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	<title>GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA &#187; mantova</title>
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		<title>Il nuovo Ape entra in vigore dal 1° ottobre 2015</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 15:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[ace]]></category>
		<category><![CDATA[ape]]></category>
		<category><![CDATA[attestato certificazione energetica]]></category>
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		<category><![CDATA[mantova]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo APE]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Ecco le principali novità sull’Ape 2015 e sulla certificazione energetica degli edifici dopo la riunione della Conferenza Unificata Stato Regioni e prima della pubblicazione del decreto, attesa entro fine giugno. La Conferenza Unificata Stato Regionidel 18 giugno 2015 ha rappresentato il passo finale rispetto all’esame dello schema di decreto del ministero dello Sviluppo economico per “Linee [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/il-nuovo-ape-entra-in-vigore-dal-1-ottobre-2015/">Il nuovo Ape entra in vigore dal 1° ottobre 2015</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ecco le principali novità sull’Ape 2015 e sulla certificazione energetica degli edifici dopo la riunione della Conferenza Unificata Stato Regioni e prima della pubblicazione del decreto, attesa entro fine giugno.</strong></p>
<p>La Conferenza Unificata Stato Regionidel 18 giugno 2015 ha rappresentato il passo finale rispetto all’esame dello schema di decreto del ministero dello Sviluppo economico per “Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici”. Si tratta infatti dell’ultimo step prima della pubblicazione definitiva, attesa per la fine del mese di giugno.</p>
<p>Ecco le principali novità contenute nel nuovo decreto</p>
<p>– Cambia ancora il format dell’APE 2015 nella sua veste grafica ma senza cambiamenti fondamentali negli indici di calcolo previsti all’interno della bozza precedente;</p>
<p>– viene fissata la data del 1° ottobre 2015 per l’entrata in vigore del decreto Linee Guida per la certificazione energetica</p>
<p>– entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, Enea metterà a disposizione le informazioni relative alla determinazione della prestazione media degli edifici esistenti, richiesta sulla prima pagina dell’Ape;</p>
<p>– viene semplificato lo schema di annuncio immobiliare per garantire una maggiore fruibilità agli utenti;</p>
<p>– si impone l’obbligo alle regioni e alle province autonome di definire piani e procedure di controllo di almeno il 2% degli attestati depositati sul territorio in ogni anno solare. Le stesse regioni e le province autonome alimenteranno il Siape, la banca dati nazionale degli edifici, con i dati degli attestati relativi all’ultimo anno in corso entro il 31 marzo di ogni anno. Ai dati contenuti nel Siape potranno accedere anche i cittadini</p>
<p>– Gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche contenute nel Decreto, come le UNI TS 11300, si applicheranno decorsi 90 giorni dalla loro pubblicazione</p>
<p>– L’Art. 4 comma 3 del decreto impone chiaramente l’obbligo a tutti i software commerciali di generare oltre all’Ape il tracciato informatico dei dati di input necessari per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.</p>
<p>All’interno dell’ordine del giorno della riunione della Conferenza anche l’entrata in vigore del dm sui requisiti minimi per la nuova relazione tecnica di progetto (ex legge 10). Su questo punto le Regioni hanno chiesto al Governo di posticipare al 1 ottobre anche l’entrata in vigore del dm,  requisiti minimi, che sostituisce il DPR 59/09 per la determinazione dei requisiti, il calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Che cosa cambia per i certificatori</p>
<p>L’Ape cambia aspetto e quello prodotto dai vecchi software non sarà più utilizzabile dopo il 1 ottobre 2015. Il decreto attuativo sostituisce quindi le attuali Linee Guida alla certificazione energetica (DM 26/06/2009).</p>
<p>Dopo la modifica da Attestato di certificazione ad Attestato di Prestazione Energetica, la novità più importante riguarda la classe energetica dell’immobile che viene determinata in base all’indice di prestazione energetica globale dell’edificio per tutti i servizi presenti: climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, ventilazione, illuminazione e trasporto. Questo significa che diventa obbligatorio modellare anche l’impianto di raffrescamento, il classico climatizzatore, perché diventa obbligatoria la UNI TS 11300-3:2010.</p>
<p>L’indice di prestazione viene espresso in energia primaria non rinnovabile e sono comunque introdotti gli indici di prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile.</p>
<p>La scala delle classi di efficienza energetica è totalmente differente: i limiti tra le classi non sono più legati al fattore di forma dell’edificio ma vengono calcolati in funzione dell’indice di prestazione globale dell’edificio di riferimento Epgl (2019/2021), quindi ogni edificio ha la propria scala di classificazione.</p>
<p>L’indice di prestazione viene sempre valutato in kWh/m2 di superficie climatizzata, sia per gli edifici residenziali che per i non residenziali; l’attestato contiene quindi gli indici per la climatizzazione estiva e per l’illuminazione degli ambienti e viene indicata chiaramente l’energia esportata alla rete.</p>
<p>Al termine della certificazione energetica si aggiunge un’apposita sezione dedicata alle opportunità legate all’esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica al fine di rendere più concrete le raccomandazioni già dichiarate sul certificato. Per gli edifici senza impianto di riscaldamento e senza impianto di produzione di acqua calda sanitaria si assume un rendimento del sistema di utilizzazione fisso dichiarato ed un generatore a combustibile gassoso con rendimento imposto dal decreto requisiti minimi e non più una generazione di tipo elettrico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cosa cambia per i progettisti</p>
<p>Anche per i progettisti viene emanato un apposito decreto che sostituisce il DPR 59/09per la determinazione dei requisiti, il calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici.</p>
<p>Vengono indicati i fattori di conversione in energia primaria rinnovabile e non rinnovabile da utilizzare nel calcolo dei rispettivi indici.</p>
<p>In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l’utilizzo dell’edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; questo significa che il nuovo sistema di verifica degli interventi non si basa più su classi ed indici predefiniti, ma su valori di volta in volta definiti in relazione alle caratteristiche dell’edificio che si sta progettando. Sono introdotte nuove verifiche sulla riflettenza solare delle coperture e sull’area solare equivalente estiva, per limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenere il surriscaldamento a scala urbana.</p>
<p>Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato. In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.</p>
<p>Vengono definite le tipologie di intervento e diversificati gli schemi per la relazione tecnica per nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica.</p>
<p>Il decreto introduce anche la definizione di edificio ad energia quasi zero (ZEB) nel pieno rispetto della direttiva 2010/31/UE: entro il 31 dicembre 2018 gli edifici pubblici ed in generale dal 1 gennaio 2021 (31 dicembre 2015 in regione Lombardia) tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici ad energia quasi zero. Entro dicembre 2014 infatti verrà adottato il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici ad energia quasi zero.</p>
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		<title>Operatore SAPR riconosciuto ENAC</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 16:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatore SAPR riconosciuto ENAC Mantova]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[mantova]]></category>
		<category><![CDATA[Operatore SAPR riconosciuto ENAC]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Finalmente ci siamo! Il Geom. Devid Baracca è un Operatore SAPR riconosciuto ENAC Un progetto ideato la scorsa primavera, che nei mesi è andato via via materializzandosi in una vera e propria sfida imprenditoriale che oggi raggiunge il primo grande obiettivo. In data 8 Luglio 2015 l&#8217;Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile ha autorizzato il Geom. Devid Baraccaallo [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/operatore-sapr-riconosciuto-enac-a-mantova/">Operatore SAPR riconosciuto ENAC</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 3">
<h2>Finalmente ci siamo! Il Geom. Devid Baracca è un Operatore SAPR riconosciuto ENAC</h2>
<p><img class="alignnone  wp-image-1086" style="line-height: 1.5em;" alt="ENAC autorized" src="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2015/07/ENAC-autorized.jpg" width="571" height="255" /></p>
<p>Un progetto ideato la scorsa primavera, che nei mesi è andato via via materializzandosi in una vera e propria sfida imprenditoriale che oggi raggiunge il primo grande obiettivo.</p>
<p>In data 8 Luglio 2015 l&#8217;Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile ha autorizzato il Geom. Devid Baracca<span style="line-height: 1.5em;">allo svolgimento di operazioni specializzate non critiche a mezzo SAPR:</span></p>
<p><a href="http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Navigabilit-13-/Sistemi_Aeromobili_a_Pilotaggio_Remoto_%28SAPR%29/Operatori_SAPR/index.html" target="_blank">Informativa ENAC 4890 del 08/07/2015, con riferimento alla dichiarazione N.DBPH01 del 15/06/15</a></p>
<p><a href="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2015/07/Schermata-2015-07-09-alle-19.14.13.png"><img class="alignnone  wp-image-1080" alt="Schermata 2015-07-09 alle 19.14.13" src="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2015/07/Schermata-2015-07-09-alle-19.14.13.png" width="572" height="55" /></a></p>
<p>Un processo lungo, che mi ha portato a conoscere, comprendere ed applicare il rigore che questo business impone, sia dal punto di vista organizzativo che da quello più operativo. Un iter impegnativo, che ho voluto percorrere con il massimo dello scrupolo.</p>
<p>Parola chiave: sicurezza. Per chi è a terra e per chi è in volo.</p>
<p>Ora viene il bello, le operazioni possibili sono molteplici:<br />
- Rilievi e monitoraggi ambientali<br />
- Attività peritali<br />
- <span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title="Fotogrammetria" href="http://www.geometradevidbaracca.com/fotogrammetria/">Fotogrammetria e rilievo dell&#8217;architettura</a></span></span><br />
- Telerilevamento<br />
- Ispezioni di tetti, tralicci, ponti, viadotti ecc&#8230;<br />
- Calamità naturali<br />
- Presentazioni aziendali<br />
- Biodiversità e monitoraggio fauna<br />
- Operazioni di ricerca e soccorso<br />
- Sicurezza territoriale<br />
- Videoriprese e fotografie per eventi di vario genere</p>
</div>
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		<title>Villa Liberty fine &#8217;800 in centro a Rivalta Sul Mincio a 10km da Mantova</title>
