Attestato di Prestazione Energetica (APE), dall’1 luglio 2015 si cambia (di nuovo)

E’ ormai pronto, dopo l’intesa espressa dalla Conferenza unificata, il decreto interministeriale (Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e delle Infrastrutture) che riscriverà totalmente l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) con nuovi metodi di calcolo per la misurazione delle prestazioni energetiche e per la compilazione della certificazione energetica.

Il nuovo decreto che verrà pubblicato in Gazzetta nei prossimi giorni definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili nonché le prescrizioni ed i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Dopo norme l’aggiornamento di ottobre 2014 delle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2 (leggi articolo), dall’1 luglio 2015 cambierà tutto (di nuovo). Era attesa, infatti, da tempo la definizione del decreto attuativo dell’articolo 5 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 (c.d. decreto del Fare) convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, che ha aggiornato il DLgs n. 192/2005, in recepimento della direttiva edifici a energia quasi zero (2010/31/Ue). Decreto attuativo che sarà discusso nella conferenza unificata del 28 gennaio 2015 e che riscriverà totalmente l’attestato di prestazione energetica con nuovi metodi di calcolo per la misurazione delle prestazioni energetiche e per la compilazione della certificazione energetica.

Il provvedimento definisce le norme tecniche da utilizzare come riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e i requisiti da rispettare nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche. In particolare, il decreto interministeriale (Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e delle Infrastrutture) prevede il recepimento dei seguenti punti chiave della direttiva 2010/31/UE:

  • adeguamento della metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
  • fissazione dei requisiti minimi di prestazione energetica (per edifici o unità immobiliari sia pubblici che privati, di nuova costruzioni o sottoposti a ristrutturazione) che consentano il conseguimento di livelli ottimali in funzione dei costi (tali requisiti sono aggiornati almeno ogni 5 anni);
  • definizione di “edificio a energia quasi zero” e prescrizioni ad esso relative: entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni Pubbliche e di proprietà di quest’ultime dovranno rispettare gli stessi criteri dal 31 dicembre 2018.

Nonostante le nuove metodologie si applichino solo alle Regioni e alle Province autonome che non hanno ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE, al fine di promuovere l’applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale, è indicato che le Regioni le Province autonome e il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) collaborino per la definizione e l’aggiornamento:

  • delle metodologie di calcolo;
  • dei requisiti minimi di edifici e impianti;
  • dei sistemi di classificazione energetica degli edifici;
  • del Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;
  • dell’azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale.

Entrando nel dettaglio, il decreto è composto da 9 articoli e 2 allegati (di cui uno con due appendici):

  • art. 1 – Ambito di intervento e finalità
  • art. 2 – Definizioni
  • art. 3 – Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici
  • art. 4 – Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
  • art. 5 – Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
  • art. 6 – Funzioni delle Regioni e delle Province autonome
  • art. 7 – Strumenti di calcolo
  • art. 8 – Abrogazioni e disposizioni finali
  • art. 9 – Entrata in vigore
  • Allegato 1 – Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
  • Appendice A all’Allegato 1 – Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica
  • Appendice B all’Allegato 1 – Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica
  • Allegato 2 – Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici