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	<title>GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA &#187; Progettazione civile e industriale</title>
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		<title>Detrazioni fiscali in edilizia 2018: La guida completa</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 14:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Progettazione civile e industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Ristrutturazioni]]></category>
		<category><![CDATA[benessere abitativo]]></category>
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		<category><![CDATA[detrazione 50]]></category>
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		<category><![CDATA[ristrutturazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazioni mantova]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Ecco le detrazioni fiscali in edilizia 2018 previste dalla legge di bilancio 2018 Ristrutturazioni La detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie rimane ancora al 50% per tutto il 2018. È stata infatti prorogata di 12 mesi e si applica su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare, altrimenti sarebbe tornata al 36% su una [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/detrazioni-fiscali-edilizia-2018-la-guida-completa/">Detrazioni fiscali in edilizia 2018: La guida completa</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Ecco le detrazioni fiscali in edilizia 2018 previste dalla legge di bilancio 2018</h2>
<h3></h3>
<h3><strong>Ristrutturazioni</strong></h3>
<p>La detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie rimane ancora al 50% per tutto il 2018. È stata infatti prorogata di 12 mesi e si applica su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare, altrimenti sarebbe tornata al 36% su una spesa minima di 48.000 euro per i lavori indicati dall’art. 16-bis del Tuir.</p>
<p>Vengono così agevolati una vasta gamma di interventi:</p>
<ul>
<li>manutenzione ordinaria (solo su parti comuni condominiali);</li>
<li>manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;</li>
<li>ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali;</li>
<li>realizzazione autorimesse o posti auto pertinenziali;</li>
<li>eliminazione delle barriere architettoniche</li>
<li>prevenzione di atti illeciti (es. porte blindate, antifurto, ecc…);</li>
<li>cablatura e contenimento dell’inquinamento acustico;</li>
<li>risparmio energetico;</li>
<li>misure antisismiche;</li>
<li>bonifica dell’amianto;</li>
<li>prevenzione degli infortuni domestici;</li>
<li>acquisto di unità in fabbricati interamente ristrutturati da imprese (detrazione calcolata sul 25% del prezzo).</li>
</ul>
<h3></h3>
<h3><strong>Ecobonus</strong></h3>
<p>Sarà possibile usufruire dell’ecobonus anche per tutto il 2018 per gli interventi sulle singole unità immobiliari. In alcuni casi la detrazione subisce però una modifica: scende dal 65% al 50% per la sostituzione di finestre e caldaie a condensazione meno evolute, l’installazione di generatori di calore a biomasse e schermature solari. Rimane invece invariata su:</p>
<ul>
<li>sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore;</li>
<li>spese per le coibentazioni di strutture opache verticali e orizzontali che rispettino i requisiti del Dm 11 marzo 2008;</li>
<li>acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione;</li>
<li>acquisto e posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistente, a patto che gli interventi comportino un risparmio di energia primaria pari ad almeno al 20%;</li>
<li>spese per l’installazione di pannelli solari per l’acqua calda;</li>
<li>interventi di riqualificazione energetica globale dell’intero edificio che migliorano di almeno il 20% il fabbisogno annuo di energia primaria.</li>
</ul>
<p>Per i condomìni invece l’ecobonus è confermato al 2021. Previste detrazioni del 70% per le operazioni che interessano più del 25 per cento della superficie disperdente dell’edificio e del 75% per il miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva almeno pari alla qualità media di cui al Dm 26 giugno 2015.</p>
<h3></h3>
<h3><strong>Mobili ed elettrodomestici</strong></h3>
<p>A queste agevolazioni si aggancia il bonus mobili, ovvero uno sconto del 50% su una spesa di 10.000 euro per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici in classe non inferiore alla A+. Il bonus è abbinato alla detrazione Irpef del 50% sui lavori edilizi e interventi di recupero avviati il 1° gennaio 2017.</p>
<h3></h3>
<h3><strong><span style="font-size: 1.17em;">Bonus verde</span></strong></h3>
<p>La novità green della manovra 2018: detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per interventi di sistemazione a verde di terrazze e balconi o per la realizzazione di coperture e giardini pensili. Il bonus verde ha come limite di spesa 5.000 euro ed è collegato alla unità immobiliare. Quando gli interventi riguardano le parti comuni dei condomìni, l’importo agevolabile dovrà essere quindi rapportato al numero di unità.</p>
<h3></h3>
<h3><strong>Sisma bonus</strong></h3>
<p>Il sisma bonus per abitazioni ed edifici produttivi in zona sismica 1,2 e 3 rimane invariato fino al 31 dicembre 2021. La detrazione parte da una base del 50%. In alcuni casi però è ulteriormente aumentata al:</p>
<ul>
<li>70% per il miglioramento di una classe di rischio sismico;</li>
<li>80% per il miglioramento di due classi.</li>
</ul>
<p>È inoltre previsto uno sconto fiscale extra del 5% per gli investimenti su parti comuni di un edificio. Sempre per queste zone sismiche è stato introdotto anche un maxi sconto per favorire le operazione combinate di messa in sicurezza ed efficientamento energetico in condominio. La scadenza rimane sempre al 2021 e la detrazione è dell’80% o del 85% a seconda che il miglioramento sia di una o due classi di rischio.</p>
<p>Per quanto riguarda la zona sismica 4 e le altre tipologie edilizie si applica il bonus del 50% “standard” sulle ristrutturazione che scade a fine 2018.</p>
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		<title>Edifici ad energia quasi zero a partire dal 1° gennaio 2016 in Regione Lombardia. Pubblici e privati. Nuovi e ristrutturati.</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 10:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione civile e industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Ristrutturazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La Regione Lombardia anticipa i tempi di applicazione previsti dalla normativa europea e nazionale rispettivamente di 3 e 5 anni per gli edifici, sia pubblici che privati. La Lombardia sarà la prima regione italiana ad avere per legge, a partire dal 1° gennaio 2016, gli edifici a energia zero (NZEB-Near Zero Energy Building) sia pubblici [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/edifici-ad-energia-quasi-zero-a-partire-dal-1-gennaio-2016-in-regione-lombardia-pubblici-e-privati-nuovi-e-ristrutturati/">Edifici ad energia quasi zero a partire dal 1° gennaio 2016 in Regione Lombardia. Pubblici e privati. Nuovi e ristrutturati.</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 id="stcpDiv">La Regione Lombardia anticipa i tempi di applicazione previsti dalla normativa europea e nazionale rispettivamente di 3 e 5 anni per gli edifici, sia pubblici che privati.</h2>
<div id="stcpDiv">