		<link>http://www.geometradevidbaracca.com/villa-liberty-fine-800-in-centro-a-rivalta-sm-a-10km-da-mantova/</link>
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		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 16:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Occasioni Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[mantova]]></category>
		<category><![CDATA[Occasioni Immobilari]]></category>
		<category><![CDATA[villa liberty]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Villa Liberty fine &#8217;800 in centro a Rivalta S/M a 10km da Mantova &#160; l&#8217;immobile in vendita di circa 720 mq lordi, è disposto su 3 piani fuori terra così disposto: al piano terra 280mq portico ingresso soggiorno pranzo cucina bagno taverna vano scala lavanderia centrale termica rustico/autorimessa al piano primo 255mq 4 camere da [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/villa-liberty-fine-800-in-centro-a-rivalta-sm-a-10km-da-mantova/">Villa Liberty fine &#8217;800 in centro a Rivalta Sul Mincio a 10km da Mantova</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Villa Liberty fine &#8217;800 in centro a Rivalta S/M a 10km da Mantova</p>
<p><a href="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/vlcsnap-2015-08-21-21h33m55s828.png"><img class="alignnone  wp-image-1133" alt="vlcsnap-2015-08-21-21h33m55s828" src="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/vlcsnap-2015-08-21-21h33m55s828.png" width="584" height="328" /></a> <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/vlcsnap-2015-08-21-21h34m17s164.png"><img class="alignnone  wp-image-1134" alt="vlcsnap-2015-08-21-21h34m17s164" src="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/vlcsnap-2015-08-21-21h34m17s164.png" width="584" height="328" /></a> <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/vlcsnap-2015-08-21-21h36m27s747.png"><img class="alignnone  wp-image-1135" alt="vlcsnap-2015-08-21-21h36m27s747" src="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/vlcsnap-2015-08-21-21h36m27s747.png" width="584" height="328" /></a> <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/vlcsnap-2015-08-21-21h37m03s831.png"><img class="alignnone  wp-image-1136" alt="vlcsnap-2015-08-21-21h37m03s831" src="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/vlcsnap-2015-08-21-21h37m03s831.png" width="584" height="328" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>l&#8217;immobile in vendita di circa 720 mq lordi, è disposto su 3 piani fuori te<span style="line-height: 1.5em;">rra così disposto:</span></p>
<p><span style="line-height: 1.5em;">al piano terra 280mq</span></p>
<p>portico<br />
ingresso<br />
soggiorno<br />
pranzo<br />
cucina<br />
bagno<br />
taverna<br />
vano scala<br />
lavanderia<br />
centrale termica<br />
rustico/autorimessa</p>
<p>al piano primo 255mq<br />
4 camere da letto matrimoniali<br />
bagno<br />
corridoio<br />
2 terrazze</p>
<p>al piano secondo 185mq<br />
soffitta con altezza media di 3,50m minima 2,20mgiardino esclusivo di 390mqcorte in comune con altro proprietario 185mq</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><del>l’immobile e’ da sistemare solo esternamente (coloriture)</del> </span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">NEL LUGLIO 2015 E&#8217; STATO SOSTITUITO IL MANTO DI COPERTURA E LE FACCIATE SONO STATE COMPLETAMENTE RESTAURATE </span></p>
<p><span style="color: #000000;">internamente</span> non necessita di nessuna lavorazione</p>
<p>al piano terra è possibile ricavare una zona indipendente con  destinazione d’uso commerciale fino a 180 mq ideale per:</p>
<p>- grandi famiglie o famiglie con attivita’ commerciali,<br />
- investimento immobiliare potendo creare 6/8 appartamenti autonomi visto i circa 2300 mc disponibili</p>
<p>classe energetica g – ipe 266 kwh/m2a</p>
<p>prezzo: TRATTATIVA RISERVATA direttamente con la proprietà.</p>
<p><a href="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/P4160004.jpg"><img alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/P4160018-768x1024.jpg" width="348" height="464" /><img alt="IMG_0622" src="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/IMG_0622-764x1024.jpg" width="354" height="473" /><img class="alignnone  wp-image-545" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/P4160004-1024x768.jpg" width="348" height="261" /></a> <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/P4160011.jpg"><img class="alignnone  wp-image-546" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/P4160011-768x1024.jpg" width="209" height="278" /></a> <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/P4160003.jpg"><img class="alignnone  wp-image-547" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/P4160003-768x1024.jpg" width="209" height="278" /></a><a href="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/P4160002.jpg"><img class="alignnone  wp-image-548" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/P4160002-768x1024.jpg" width="209" height="278" /></a> <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/P4160020.jpg"><img class="alignnone  wp-image-549" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/P4160020-768x1024.jpg" width="209" height="278" /></a><a style="line-height: 1.5em;" href="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/P4160007.jpg"><img class="alignnone  wp-image-550" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/P4160007-1024x768.jpg" width="348" height="261" /></a><span style="line-height: 1.5em;"> </span><img class="alignnone  wp-image-542" style="line-height: 1.5em;" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/P4160015-768x1024.jpg" width="209" height="278" /><a style="line-height: 1.5em;" href="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/P4160009.jpg"><img class="alignnone  wp-image-540" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/P4160009-1024x768.jpg" width="348" height="261" /></a><img class="alignnone  wp-image-541" style="line-height: 1.5em;" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.geometradevidbaracca.com/website/wp-content/uploads/2014/01/P4160016-1024x768.jpg" width="348" height="261" /></p>
