disposizione dell&#8217;acquirente o del locatario l&#8217;Ape già in sede di trattativa e poi consegnarlo al termine della stessa</strong>. Inoltre nei contratti di vendita o di nuova locazione sarà obbligatorio inserire una clausola in cui l&#8217;acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, compreso l&#8217;Ape.</p>
<p><strong>Annunci immobiliari</strong><br />
Tutti gli <strong>annunci di vendita e di locazione devono riportare l&#8217;indice di prestazione energetica</strong>dell&#8217;involucro edilizio e globale dell&#8217;edificio o dell&#8217;unità immobiliare. Devono anche indicare la classe energetica corrispondente.</p>
<p><strong>Gestione di impianti termici e di climatizzazione</strong><br />
Anche il rinnovamento o la stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici (o nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico), dovrà prevedere la predisposizione di un Ape.</p>
<p><strong>Se già c&#8217;è un Ace in corso di validità</strong><br />
L&#8217;obbligo di redigere un Ape viene meno quando è già disponibile un attesto in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/Ce.</p>
<h3></h3>
<h3>Validità dell&#8217;Ape e rinnovo</h3>
<p>Il decreto stabilisce per l&#8217;Ape una<strong> durata massima di 10 anni e l&#8217;obbligo di aggiornarlo</strong> in caso di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione che modifichino la classe energetica dell&#8217;edificio o dell&#8217;unità immobiliare. Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell&#8217;efficienza energetica degli impianti termici, comprese le necessità di adeguamento previste dal decreto 16 aprile 2013, l&#8217;attestato decadrà il 31 dicembre dell&#8217;anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata.</p>
<h3></h3>
<h3>Sanzioni</h3>
<p>Il decreto prevede dure sanzioni per i proprietari degli immobili, che se non rispettano l&#8217;obbligo di redazione dell&#8217;Ape in caso di vendita, di nuova locazione o di ristrutturazioni importanti, dovranno pagare un&#8217;ammenda da 3mila a 18mila euro. Non meno severe le <strong>sanzioni per il professionista</strong>, tenuto a pagare una somma compresa tra 700 e 4200 euro nel caso in cui l&#8217;attestato di prestazione energetica non rispetterà i criteri che saranno stabiliti dalla legge.</p>
<p><em>di Mariagrazia Barletta architetto</em></p>
<p><strong>Per approfondire</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63" target="_blank">Decreto-legge 4 giugno 2013, n.63</a>. Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell&#8217;edilizia per la definizione delle procedure d&#8217;infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.(GU n.130 del 5-6-2013).</li>
</ul>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.geometradevidbaracca.com/attestato-energetico-lace-si-trasforma-in-ape/">Attestato energetico: l&#8217;ACE si trasforma in APE</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></content:encoded>
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