<p>La Lombardia sarà la prima regione italiana ad avere per legge, a partire dal 1° gennaio 2016, gli edifici a energia zero (NZEB-Near Zero Energy Building) sia pubblici che privati imposti dalla direttiva europea 2010/31/UE. I cittadini lombardi non dovranno quindi attendere, come prevedono la direttiva e i decreti nazionali, il 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e il 1° gennaio 2021 per quelli privati.</p>
<p>Lo impone la Deliberazione della Giunta Regionale D.g.r. 17 luglio 2015 &#8211; n. X/3868, pubblicata sul BURL del 23 luglio (clicca <a href="http://www.cened.it/c/document_library/get_file?p_l_id=7057237&amp;folderId=11224&amp;name=DLFE-146101.pdf" target="_blank">qui</a>), con cui la Regione Lombardia ha recepito i tre decreti interministeriali del 26 giugno sull’efficienza energetica destinati a cambiare la faccia dell’edilizia italiana.</p>
<p>La D.g.r., intitolata “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a  seguito   dell’approvazione   dei   decreti   ministeriali  per l’attuazione   del   d.lgs.   192/2005,   come   modificato   con l. 90/2013”, ha previsto l’aggiornamento della disciplina regionale in materia di efficienza e certificazione energetica degli immobili e soprattutto ha stabilito che “in Regione Lombardia i requisiti di prestazione energetica per «Edifici ad energia quasi zero» previsti dalla Direttiva 2010/31/UE e definiti dai decreti interministeriali 26 giugno 2015… entreranno in vigore dal primo gennaio 2016 sia per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di quest’ultime, sia per tutti gli altri edifici”.</p>
<p>E in effetti qualche giorno dopo lo stesso BURL ha pubblicato il decreto dirigenziale n. 6480 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della dgr 3868 del 17.7.2015” (clicca <a href="http://www.cened.it/c/document_library/get_file?p_l_id=7057237&amp;folderId=11224&amp;name=DLFE-148201.pdf" target="_blank">qui</a>).  Il Decreto costituisce il testo unico in vigore per la Lombardia, che raccoglie le disposizioni in merito all’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica per le diverse tipologie di intervento sugli edifici e sugli impianti, il metodo di calcolo e i requisiti dei professionisti abilitati alla certificazione energetica. Esso è costituito da quattro pagine e otto allegati per un totale di 646 pagine relativi a:</p>
<p>A. Definizioni</p>
<p>B. Caratteristiche dell’edificio di riferimento, requisiti di prestazione e classificazione energetica</p>
<p>C. Relazione tecnica</p>
<p>D. APE</p>
<p>E. Targa energetica</p>
<p>F. Titoli di studio del Soggetto certificatore</p>
<p>G. Annunci commerciali</p>
<p>H. Metodo di calcolo</p>
<p>Di rilievo per il mondo dell’edilizia è in particolare l’Allegato B che contiene i valori dei requisiti minimi da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. In particolare è da segnalare la discesa brusca dei valori di trasmittanza termica dei componenti finestrati a partire dal 1° gennaio 2016. Restano quindi pochi mesi di tempo per adeguare conoscenze, tecnologie, prodotti ai nuovi valori imposti in Lombardia.</p>
<p>Gli Edifici a energia quasi zero per il 2016 sono stati previsti dal Programma Energetico Ambientale Regionale approvato dalla Giunta con deliberazione n. 3706 del 12.6.2015 tra le misure per il contenimento dei consumi energetici. La Regione conta che tale anticipazione permetterà di risparmiare al 2020 circa 80 mila tep/anno nello scenario alto e 70 mila nello scenario medio.</p>
<p>Una nota conclusiva importante riguarda i tempi di attuazione della dgr. La Deliberazione ha previsto di mantenere in vigore l&#8217;attuale sistema di calcolo fino al 31 dicembre previsto dal d.g.r. 8745/2008. La nuova procedura di calcolo entrerà in vigore:</p>
<p>a) per il calcolo della prestazione energetica ed il relativo Attestato degli edifici esistenti, nello stato di fatto in cui si trovano, dal primo ottobre 2015;</p>
<p>b) per la verifica del rispetto dei requisiti progettuali di prestazione energetica degli interventi, dal primo gennaio 2016.</p>
<p>E&#8217; inevitabile la considerazione che per investitori, committenti, progettisti, imprese di costruzioni e fornitori dell&#8217;industria delle costruzioni rimangono solo pochi mesi di tempo per adeguare le proprie conoscenze al nuovo quadro legislativo energetico di Regione Lombardia. La filiera delle costruzioni, oltre a essere lunga e complessa, è notoriamente molto lenta nel recepire i cambiamenti anche se questi erano da tempo nell&#8217;aria.</p>
<p>Tuttavia non neghiamocelo: le tecnologie per edifici a energia quasi zero o addirittura a energia positiva sono disponibili da parecchio tempo.</p>
</div>
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		<title>Permesso di costruire piu&#8217; veloce, in vigore da oggi il nuovo silenzio assenso</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Progettazione civile e industriale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>28/08/2015 &#8211; Da oggi il permesso di costruire si potrà ottenere in tempi più rapidi e le costruzioni realizzate con Scia saranno maggiormente tutelate da eventuali contestazioni. Entrano in vigore alcune delle semplificazioni per il settore edile previste dalla riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015). &#160; Permesso di costruire e silenzio assenso Gli atti di [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/permesso-di-costruire-piu-veloce-in-vigore-da-oggi-il-nuovo-silenzio-assenso/">Permesso di costruire piu&#8217; veloce, in vigore da oggi il nuovo silenzio assenso</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: 1.5em;">28/08/2015 &#8211; Da oggi il permesso di costruire si potrà ottenere in tempi più rapidi e le costruzioni realizzate con Scia saranno maggiormente tutelate da eventuali contestazioni. Entrano in vigore alcune delle semplificazioni per il settore edile previste dalla riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015).</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Permesso di costruire e silenzio assenso</h2>
<p>Gli atti di assenso e i nulla osta delle Amministrazioni dovranno essere resi entro trenta giorni. Decorsi questi termini, si formerà il silenzio-assenso.</p>
<p>Si potranno ottenere con silenzio assenso, dopo un’inerzia di novanta giorni, anche le autorizzazioni in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.</p>
<p>In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di autorizzazione, sarà il Presidente del Consiglio dei ministri a decidere le modifiche da apportare ai progetti presentati.</p>
<p>Tutto questo implica un notevole snellimento per l’attività edilizia. Le richieste di permesso di costruire spesso trovano degli ostacoli proprio nei pareri delle varie Amministrazioni coinvolte nelle autorizzazioni. Dopo la presentazione dell’istanza al Comune, infatti, il privato deve attendere che Asl, Vigili del Fuoco e Soprintendenze si pronuncino sulla sua pratica. Col silenzio assenso si eviterà che i procedimenti si impantanino per troppo tempo.</p>
<p>La riforma della Pubblica Amministrazione chiude il cerchio delle semplificazioni iniziate qualche anno fa estendendo il silenzio assenso alle Amministrazioni preposte alla tutela di beni o aree vincolate. Ricordiamo infatti che il DL 70/2011 e successivamente il DL 69/2013 hanno reso possibile ottenere il permesso di costruire con silenzio assenso. Fino ad ora, però, erano esclusi i casi in cui fossero presenti vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali era previsto un parere espresso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Scia, opere al sicuro dopo 18 mesi</h2>