<p><img id="toggle_descrizione_img_33286677" title="leggi di meno" alt="[-]" src="http://www.immobiliare.it/img2/icone/minus.png" /> riduci<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr/>
&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ZDMauIGN98Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/villa-liberty-fine-800-in-centro-a-rivalta-sm-a-10km-da-mantova/">Villa Liberty fine &#8217;800 in centro a Rivalta Sul Mincio a 10km da Mantova</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Tabella di confronto tra Detrazione 50%, 65% e Conto Termico</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 13:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riqualificazioni Energetiche]]></category>
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		<category><![CDATA[detrazione 50]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Tratto da EdilTecnico.it Rettifico i limiti detraibili aggiornati &#8211;&#62; Clicca qui</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/tabella-di-confronto-tra-detrazione-50-65-e-conto-termico/">Tabella di confronto tra Detrazione 50%, 65% e Conto Termico</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
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<p><a href="http://www.ediltecnico.it/" target="_blank">Tratto da EdilTecnico.it</a></p>
<p>Rettifico i limiti detraibili aggiornati &#8211;&gt; <a title="Ristrutturazioni e Riqualificazioni Energetiche" href="http://www.geometradevidbaracca.com/ristrutturazioni-e-riqualificazioni-energetiche/">Clicca qui</a></p>
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		<title>Detrazione 65%, ecco i punti importanti da non trascurare</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 13:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>C&#8217;è ancora tempo fino al 31 dicembre 2013 per eseguire interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti sfruttando la Detrazione 65% sull&#8217;IRPEF. La proroga, inserita nel decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 prevede che la spesa massima agevolabile è di 100.000 euro. &#160; Esistono alcuni elementi che non devono essere trascurati da chi esegue [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/detrazione-65-ecco-i-punti-importanti-da-non-trascurare/">Detrazione 65%, ecco i punti importanti da non trascurare</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è ancora tempo <strong>fino al 31 dicembre 2013 per eseguire interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti </strong>sfruttando la <strong>Detrazione 65% sull&#8217;IRPEF</strong>. La proroga, inserita nel decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 prevede che la spesa massima agevolabile è di 100.000 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esistono alcuni elementi che non devono essere trascurati da chi esegue questi lavori o da chi, progettista o tecnico consulente, segue i lavori per conto di un committente. Non rispettare tutti gli obblighi di legge comporta la decadenza del diritto a sfruttare la Detrazione 65% e quindi, in definitiva, il mancato accesso all&#8217;Ecobonus.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Check List per la Detrazione 65%<br />
</strong>In estrema sintesi, in una sorta di check list, ecco i 7 punti fondamentali da non ignorare.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>1. Verificare se è necessaria la Notifica preliminare all’ASL</strong></p>
<p>Se i lavori comportano l’obbligo di notifica preliminare (in tutti i casi operino nello stesso cantiere più di un&#8217;impresa o una sola impresa per più di 200 uomini/giorno), chi chiede la Detrazione 65% deve conservare la ricevuta di presentazione all’ASL della comunicazione.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>2. Pagamento con bonifici bancari</strong></p>
<p>Tutti le spese per le quali si chiede la Detrazione 65% devono essere state pagate utilizzando il c.d. bonifico bancario parlante. È a cura del richiedente la conservazione dei bonifici effettuati.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>3. In regola con i pagamenti dell’IMU</strong></p>
<p>Quando dovuta, vanno conservate anche le ricevute di pagamento dell’IMU per l’immobile sul quale sono stai effettuati i lavori di riqualificazione energetica</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>4. Conservare le fatture</strong></p>
<p>Tutte le fatture relative ai lavori eseguiti per l’efficientamento energetico vanno conservate. Tutte le pezze d’appoggio devono essere intestate a chi richiede la detrazione dell’Ecobonus. Può essere comodo allegare a ciascuna ricevuta di bonifico la rispettiva fattura.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>5. Documentazione edilizia in regola</strong></p>
<p>I lavori eseguiti sull’immobile devono essere in regola con le procedure edilizie (DIA, SCIA, CIL) e i lavori riportati in fattura devono essere coerenti con quelli dichiarati nei titoli abilitativi richiesti.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>6. Invio della comunicazione fine lavori all&#8217;ENEA</strong></p>