<p>Ad entrare in vigore oggi sono anche i limiti ai poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, cioè alla possibilità che la PA possa annullare d’ufficio un provvedimento emesso in precedenza.</p>
<p>La riforma della PA stabilisce che l’annullamento d’ufficio di una autorizzazione può avvenire al massimo entro diciotto mesi. Viene quindi modificato l’articolo 21 nonies della Legge 241/1990, che prevedeva in modo più generico un “termine ragionevole”, senza dare indicazioni in termini di tempo.</p>
<p>La misura ha un impatto positivo sugli interventi realizzati con la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), che fino ad ora sono stati maggiormente esposti ad eventuali controversie.</p>
<p>Ricordiamo infatti che la Scia, introdotta dal DL 78/2010 in sostituzione della Dia come semplificazione per il settore edile, prevede la possibilità di avviare il cantiere nello stesso giorno della presentazione dell’istanza. Con la Dia, invece, prima di iniziare i lavori si dovevano attendere trenta giorni per consentire alle Amministrazioni di effettuare tutti i controlli. D’altra parte, però, anche con la Scia la PA ha trenta giorni di tempo per effettuare le verifiche e adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi (con il DL 70/2011 il termine è stato portato da sessanta a trenta giorni nel settore edile).</p>
<p>Decorso questo termine, il cantiere non può essere considerato ancora al sicuro. Nel caso in cui terzi interessati facciano valere delle motivazioni di pubblico interesse, l’Amministrazione può decidere di annullare l’atto d’ufficio. Per agire in questo senso ci saranno diciotto mesi di tempo. Si potrà quindi operare in un clima di maggiore certezza. Sono ammessi termini più lunghi solo nel caso in cui l’attività sia stata iniziata in presenza di dichiarazioni mendaci.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/permesso-di-costruire-piu-veloce-in-vigore-da-oggi-il-nuovo-silenzio-assenso/">Permesso di costruire piu&#8217; veloce, in vigore da oggi il nuovo silenzio assenso</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Sblocca Italia in Gazzetta: edilizia, ecco cosa cambia in dettaglio</title>
		<link>http://www.geometradevidbaracca.com/sblocca-italia-in-gazzetta-edilizia-ecco-cosa-cambia-in-dettaglio/</link>
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		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 10:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Progettazione civile e industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Ristrutturazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sblocca Italia]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il presidente della Repubblica ha posto la sospirata firma nella giornata di venerdì sul Decreto Sblocca Italia (Decreto Legge 12 settembre 2014, n.133). Il provvedimento recante rubrica “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/sblocca-italia-in-gazzetta-edilizia-ecco-cosa-cambia-in-dettaglio/">Sblocca Italia in Gazzetta: edilizia, ecco cosa cambia in dettaglio</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il presidente della Repubblica ha posto la sospirata firma nella giornata di venerdì sul <strong>Decreto Sblocca Italia</strong> (Decreto Legge 12 settembre 2014, n.133). Il provvedimento recante rubrica <em>“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”</em> è infatti stato <strong>pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014</strong> ed è pertanto ufficialmente <strong>in vigore da sabato 13 settembre</strong>.<br />
Un Decreto, approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 29 agosto, che nei contenuti <strong>mantiene solo in parte le promesse dell’estate</strong>, confermando quasi tutte le indiscrezioni fuoriuscite negli ultimi giorni in merito ai lavori di “limatura” effettuati sul testo.<br />
Il contenuto dello <strong>Sblocca Italia</strong> oscilla quindi dalle semplificazioni burocratiche per interventi in edilizia a chi vuole ristrutturare, frazionare o accorpare appartamenti, alla agevolazione fiscale concessa a chi compra una casa e la affitta per otto anni a canone concordato. Vengono inoltre collocati investimenti sulla rete autostradale, sulla banda larga e contro il dissesto idrogeologico e viene attribuita la possibilità alle amministrazioni comunale di effettuare investimenti in opere pubbliche in deroga al patto di stabilità interno per 550 milioni di euro in due anni.</p>
<p>Vediamo, allora, tutte le novità dello <strong>Sblocca Italia</strong> in materia di <strong>edilizia</strong>.</p>
<p><strong>1. Premessa</strong><br />
Continuano gli interventi legislativi nella materia dell’edilizia, una delle preferite dal Legislatore (unitamente a quella degli appalti) quando si tratta di effettuare modifiche. Questa volta è il Decreto Sblocca Italia (Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133)<strong> </strong> [nota 1], in particolare con l’art. 17 (rubricato <i>Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia</i>), a fornire le ultime novità, modificando in più punti il Testo Unico dell’Edilizia [2], con l’intento dichiarato di provare a rilanciare il settore e “<i>al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo</i>” [3].<br />
In questa breve analisi illustreremo proprio le novità di cui agli artt. 17, 24 e 25, con alcuni cenni finali sulle altre norme di interesse.</p>
<p><strong>2. Modifica dell’art. 3 del TUE: ampliato il concetto di manutenzione straordinaria</strong><br />
L’art. 3 del TUE si occupa, come è noto, delle definizioni degli interventi edilizi; il Legislatore ha modificato la nozione di manutenzione straordinaria di cui al comma 1 lett. b), nella quale scompare il riferimento alle superfici sostituito da quello alla volumetria complessiva: la conseguenza, non di poco conto, è che si amplia l’utilizzo della comunicazione inizio lavori (CIL), al posto del permesso di costruire, con cui il cittadino interessato trasmette all’amministrazione comunale i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori, unitamente ad una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.</p>
<p>Solo per inciso, ricordiamo che, ogni qual volta non si utilizza il <strong>permesso di costruire</strong> ma la CIL (asseverata o meno), il cittadino ha il vantaggio di non dover pagare gli oneri.</p>
<p>Si precisa, altresì, che rientra nella <strong>manutenzione straordinaria</strong> l’intervento consistente nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.</p>
<p>La norma deve essere correttamente interpretata: il <strong>frazionamento di una unità immobiliare</strong> significa che la preesistente unità potrà essere divisa in due o più unità, mentre l’accorpamento è il procedimento opposto, con cui da due o più unità immobiliari si determinerà un’unica unità; rimane esclusa dalla manutenzione straordinaria la creazione <i>ex novo</i> di unità immobiliari.</p>
<p>Nella tabella sottostante riportiamo il vecchio ed il nuovo testo della definizione:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="321">Precedente art. 3 comma 1 lett. b)</td>
<td valign="top" width="321">Nuovo art. 3 comma 1 lett. b)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="321">b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;</td>
<td valign="top" width="321">b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino <b>la volumetria complessiva degli edifici</b> delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.<b>Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3. Nuovo art. 3 bis: interventi di conservazione</strong><br />
Viene inserito il nuovo art. 3 bis, rubricato <i>Interventi di conservazione</i>, secondo cui “<i>Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l’amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario</i>”.</p>
<p>Norma complessa e di prevedibile difficoltosa applicazione pratica, probabilmente foriera di futuri contenziosi: in pratica, si richiede una verifica urbanistica diretta ad individuare edifici esistenti, presumibilmente in disuso o fatiscenti, non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione; detti edifici potranno essere espropriati o, preferibilmente, riqualificati da parte dei proprietari con modalità agevolate non individuati dalla norma (si potrebbe pensare ad una riduzione di tributi locali a favore dei proprietari o a riduzioni di oneri per il rilascio del titolo).</p>
<p><strong>4. Modifiche all’art. 6 in materia di CIL<br />
</strong>Quale conseguenza diretta della scomparsa al riferimento alle superfici di cui al nuovo art. 3, si modificano anche l’art. 6 comma 2 lett. a) e lett. e-bis) in materia di utilizzo della comunicazione inizio lavori:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="321">Previgente art. 6 comma 2</td>
<td valign="top" width="321">Nuovo art. 6 comma 2</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="321">a)      gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;</p>
<p>b)      [omissis]
<p>c)      [omissis]
<p>d)      [omissis]
<p>e)      [omissis]
<p>e-bis)    le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.</td>
<td valign="top" width="321">a)      gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>b)      [omissis]
<p>c)      [omissis]
<p>d)      [omissis]
<p>e)      [omissis]
<p>e-bis)    le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa, <b>sempre che non riguardino le parti strutturali.</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Il Legislatore precisa che la CIL non può essere utilizzata per le modifiche di parti strutturali dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, esattamente come previsto per la manutenzione straordinaria degli edifici in generale. Anche in questa ipotesi, con la CIL il cittadino interessato trasmette all’amministrazione comunale i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori, unitamente ad una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.</p>
<p>Sempre con l’evidente finalità semplificatoria, il Legislatore ha modificato il comma 5 del citato art. 6, precisando che l’aggiornamento catastale avviene d’ufficio, con il Comune che trasmette, a tal fine, la comunicazione inizio lavori all’Agenzia del Territorio:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="321">Previgente art. 6 comma 5</td>
<td valign="top" width="321">Nuovo art 6 comma 5</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="321">Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.</td>
<td valign="top" width="321"><b>Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori è valida anche ai fini di cui all’articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia del territorio.</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ulteriore novità riguardano le lett. b) e c) del comma 6: le Regioni a statuto ordinario non potranno più individuare ulteriori interventi edilizi per i quali l’interessato deve allegare l’asseverazione alla CIL né stabilire contenuti ulteriori dell’asseverazione rispetto a quelli minimi previsti dal T.U., ma possono disciplinare legislativamente le modalità di controllo.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="321">Previgente art. 6 comma 6</td>
<td valign="top" width="321">Nuovo art. 6 comma 6</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="321">b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.</td>
<td valign="top" width="321"><b>b) disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sempre conseguenza della valorizzazione della CIL asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria, è la modifica del comma 7 del citato art. 6 finalizzata a sanzionare la mancata comunicazione asseverata.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="321">Previgente art. 6 comma 7</td>
<td valign="top" width="321">Nuovo art. 6 comma 7</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="321">7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.</td>
<td valign="top" width="321">7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori <b>di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori di cui al comma 4</b>, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><strong>[1]</strong> Pubblicato sulla G.U. n. 121 del 12 settembre 2014, entrato in vigore il 13 settembre 2014, contenente <i>Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive</i>.<br />
<strong>[2]</strong> DPR n. 380/2001.<br />
<strong>[3]</strong> <i>Incipit</i> art. 17.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ci sono altre novità in materia di edilizia all’interno del <strong>Decreto Sblocca Italia</strong>. Se vuoi approfondire anora di più, <a title="sblocca italia in gazzetta, tutte le novità in edilizia" href="http://datastorage02.maggioli.it/data/docs/www.architetti.com/decreto-sblocca-italia-novita-in-edilizia.pdf" target="_blank">scarica il pdf a questo link</a>. All’interno troverai:<br />
- 5. Modifiche all’art. 10 in materia di permesso di costruire<br />
<em>- 6. Nuovo comma 1-bis dell’art. 14 del T.U.: ampliata l’operatività del permesso di costruire in deroga</em><br />
- 7. Modifiche all’art. 15 in materia di proroga del permesso di costruire<br />
<em>- 8. Modifiche all’art. 16: agevolazioni in materia di contributi per il rilascio del permesso di costruire</em><br />
- 9. Modifiche all’art. 17: riduzione oneri nel caso di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, recupero e riuso di immobili dismessi o in via di dismissione<br />
<em>- 10. Modifiche della tempistica per il rilascio del permesso di costruire</em><br />
- 11. Novità in materia di SCIA<br />
<em>- 12. Nuovo art. 23 ter: il mutamento d’uso urbanisticamente rilevante</em><br />
- 13. Modifiche in materia di certificato di agibilità e controlli regionali<br />
<em>- 14. Il nuovo permesso di costruire convenzionato</em><br />
- 15. L’intervento sostitutivo regionale per i piani attutativi<br />
<em>- 16. Novità in materia di lottizzazione di aree</em><br />
- 17. La partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio<br />
<em>- 18. Novità in materia di autorizzazione paesaggistica</em><br />
- 19. I termini di validità degli atti acquisiti nelle conferenze di servizi<br />
<em>- 20. Una visione d’insieme riepilogativa</em><br />
- 21. Ulteriori disposizioni di interesse: cenni</p>
<p>Finalmente, quindi, habemus <strong>Decreto Sblocca Italia</strong>.</p>
<p><a href="http://www.ediltecnico.it/28149/sblocca-italia-in-gazzetta-edilizia-ecco-cosa-cambia-in-dettaglio/">http://www.ediltecnico.it/28149/sblocca-italia-in-gazzetta-edilizia-ecco-cosa-cambia-in-dettaglio/</a></p>
</div>
<p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/sblocca-italia-in-gazzetta-edilizia-ecco-cosa-cambia-in-dettaglio/">Sblocca Italia in Gazzetta: edilizia, ecco cosa cambia in dettaglio</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Rinnovabili nei nuovi edifici, torna l’obbligo del 35% dal 2014</title>
		<link>http://www.geometradevidbaracca.com/rinnovabili-nei-nuovi-edifici-torna-lobbligo-del-35-dal-2014/</link>