<p>Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, occorre inviare all’ENEA per via telematica una dichiarazione che attesta l&#8217;intervento, diversa a seconda del tipo di intervento effettuato. La email di ricezione della dichiarazione va stampata e conservata per eventuali controlli.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>7. Invio della comunicazione all&#8217;Agenzia delle Entrate</strong></p>
<p>La comunicazione alle Entrate va fatta solo se i lavori proseguono tra un anno e l&#8217;altro (quindi in periodi di competenza fiscale differenti). Entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo di imposta, il contribuente deve inviare la comunicazione con l&#8217;indicazione delle spese sostenute in tale periodo.</p>
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		<title>Certificazioni Energetiche a Mantova Rapide ed Economiche</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 18:17:06 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Conosci già cos&#8217;è una certificazione energetica e vuoi subito un preventivo? Contattami &#160; Vuoi sapere tutto sulla certificazione energetica? Clicca Qui</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/certificazioni-energetiche-rapide-ed-economiche-a-mantova/">Certificazioni Energetiche a Mantova Rapide ed Economiche</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Conosci già cos&#8217;è una certificazione energetica e vuoi subito un preventivo? <a title="Contatti" href="http://www.geometradevidbaracca.com/contatti/">Contattami</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Il nuovo Ape, tra normativa e dubbi</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 10:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Il recente decreto sull’efficienza energetica in edilizia, il decreto legge n. 63/2013 convertito in legge 90/2013, oltre ad aver apportato importanti proroghe alla consolidata detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, e all’innalzamento al 65% delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ha modificato non solo dal punto di vista terminologico il sistema della “certificazione” energetica. L’Ape (Attestato [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/il-nuovo-ape-tra-normativa-e-dubbi/">Il nuovo Ape, tra normativa e dubbi</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="articleBody">Il recente <strong>decreto sull’efficienza energetica</strong> in edilizia, il decreto legge n. 63/2013 convertito in legge 90/2013, oltre ad aver apportato importanti proroghe alla consolidata <strong>detrazione del 50%</strong> per le ristrutturazioni edilizie, e all’<strong>innalzamento al 65%</strong> delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ha modificato non solo dal punto di vista terminologico <strong>il</strong> <strong>sistema della “certificazione” energetica.</strong></p>
<p itemprop="articleBody">L’<strong>Ape (Attestato di prestazione energetica)</strong> dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti allo scopo di attestare la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di <strong>specifici descrittori</strong>; il nuovo strumento, inoltre, fornirà <strong>raccomandazioni</strong> per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.</p>
<p itemprop="articleBody">In ogni caso, l’obbligo di dotare l’edificio dell’Ape viene meno <strong>dove sia già disponibile l’Ace</strong> in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE: se c’è la vecchia Ace, inoltre, potrà continuare ad essere predisposta al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica.</p>
<p itemprop="articleBody">A tale fine, l’attestato comprende anche l’<strong>indicazione di possibili interventi migliorativi</strong> delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di attestazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi.</p>
<p itemprop="articleBody"><img title="Image: http://exmedia.teknoring.it/immagini/strumenti/12775_309673.jpg" alt="" src="http://exmedia.teknoring.it/immagini/strumenti/12775_309673.jpg" /></p>
<p itemprop="articleBody"><strong>Le modifiche in sede di conversione del decreto legge: la legge n. 90/2013</strong></p>
<p itemprop="articleBody">Fra le tante modifiche apportate in sede di conversione in legge<a target="_blank" rel="nofollow">1</a>, ce ne sono alcune che riguardano anche l’attestato di prestazione energetica.</p>
<p itemprop="articleBody">Innanzitutto, nel caso di interventi di ristrutturazione pesante e per edifici di nuova costruzione, l’APE dovrà essere rilasciato <strong>prima del certificato di agibilità e non al termine dei lavori</strong>; correlativamente, il venditore o locatario, in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’attestato di prestazione energetica <strong>entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità</strong>, e non più congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.</p>
<p itemprop="articleBody">In secondo luogo, nel confermare che l’APE può riferirsi ad una o più unità immobiliari facenti parti di uno stesso edificio, vengono introdotte <strong>ulteriori condizioni</strong> per la sua produzione: alla “medesima destinazione d’uso” vengono, infatti, aggiunti il medesimo orientamento, la medesima geometria e la medesima situazione di contorno.</p>
<p itemprop="articleBody">La terza modifica concerne l’<strong>aumento del 50% dell’arco temporale</strong> entro il quale il proprietario, o il soggetto responsabile della gestione degli edifici utilizzati da PP.AA. e aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 metri quadrati, devono produrre l’APE (da 120 a 180 giorni).</p>