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		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 12:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione civile e industriale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>L’obbligo di dotare gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti di impianti di produzione di energia che ne producano almeno il 35% da fonti rinnovabili scatta da quest’anno. La Camera ha annullato la decisione del Senato di far slittare questa prescrizione all’anno prossimo. Le percentuali di rinnovabili da utilizzare negli interventi restano quindi quelle indicate [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/rinnovabili-nei-nuovi-edifici-torna-lobbligo-del-35-dal-2014/">Rinnovabili nei nuovi edifici, torna l’obbligo del 35% dal 2014</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’obbligo di dotare gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti di impianti di produzione di energia che ne producano almeno il 35% da fonti rinnovabili scatta da quest’anno. La Camera ha annullato la decisione del Senato di far slittare questa prescrizione all’anno prossimo.</p>
<p>Le percentuali di rinnovabili da utilizzare negli interventi restano quindi quelle indicate dagli scaglioni temporali previsti dal <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legislativo:2011-03-03;28" target="_blank"><strong>Decreto Legislativo 28/2011</strong></a>:<br />
- il 20% per le richieste di titolo edilizio presentate dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;<br />
<strong>- il 35% </strong>per le richieste di titolo edilizio presentate <strong>dal 1° gennaio 2014</strong> al 31 dicembre 2016;<br />
- il 50% se il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.</p>
<p>Il mancato rispetto delle percentuali causa il diniego del titolo edilizio.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/rinnovabili-nei-nuovi-edifici-torna-lobbligo-del-35-dal-2014/">Rinnovabili nei nuovi edifici, torna l’obbligo del 35% dal 2014</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Agevolazioni &#8216;prima casa&#8217;: come poterne beneficiare?</title>
		<link>http://www.geometradevidbaracca.com/agevolazioni-prima-casa-come-poterne-beneficiare/</link>
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		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 23:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione civile e industriale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Affinché tornino applicabili le agevolazioni “prima casa” l’acquirente dell’immobile abitativo deve dichiarare nell’atto definitivo di acquisto dell’immobile di essere in possesso dei requisiti per la prima casa. La dichiarazione costituisce un vero e proprio obbligo a pena di decadenza dalle agevolazioni. La dichiarazione resa non nell’atto di compravendita ma in uno specifico atto integrativo è ammessa, purché l’atto [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/agevolazioni-prima-casa-come-poterne-beneficiare/">Agevolazioni &#8216;prima casa&#8217;: come poterne beneficiare?</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="articleBody">Affinché tornino applicabili le agevolazioni “prima casa” l’acquirente dell’immobile abitativo deve dichiarare nell’atto definitivo di acquisto dell’immobile di essere in possesso dei <strong>requisiti per la prima casa</strong>. La dichiarazione costituisce un vero e proprio obbligo a pena di decadenza dalle agevolazioni. La dichiarazione resa non nell’atto di compravendita ma in uno specifico<strong> atto integrativo</strong> è ammessa, purché l’atto integrativo sia redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell’atto originario.</p>
<p itemprop="articleBody">Inoltre, affinché tornino applicabili le agevolazioni fiscali “prima casa” sarà necessario che:</p>
<ul>
<li><strong>l’immobile non sia considerato di lusso</strong> (le abitazioni di lusso sono quelle che hanno i requisiti riportati all’interno del D.M. 2 agosto 1969). Va da sé che le agevolazioni fiscali torneranno applicabili unicamente alle abitazioni (<span style="text-decoration: underline;">per casa di abitazione può definirsi l’unità immobiliare destinata, per le sue caratteristiche strutturali, ad essere utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze abitative dell’acquirente – sono quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 e A/11</span>) che non sono classificate di “lusso”.Al riguardo è opportuno precisare che al fine di identificare la tipologia di immobile (di lusso o meno) bisogna rifarsi: i) al contenuto dell’atto (ad es. la descrizione dell’immobile), ii) alla documentazione allegata (ad es. il certificato catastale;</li>
<li><strong>l’immobile deve essere ubicato, alternativamente</strong>: i) nel territorio del Comune in cui l’acquirente abbia o trasferisca la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto; ii) nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolga la propria attività (lavoro, studio, ecc.) se diverso da quello in cui risiede; iii) nel territorio del Comune in cui il datore dell’acquirente ha la sede o svolge l’attività, se l’acquirente stesso si è trasferito all’estero per motivi di lavoro; iv) in qualsiasi Comune sul territorio italiano nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero.</li>
</ul>
<p itemprop="articleBody"><strong><span style="text-decoration: underline;">NB</span></strong><span style="text-decoration: underline;">: Per quanto attiene alla residenza è bene precisare che la stessa si considera trasferita nella stessa data in cui l’interessato rende al comune, ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 2 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 233, la dichiarazione di trasferimento</span>. A tal riguardo bisogna prestare attenzione al fatto che per quanto attiene alla detrazione degli interessi sul mutuo “prima casa” per beneficiare di tale agevolazione<strong> il cambio di residenza deve essere effettuato entro e non oltre 1 anno dalla stipula del mutuo</strong> (fino all’anno 2000 il termine era di 6 mesi). Si segnala, inoltre, che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 95 del 12 maggio 2000 ha chiarito che si perde il diritto alla detraibilità degli interessi sul mutuo “prima casa” laddove non fosse possibile trasferire la propria residenza entro i 6 mesi (la Circolare era stata pubblicata nel 2000, quindi vengono riportati 6 mesi, ora pari ad un anno) anche dipendesse da cause al contribuente non imputabili. Invece, affinchè si possa godere degli altri benefici “prima casa”<strong> </strong>(imposta di registro, IVA, ecc) i termini sono pari a 18 mesi dalla stipula del rogito notarile.</p>
<ul>
<li>sussistono entrambe le seguenti condizioni: i) l’acquirente non è titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, del diritto di proprietà o di usufrutto, uso o abitazione su altre case di abitazione ubicate nello stesso Comune nel quale l’immobile con l’agevolazione è acquistato; ii) l’acquirente non è titolare, nemmeno per quote, anche se detenute in regime di comunione legale dei beni, di altre case di abitazione, o di diritti di usufrutto, uso, abitazione sulle stesse, compresa la nuda proprietà, situate nel territorio nazionale, per le quali l’acquirente ha già usufruito delle agevolazioni prima casa.</li>
</ul>
<p itemprop="articleBody">Soltanto la titolarità di altro appartamento nello stesso comune adibito ad abitazione principale in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge determina l’impossibilità di usufruire dell’agevolazione. Invece, la titolarità di una quota con persone diverse dal coniuge non è ostativa all’applicabilità dell’aliquota agevolata. In caso di requisiti posseduti solo da uno dei coniugi in comunione legale, l’agevolazione spetta per il 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre, se la dichiarazione di possidenza dei requisiti viene resa solo da uno dei due coniugi l’agevolazione spetta per il 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge che ha reso la dichiarazione.</p>
<p itemprop="articleBody"><img title="Image: http://exmedia.teknoring.it/immagini/news/17986_954498.jpg" alt="" src="http://exmedia.teknoring.it/immagini/news/17986_954498.jpg" /></p>
<p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/agevolazioni-prima-casa-come-poterne-beneficiare/">Agevolazioni &#8216;prima casa&#8217;: come poterne beneficiare?</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Decreto del fare: cosa cambia per i certificati di agibilita&#8217;</title>
		<link>http://www.geometradevidbaracca.com/decreto-del-fare-cosa-cambia-per-i-certificati-di-agibilita/</link>
		<comments>http://www.geometradevidbaracca.com/decreto-del-fare-cosa-cambia-per-i-certificati-di-agibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 23:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Progettazione civile e industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Ristrutturazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometradevidbaracca.com/website/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Decreto legge n. 69/2013 (cd. Decreto del fare) ha apportato rilevanti novità anche in tema di certificati di agibilità degli immobili. In dettaglio, il citato decreto ha modificato l&#8217;articolo 24 del Testo Unico dell&#8217;Edilizia (DPR 380/2001) introducendo due nuovi commi. Il nuovo comma 4 bis introduce il cd certificato di agibilità parziale, ossia un certificato che attesta [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/decreto-del-fare-cosa-cambia-per-i-certificati-di-agibilita/">Decreto del fare: cosa cambia per i certificati di agibilita&#8217;</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="articleBody"><strong>Il Decreto legge n. 69/2013</strong> (cd. Decreto del fare) ha apportato rilevanti novità anche in tema di certificati di agibilità degli immobili.</p>
<p itemprop="articleBody">In dettaglio, il citato decreto ha modificato l&#8217;articolo 24 del<strong> Testo Unico dell&#8217;Edilizia (DPR 380/2001) </strong>introducendo due nuovi commi. Il nuovo comma 4 bis introduce il cd certificato di agibilità parziale, ossia un certificato che attesta l&#8217;agibilità solo di parti di immobili.</p>
<p itemprop="articleBody"><strong>Secondo il comma 4 bis dell&#8217;articolo 24, infatti, i</strong><strong>l certificato di agibilità può essere richiesto anche:</strong></p>
<p itemprop="articleBody">a)                   per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all&#8217;intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;</p>
<p itemprop="articleBody">b)                   per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all&#8217;edificio oggetto di agibilità parziale.</p>
<p itemprop="articleBody"><strong>L&#8217;agibilità parziale ha effetto anche sui termini della fine lavori. </strong>Se viene rilasciato il certificato di agibilità parziale prima della scadenza del termine entro il quale l&#8217;opera deve essere completata, tale termine può essere prorogato di tre anni per una sola volta.</p>
<p itemprop="articleBody">Anche la procedura per il certificato di agibilità è cambiata: si prevede espressamente, infatti, la <strong>autocertificazione.</strong></p>
<p itemprop="articleBody">L&#8217;interessato, infatti, potrà presentare la dichiarazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell&#8217;opera al progetto presentato e la sua agibilità. <strong>La dichiarazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:</strong></p>
<ul>
<li>richiesta di accatastamento dell&#8217;edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al<br />
catasto;</li>
<li>dichiarazione dell&#8217;impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati<br />
negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate<br />
secondo la normativa vigente.</li>
</ul>
<p><img alt="" src="http://exmedia.teknoring.it/immagini/news/17980_340929.jpg" /></p>
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		<title>Architettura ecosostenibile</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 17:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione civile e industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Ristrutturazioni]]></category>
		<category><![CDATA[benessere abitativo]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione 50]]></category>
		<category><![CDATA[recupero 50% ristrutturazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazioni mantova]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Introduzione Conosciamo tutti gli effetti che le attività umane, fin dalla Rivoluzione Industriale, hanno causato alla salute della Terra e quindi anche alla nostra stessa vita: riscaldamento del Pianeta a causa dell&#8217;effetto serra, inquinamento, siccità, esaurimento delle fonti energetiche, smaltimento dei rifiuti, disboscamento. Negli ultimi anni sono però aumentate le iniziative per la nascita di [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/architettura-ecosostenibile/">Architettura ecosostenibile</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Introduzione</b></p>
<div>Conosciamo tutti gli effetti che le attività umane, fin dalla Rivoluzione Industriale, hanno causato alla salute della Terra e quindi anche alla nostra stessa vita: riscaldamento del Pianeta a causa dell&#8217;effetto serra, inquinamento, siccità, esaurimento delle fonti energetiche, smaltimento dei rifiuti, disboscamento.</div>
<div>Negli ultimi anni sono però aumentate le iniziative per la nascita di una nuova cultura ecologista, a favore della riduzione dei consumi delle materie prime, della priorità del benessere psico-fisico dell&#8217;uomo e dei suoi diritti, per la <b>difesa dell&#8217;ambiente</b>.</div>
<div>In nome dello sviluppo sostenibile sono stati assunti impegni concreti al fine di raggiungere precisi obiettivi per il futuro del Pianeta e delle sue risorse, entro determinate scadenze, purtroppo già non rispettate per colpa degli interessi dell&#8217;economia e della politica che esaltano sempre più il consumismo e il capitalismo globale.</div>
<div>I princìpi alla base del nuovo atteggiamento ecologico sono: riduzione dei consumi energetici, uso razionale delle risorse idriche, utilizzo di materiali e tecnologie eco-compatibili, regionalismo (filiera corta, già applicata all&#8217;agricoltura a “chilometro zero”), riduzione dei rifiuti e dei gas nocivi, sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti energetiche rinnovabili.</div>
<div>Esigenza fondamentale dell&#8217;uomo è quella di poter vivere in edifici salubri, nel rispetto dell&#8217;ambiente, ed è importante il contributo quotidiano che ognuno di noi può apportare, adottando un comportamento ecologicamente responsabile.</div>
<div>Tra le attività umane è il settore edile, e in particolare il campo residenziale e terziario, uno dei maggiori consumatori di fonti energetiche e di materiali, con relative immissioni di gas nocivi, a livello mondiale.</div>