<p itemprop="articleBody">Le Camere hanno, inoltre, introdotto una disposizione in base alla quale il <strong>fondo di garanzia</strong> a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, previsto dal “decreto Romani”, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e ai relativi adeguamenti.</p>
<p itemprop="articleBody">Ma la modifica più rilevante, arrivata all’ultimo momento, è di natura contrattuale, e stabilisce che <strong>l’APE deve essere allegato al contratto</strong> di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito <strong>o</strong> ai nuovi contratti di locazione, <strong>pena la nullità</strong> degli stessi contratti<a target="_blank" rel="nofollow">2</a>.</p>
<p itemprop="articleBody">Quest’ultima modifica, introdotta per eliminare la deroga, contestata dalla Corte di Giustizia (cfr. <i>supra</i>), oltre ad essere incomprensibile dal punto di vista <i>linguistico</i> (non si comprende, infatti, il significato della congiunzione “o”), <i>stravolge </i>l’assetto sanzionatorio delineato dal testo originario del decreto legge.</p>
<p itemprop="articleBody"><strong>Le sanzioni</strong></p>
<p itemprop="articleBody">Nel silenzio serbato dal (testo originario del) decreto legge, infatti, non sembrava che l’inosservanza potesse portare all’invalidità dei contratti non conformi alla nuova normativa.</p>
<p itemprop="articleBody">Deponevano in tal senso anche la previsione di specifiche sanzioni pecuniarie, che colpiscono:</p>
<ul>
<li>
<p itemprop="articleBody">il <strong>professionista qualificato</strong> che rilascia la relazione tecnica o un APE senza il rispetto degli schemi, delle modalità o dei criteri previsti (fra i 700 e i 4200 €, oltre alla segnalazione all’ordine di appartenenza, per le sanzioni disciplinari);</p>
</li>
<li>
<p itemprop="articleBody">il <strong>direttore dei lavori</strong> che omette di presentare l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, nonché l’<strong>operatore incaricato del controllo e della manutenzione</strong>, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico (fra i 1000 e i 6000 €);</p>
</li>
<li>
<p itemprop="articleBody">il <strong>proprietario</strong> o il <strong>conduttore</strong> dell’unità immobiliare e l’amministratore del condominio che non provvedono alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione (fra i 500 e i 3000 €);</p>
</li>
<li>
<p itemprop="articleBody">il <strong>costruttore</strong> o il <strong>proprietario</strong> che violino l’obbligo di dotare di un APE gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti (fra i 3.000 e i 18.000 €. Con la stessa sanzione è punito il proprietario che violi l’obbligo di dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione);</p>
</li>
<li>
<p itemprop="articleBody">il <strong>responsabile dell’annuncio</strong> che non riporti i parametri nell’annuncio di offerta di vendita o locazione (fra i 500 e i 3.000 €).</p>
</li>
</ul>
<p itemprop="articleBody"><strong>I dubbi e i malumori</strong></p>
<p itemprop="articleBody">Contestualmente all’entrata in vigore del decreto legge sono stati sollevati numerosi dubbi sulla normativa tecnica da applicare: in particolare, <strong>Confedilizia</strong> fra i “molti [aspetti che] rimangono ancora controversi”, si è soffermata sulle disposizioni che (“su imposizione dell’Unione Europea”) prevedono che in occasione di trattative per la compravendita o la locazione di unità immobiliari, debba essere reso disponibile per il potenziale acquirente o per il nuovo locatario l’APE, e ha ritenuto che le <strong>nuove disposizioni</strong>, “generiche ed equivoche”, “<strong>non siano di immediata applicazione</strong>, atteso che il nuovo testo di legge prevede l’emanazione di un decreto interministeriale per l’adeguamento del precedente provvedimento sulla documentazione energetica, fissando criteri e contenuti obbligatori del nuovo APE.</p>
<p itemprop="articleBody">Di conseguenza, pur dopo l’emanazione del decreto-legge entrato in vigore, deve ritenersi che debbano continuare ad osservarsi le previgenti norme nazionali o regionali.</p>
<p itemprop="articleBody">Per rispondere a tali dubbi, e non dar àdito a fraintendimenti, il ministero dello sviluppo economico ha emanato una circolare<a target="_blank" rel="nofollow">3</a> con la quale ha fornito un chiarimento sull’attestato di prestazione energetica.</p>
<p itemprop="articleBody">Secondo il dicastero di via Molise, il nuovo decreto avrà il compito di <strong>aggiornare la disciplina tecnica oggi in vigore</strong>, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, fra i quali il cit. DPR 59/09.</p>
<p itemprop="articleBody">È proprio a quest’ultimo DPR che occorrerà rifarsi, nelle more dell’aggiornamento tecnico, per il calcolo delle prestazioni energetiche, oltre alle specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note: di conseguenza, la precisazione volta ad evidenziare che “solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia” il DPR <i>de quo </i>sarà abrogato, ha l’evidente <strong>finalità di non creare vuoti normativi</strong> e di <strong>consentire una applicazione agevole della norma</strong>, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.</p>
<p itemprop="articleBody">In sostanza, fino all’emanazione dei decreti attuativi della nuova disciplina, si adempie alle prescrizioni in materia di APE secondo le modalità di calcolo di cui al cit. DPR 59/09, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE, in cui si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.</p>
<p itemprop="articleBody">Dopo la conversione in legge, e la modifica dell’ultimo minuto, altre critiche si sono abbattute sulla nuova normativa.</p>