<div>I princìpi dello sviluppo sostenibile, applicati all&#8217;edilizia ecologica, sono gli obiettivi dell&#8217;<b>architettura ecosostenibile</b>, per la realizzazione di edifici che non siano causa di ulteriori sprechi di energie e che non siano fonti di effetti negativi per l&#8217;ambiente e per la salute degli utilizzatori.</div>
<div>E&#8217; quindi fondamentale la collaborazione tra progettisti, impiantisti, imprese edili, per poter adeguatamente progettare e realizzare architetture ecocompatibili e certificate.</div>
<div></div>
<div><b>Princìpi</b></div>
<div>I princìpi alla base dell&#8217;architettura ecosostenibile sono gli stessi alla base del concetto di sviluppo sostenibile, in particolare la progettazione dovrà fare propri i concetti di: valutazione dell&#8217;impatto ambientale, compatibilità dell&#8217;opera con l&#8217;ambiente, miglioramento del benessere psico-fisico delle persone, flessibilità e ri-adattabilità nel tempo degli edifici, sostenibilità continua per tutto il ciclo di vita dell&#8217;edificio (progettazione, produzione e trasporto materiali, costruzione, manutenzione e gestione, e infine demolizione o smontaggio).</div>
<div><b> </b></div>
<div><b>Criteri di progettazione</b></div>
<div>L&#8217;architettura ecosostenibile (detta anche <i>Green Building,</i> o bioarchitettura o architettura bioecologica), indica fondamentali criteri di progettazione che devono tenere conto innanzitutto della reale necessità di intervenire sul contesto, sfruttando il patrimonio edilizio esistente con un possibile recupero degli edifici alla luce delle più aggiornate tecnologie ecosostenibili.</div>
<div>Già in fase di progettazione, l&#8217;edificio dovrà essere concepito in modo flessibile e “riclabile” nel tempo, fino alla fase finale del suo ciclo di vita, in cui l&#8217;opera verrà smontata e potranno essere riutilizzati suoi elementi e materiali.</div>
<div>La migliore tecnica costruttiva risulta quindi quella stratificata a secco, in laterizio, pietre naturali, lastre di gesso naturale o sintetico (usate anche per pareti interne, rivestimenti e controsoffitti), legno (nel rispetto dell&#8217;ecosistema: la raccolta di legname deve essere inferiore alla capacità di riproduzione biologica della foresta, mantenimento della capacità riproduttiva per il futuro, e nel rispetto delle specie biologiche e genetiche) o in metallo acciaio, anche con parziale prefabbricazione degli elementi e non quella a umido “gettata in opera” più idonea per rendere possibile una demolizione selettiva degli elementi e la separazione dei diversi componenti e materiali ai fini di un loro ri-utilizzo.</div>
<div>Individuato il tipo di intervento, il progettista in base agli obiettivi prefissati, al <i>budget</i>a disposizione, e al tipo di edificio, dovrà dimensionare e distribuire ambienti e funzioni considerando l&#8217;orientamento dell&#8217;edificio e scegliere e tecnologie e materiali da utilizzare, per i vari livelli e destinazioni e ambienti in cui si sviluppa l&#8217;edificio, sulla base di un ecobilancio, confrontando più sistemi e i loro diversi gradi di impatto sull&#8217;ambiente, sulla sicurezza e sulla salute, in tutte le fasi del ciclo di vita.</div>
<div>Sarà data la priorità ai materiali estratti e prodotti nello stesso ambito eco-regionale, secondo il principio della filiera corta, che diano garanzie di sostenibilità, durevolezza e riciclabilità, per il soddisfacimento di precisi requisiti ricercati. Ultimi, ma non per importanza, i criteri di progettazione e realizzazione degli impianti tecnologici ai fini del risparmio energetico (impianto idraulico, riscaldamento e condizionamento, elettrico), mantenimento della loro efficienza.</div>
<div>Senza scendere nello specifico delle caratteristiche degli impianti veri e propri, verranno preferiti sistemi a radiazione per il riscaldamento, con generatore di calore ad alta efficienza, termostato efficace collegato a sonde interne ed esterne per la regolazione automatica della temperatura richiesta, ed installazione di sistemi di recupero del calore, dove possibile. Preferire apparecchi di deumidificazione dell&#8217;aria, piuttosto che condizionatori: il benessere è garantito dall&#8217;eliminazione o riduzione del tasso di umidità nell&#8217;aria.</div>
<div>Il <b>risparmio energetico</b>, per l&#8217;aspetto elettrico, dipende molto dall&#8217;efficienza degli apparecchi utilizzatori presenti o da acquistare: elettrodomestici e macchine sono ormai immessi sul mercato con una classificazione semplice. Dotare le prese dei principali elettrodomestici di interruttori in modo da staccare la corrente quando non si utilizzano è un altro efficace accorgimento. La <b>domotica</b> sta entrando in tanti edifici civili (ville, alberghi, uffici, centri commerciali) senza tralasciare a progettazione illuminotecnica degli ambienti, in funzione delle attività svolte, e la scelta e montaggio di lampade a basso consumo fluorescenti compatte o lampade con tecnologia a led, invece delle tradizionali lampade ad incandescenza o alogene. Per il contenimento dei consumi idraulici ci sono opportuni accorgimenti comportamentali ed anche accessori da impiegare per gli elementi utilizzatori: miscelatori, vaschette di scarico ad erogazione differenziata, scelta di elettrodomestici a risparmio energetico.</div>
<div></div>
<div><b>“Edifici passivi” ed “edifici attivi”</b></div>
<div>L&#8217;impatto ambientale è causato principalmente dagli impianti di riscaldamento, climatizzazione e illuminazione. In fase di progettazione dovrà già essere stimato nel modo più fedele possibile il fabbisogno energetico che l&#8217;edificio richiederà, in particolare in riferimento al riscaldamento, e il grado di benessere che dovrà essere garantito agli abitanti.</div>
<div>L&#8217;obiettivo più alto dell&#8217;architettura ecosostenibile è quello di progettare e costruire edifici ad <b>“impatto zero”,</b> ovvero edifici energeticamente autosufficienti e con manutenzione periodica praticamente inesistente.</div>
<div>L&#8217;”edificio passivo” abbatte i consumi energetici sfruttando l&#8217;apporto naturale ricavato dall&#8217;esterno (sole) per il riscaldamento, tramite le aperture finestrate, lucernari o <i>shed</i>, e pareti esposte al sole, calore che viene ceduto direttamente o immagazzinato per successiva cessione graduale. Anche la progettazione e realizzazione di serre solari, che fungono da collettori solari oltre che come ampliamento dell&#8217;edificio, è un&#8217;ottima proposta di intervento per ridurre la differenza climatica tra esterno ed interno dell&#8217;edificio.</div>
<div>Per quanto riguarda il raffrescamento, l&#8217;edificio passivo sfrutta la circolazione naturale dell&#8217;aria mediante il corretto dimensionamento e posizionamento delle finestrature e lucernari, l&#8217;ombreggiatura e l&#8217;orientamento dell&#8217;edificio, l&#8217;utilizzo di schermature solari o di pellicole adesive selettive per vetri,..altrimenti mediante la realizzazione di camini solari &#8211; canali verticali per l&#8217;estrazione di aria calda dall&#8217;interno- o canalizzazioni mirate alla captazione dell&#8217;aria più fresca esterna, raffrescata tramite un piano scantinato se esistente, oppure mediante sistemi di ventilazione meccanica con l&#8217;utilizzo di scambiatori di calore che sfruttano la temperatura massima costante, ad una certa quota, sempre di circa 15°C (sistema misto “passivo-attivo”).</div>
<div>L&#8217;”edificio attivo”per il riscaldamento (e il raffrescamento), utilizza anche sistemi tecnologici come pannelli solari-anche per la produzione di acqua calda sanitaria- pannelli fotovoltaici, e anche impianti eolici, microgenerazione, e, all&#8217;interno dell&#8217;edificio stesso, anche il contributo della temperatura corporea delle persone, stimata in base alle loro singole attività durante la giornata, oltre che dal calore prodotto dagli utensili, elettrodomestici presenti ed illuminazione artificiale.</div>
<div>La soluzione architettonica ottimale per la realizzazione di un edificio sostenibile sarà quella che avrà tenuto conto dell&#8217;esposizione, orientamento, soleggiamento, ventilazione naturale e caratteristiche idrogeologiche nella fase di scelta e valutazione del sito di intervento, e che utilizzi anche valide e determinanti soluzioni tecniche e impiantistiche, con costi “accessibili”e ammortizzabili nel giro di pochi anni, grazie al risparmio energetico che si sarà ottenuto: isolamento termico dell&#8217;involucro edilizio applicato all&#8217;esterno “a cappotto”, nell&#8217;intercapedine ventilata, o all&#8217;interno; eliminazione dei ponti termici, infissi a doppio o triplo vetro, basso emissivi, ad alto isolamento termico e capaci di garantire elevata trasmittanza del calore e luce solare verso l&#8217;interno, installazione di sistemi attivi ( in particolare: impianti solari termici e fotovoltaici) e sistemi per il risparmio idrico mediante il recupero e riutilizzo dell&#8217;acqua piovana, non potabile ma priva di calcare e cloro.</div>
<div>Il ricorso alle <b>fonti energetiche rinnovabili</b> (solare-termico e fotovoltaico, energia eolica e da biomasse) degli “edifici attivi”, in sostituzione o ad integrazione di quelle tradizionali in esaurimento e comunque inquinanti, ha dato forte impulso al mercato ed alla ricerca tecnologica di materiali e tecnologie sempre più avanzate e durevoli, oltre che ricevere un&#8217;ottima risposta da privati e aziende che continuano ad investire sui nuovi sistemi, parzialmente finanziati da operazioni commerciali), con l&#8217;obiettivo primario personale di ridurre le spese e di conferire all&#8217;immobile un valore aggiunto, oltre che per apportare un proprio contributo alla tutela ambientale.</div>
<div>Il settore maggiormente attivo attualmente, in Italia in modo particolare, è quello del fotovoltaico, architettonicamente integrabile anche per edifici storici vincolati dalla Soprintendenza e applicato anche al settore arredo urbano e all&#8217;illuminazione di strade ed autostrade, grazie a speciali elementi e soluzioni già in commercio e presentati in anteprima in occasione di fiere del settore (Architettura, Design, Edilizia).</div>
<div>Il Governo non ha però ancora emanato valide normative e sistemi di certificazione energetica da applicare agli interventi edilizi per la classificazione degli edifici nuovi ed esistenti, né ha incentivato sufficientemente il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili.</div>
<div>Si auspica, per l&#8217;immediato futuro, un efficace e determinante coinvolgimento delle forze politiche ed economiche italiane per trasformare l&#8217;Italia nel primo Stato europeo ecosostenibile.</div>
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		<title>I principi della bioarchitettura</title>
		<link>http://www.geometradevidbaracca.com/i-principi-della-bioarchitettura/</link>
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		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 13:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Devid]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Progettazione civile e industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazioni Energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Ristrutturazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>1. RAPPORTO EDIFICIO-AMBIENTE Non si può pensare di costruire un edificio ignorando il contesto in cui si inserisce. Non si può decidere di cementificare una zona beatamente incontaminata o di innalzare un grattacielo in un tessuto urbano minuto. 2. LE PREESISTENZE Impossibile ignorare le preesistenze. L’ombra che generano sul nascituro edificio potrebbe essergli letale in inverno quando si ricerca il guadagno solare e l’illuminazione naturale. E vale anche il viceversa: [&#8230;]</p><p>L'articolo <a href="http://www.geometradevidbaracca.com/i-principi-della-bioarchitettura/">I principi della bioarchitettura</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.geometradevidbaracca.com">GEOMETRA MANTOVA DEVID BARACCA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. RAPPORTO EDIFICIO-AMBIENTE</strong><br />
Non si può pensare di costruire un edificio ignorando il <strong>contesto </strong>in cui si inserisce. Non si può decidere di <strong>cementificare </strong>una zona beatamente <strong>incontaminata</strong> o di innalzare un<strong> grattacielo</strong> in un<strong> tessuto</strong> urbano<strong> minuto</strong>.</p>
<div></div>
<p><strong>2. LE PREESISTENZE</strong><br />
Impossibile ignorare le preesistenze. L’<strong>ombra </strong>che generano sul nascituro edificio potrebbe essergli <strong>letale </strong>in inverno quando si ricerca il <strong>guadagno solare e l’illuminazione naturale</strong>. E vale anche il viceversa: il nuovo edificio non potrà essere eccessivamente più alto di quelli che lo circondano per evitare di fare loro ombra.</p>
<div></div>
<p><strong>3. L’ORIENTAMENTO</strong><br />
Disponendo l’edificio in modo tale che il suo <strong>lato maggiore</strong> sia orientato lungo l’<strong>asse est-oves</strong>t, consentirà di ridurre le dispersioni termiche invernali ed estive.</p>
<div></div>
<p><strong>4. DISPOSIZIONE DEGLI AMBIENTI</strong><br />
Attenzione alla disposizione degli ambienti: è opportuno disporre gli <strong>ambienti di servizio a nord</strong>e quelli più utilizzati durante la giornata a sud.</p>
<p><strong>5. MATERIALI</strong><br />
Che siano materiali naturali, riciclati e riciclabili. La salute degli occupanti è subordinata alla presenza di materiali <strong>salutari</strong>, che non emettano sostanze inquinanti, mentre per garantire la salute dell’ambiente, è necessario che i materiali impiegati nelle costruzioni siano <strong>riciclati e riciclabili a loro volta. </strong>Sarebbe opportuno, inoltre che il loro <strong>ciclo produttivo </strong>non fosse nocivo per l’ambiente e che provenissero da aziende non lontane dal cantiere. Per risparmiare l’energia per la climatizzazione artificiale, gli <strong>spessori di isolante</strong> possono superare anche i 30 cm.</p>
<div></div>
<p><strong>6. SCHERMI SOLARI</strong><br />
Per difendere l’abitazione dai raggi solari che aumentano significativamente il carico termico estivo, è bene predisporre dei<strong> semplici sistemi per la protezione dal sole</strong>. Tende interne efrangisole, nella loro semplicità, possono fare molto per ridurre il carico termico e di conseguenza, l’energia impiegata per la climatizzazione. Dovranno essere regolabili in modo da consentire in inverno il voluto passaggio dei raggi solari.</p>
<div></div>
<p><strong>7. TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO</strong><br />
Qualora tutte le soluzioni di climatizzazione passiva non bastassero per rendere un semplice edificio una bioarchitettura, si potrebbe <strong>integrare</strong> nell’edificio un impianto fotovoltaico, eolico o diproduzione di biogas. Per risparmiare sulla climatizzazione, potrebbe essere utile un impianto geotermico.</p>
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