<p itemprop="articleBody">Confedilizia – che ha chiesto di prorogare fino al 2015 l’obbligatorietà dell’APE per il mercato dell’affitto (considerato una “sciagura”) – è nuovamente intervenuta sull’argomento con una circolare, con la quale ha comunicato a tutte le proprie associazioni territoriali l’opportunità di sospendere la stipula di contratti di locazione, sia abitativi che ad uso diverso.</p>
<p itemprop="articleBody">Il nodo centrale riguarda il fatto che la novità introdotta dal nuovo comma 3-<i>bis</i>, nel sancire la nullità dei contratti, fa esplicito riferimento al nuovo APE, che però non può essere predisposto prima dell’emanazione del previsto decreto interministeriale per l’adeguamento del precedente provvedimento sulla documentazione energetica e la fissazione dei criteri e contenuti obbligatori del nuovo APE: in sostanza, fino a che non sarà disponibile il nuovo attestato, la norma sulla nullità dei contratti non potrà essere rispettata.</p>
<p itemprop="articleBody">Inevitabile, di conseguenza, “per non correre rischi e dare luogo ad annose situazioni”, la scelta di astenersi dallo stipulare contratti di locazione fino a quando la nullità non sarà cancellata, come il Governo ha già assicurato di fare. Dopo la pausa estiva.</p>
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		<title>Il decreto Ecobonus è legge</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 08:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Il decreto Ecobonus è legge: in una seduta-lampo con 249 voti favorevoli e solo 2 contrari il Senato ha dato il via libera alla conversione del decreto-legge n. 63 del 2013, recante “disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell&#8217;edilizia”. Il [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/il-decreto-ecobonus-e-legge/">Il decreto Ecobonus è legge</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="articleBody">Il decreto <strong>Ecobonus</strong> è legge: in una seduta-lampo con 249 voti favorevoli e solo 2 contrari il <strong>Senato</strong> ha dato il via libera alla conversione del decreto-legge n. 63 del 2013, recante “disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell&#8217;edilizia”. Il disegno di legge era stato approvato, con modificazioni, dalla Camera lo scorso 30 luglio 2013.</p>
<p itemprop="articleBody">Dopo la pubblicazione in<strong> Gazzetta Ufficiale</strong>, sconti e detrazioni diventeranno effettivamente operativi, con le novità introdotte durante l&#8217;iter parlamentare, come ad esempio la possibilità di scontare dall&#8217;Irpef l&#8217;acquisto dei grandi elettrodomestici o l&#8217;estensione del bonus al 65% per le caldaie a pompa di calore.</p>
<p itemprop="articleBody">Tra le novità più recenti, la conferma dell&#8217;intenzione del Governo di <strong>stabilizzare</strong> i bonus a partire dal 2014, sebbene le risorse dovranno essere trovate con la Legge di stabilità ad ottobre, e l&#8217;estensione all&#8217;adeguamento sismico delle detrazioni del 65% per l&#8217;efficienza energetica applicabili per tutto il 2013.</p>
<p itemprop="articleBody">Queste le principali novità del decreto.</p>
<p itemprop="articleBody">Per l&#8217;<strong>efficienza energetica</strong>, confermata la detrazione d&#8217;imposta del 65%, ripartita in 10 anni, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 per la riqualificazione energetica di edifici; per gli interventi sulle parti comuni dei condomini le detrazioni sono per le spese sostenute fino al 30 giugno 2014.</p>
<p itemprop="articleBody">Sono detraibili anche le spese di sostituzione di impianti di riscaldamento con<strong> pompe di calore</strong> ad alta efficienza ed <strong>impianti geotermici a bassa entalpia</strong> e di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.</p>
<p itemprop="articleBody">Vale inoltre fino al 31 dicembre 2013 la detrazione del 65% delle spese per il <strong>consolidamento antisismico</strong> su prime case e <strong>capannoni</strong> nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2).</p>
<p itemprop="articleBody">Per le <strong>ristrutturazioni</strong>, è prorogata al 31 dicembre 2013 la scadenza dell&#8217;innalzamento delle detrazione Irpef dal 36 al 50% delle spese, entro un tetto di 96 mila euro.</p>
<p itemprop="articleBody">Confermata anche la detrazione del 50% delle spese per l&#8217;<strong>acquisto di mobili e grandi elettrodomestici</strong> di classe non inferiore alla A+, per i forni non inferiore alla classe A, per le case oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo di 10 mila euro.</p>
<p itemprop="articleBody">Ribadita l&#8217;intenzione di <strong>stabilizzare gli incentivi del settore dal 2014</strong>, con lo stop alla semplice proroga. Le misure e gli incentivi selettivi di carattere strutturale riguarderanno l&#8217;efficienza energetica e idrica, il sismico, la messa in sicurezza degli edifici, la depurazione delle acque contaminate da arsenico, la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici. La quantità delle detrazioni sarà decisa nelle Legge di Stabilità, a ottobre.</p>
<p itemprop="articleBody">Entro il 31 dicembre 2020 tutti i nuovi edifici dovranno essere a “<strong>energia quasi zero</strong>”, con il termine anticipato al 31 dicembre 2018 per gli edifici pubblici, compresi ospedali e scuole. Su questo tema, il Governo entro giugno 2014 elaborerà un piano d&#8217;azione.</p>
<p itemprop="articleBody">Infine, l&#8217;Ape, <strong>Attestato di prestazione energetica</strong>, sostituirà l&#8217;Ace, attestato di certificazione energetica. Esso deve essere fornito per i nuovi edifici dal costruttore; per gli edifici esistenti venduti o locati, dal proprietario. Senza l&#8217;Ape i contratti di vendita e locazione sono nulli. L&#8217;Ape, redatto da un tecnico accreditato, ha una validità di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche. Il governo si è impegnato, accogliendo un ordine del giorno, a modificare, in un successivo provvedimento la norma che sanziona con la nullità il contratto di locazione qualora il proprietario non alleghi l&#8217;Ape.</p>
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		<title>ACE &#8211; Attestato Certificazione Energetica</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 12:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[ace]]></category>
		<category><![CDATA[attestato certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni energetiche rapide]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>L’ACE è un documento sintetico redatto da un professionista qualificato e riconosciuto dalla Regione di appartenenza. Tale documento consente, in modo semplice ed intuitivo, di conoscere le prestazioni energetiche dell’edificio a cui si riferisce. Esso permette all’utente di valutare l’efficienza energetica dell’immobile e al tempo stesso di avere una percezione di quelli che possono essere [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/ace-attestato-certificazione-energetica/">ACE &#8211; Attestato Certificazione Energetica</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’ACE è un documento sintetico redatto da un professionista qualificato e riconosciuto dalla Regione di appartenenza. Tale documento consente, in modo semplice ed intuitivo, di conoscere le prestazioni energetiche dell’edificio a cui si riferisce. Esso permette all’utente di valutare l’efficienza energetica dell’immobile e al tempo stesso di avere una percezione di quelli che possono essere i costi di gestione connessi al riscaldamento-raffrescamento dell’edificio. Non va mai dimenticato che l’ACE fotografa l’edificio in condizioni standard di funzionamento, pertanto esso restituisce un fabbisogno energetico dell’edificio che non necessariamente corrisponderà al consumo che, come è noto, è influenzato in maniera significativa da condizioni climatiche diverse da quelle medie considerate e dall’uso, da parte degli utenti, degli impianti preposti alla climatizzazione. La principale informazione riportata sull’ACE è il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale, EPH, ovvero l’indicatore che, in base alle caratteristiche costruttive dell’involucro e alle tipologie impiantistiche installate, determina la classe energetica dell’edificio (dalla A+ alla G). Grazie al confronto con una semplice scala graduata dalla A+ (basso fabbisogno) alla G (alto fabbisogno), tutti i cittadini possono immediatamente effettuare dei confronti tra una pluralità di edifici al fine di individuare quello più vantaggioso. Il calcolo che consente di determinare l’EPH di un edificio è basato su una metodologia standardizzata, così da escludere qualsiasi interpretazione soggettiva da parte del tecnico certificatore. L’ACE è idoneo se redatto e asseverato da un Soggetto certificatore e registrato nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) ed ha una idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel CEER. Esso decade al termine dei 10 anni di cui sopra oppure, qualora siano intervenute modifiche all’edificio e/o al suo impianto che ne abbiamo modificato la prestazione energetica.</p>
<p>OBBLIGHI NORMATIVI</p>
<p>Gli obblighi normativi in Regione Lombardia (campo di applicazione, soggetti abilitati all’attività, procedura di certificazione, ecc…) aventi ad oggetto la certificazione energetica degli edifici, sono disciplinati dalla DGR VIII/5018 e s.m.i..</p>
<p>Il 15 gennaio 2009 è stata pubblicata la DGR VIII/8745 che integra e modifica la precedente delibera (DGR VIII/5773).</p>
<p>IN QUALI CASI E’ OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO:</p>
<p>Punto 9 della DGR VIII/8745</p>
<p>La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale, nei seguenti casi:</p>
<p>dal 1° settembre 2007:<br />
edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;<br />
per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;<br />
a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;<br />
per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.</p>
<p>dal 1° gennaio 2008:<br />
contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;<br />
provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.<br />
dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745:<br />
contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.<br />
dal 1° luglio 2009:<br />
trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.<br />
dal 1° luglio 2010:<br />
contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.</p>
<p>IN QUALI CASI NON E’ PREVISTA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO:</p>
<p>Punto 3.2 della DGR VIII/8745</p>
<p>Sono escluse dall’applicazione del provvedimento regionale le seguenti categorie di edifici e di impianti:</p>
<p>gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;</p>
<p>i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;</p>
<p>gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.</p>
<p>Punto 9 della DGR VIII/8745</p>
<p>(9.5) L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.<br />
(9.6) L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/ace-attestato-certificazione-energetica/">ACE &#8211; Attestato Certificazione Energetica</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></content:encoded>
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